AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1998.47
Data decisione, Autorità: 09.12.1998, TPT
Incarto n. 90.98.00047
Lugano 9 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 19 febbraio 1998 di
contro
la risoluzione __________ gennaio 1998 del Consiglio di Stato (n. __________) che ha approvato alcune varianti al PR di __________
visto la risposta 27 aprile 1998 del Consiglio di Stato e le osservazioni 12 maggio 1998 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PR del Comune di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 2 marzo 1993. Con variante del 26 febbraio 1996 il Comune si propone di completare il piano viario, introducendo un vincolo che prevede la realizzazione di un tratto di marciapiede lungo la strada cantonale, in corrispondenza dei fondi n. ____________________ __________RF __________, di proprietà di __________ __________ e, rispettivamente, __________ __________.
b. Contro questa variante i due citati proprietari sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato. Essi censurano in particolare la mancata proporzionalità del provvedimento, tenuto conto dell’irreparabile lesione che il manufatto provocherà ai loro fondi, già di esigue dimensioni, e del modestissimo traffico pedonale lungo la tratta in oggetto. Oltre al deprezzamento delle loro proprietà, essi paventano anche un'intollerabile diminuzione dello spazio a disposizione dei loro animali (pollai del sig. __________, 2 cani della sig.ra __________). Fanno inoltre notare come esista già oggi una comoda possibilità di transito pedonale attraverso una scala che collega il marciapiede della cantonale al retrostante vicolo pedonale f.n.m. __________, aggirando le loro proprietà (cfr. planimetria in atti).
c. Con decisione 15 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha nondimeno approvato la variante di PR che prevede la formazione di un marciapiede lungo i mapp. n. __________e __________, respingendo le censure ricorsuali. Secondo l’autorità governativa infatti le ragion di sicurezza stradale, e segnatamente quella dei pedoni, impongono di realizzare quel di marciapiede, che risulta essere l’unico tratto mancante lungo la cantonale all’interno del villaggio.
d. Dissentendo da tale decisione __________ __________ e __________ __________ sono nuovamente insorti presso il TPT, riconfermando in pratica le argomentazioni esposte in prima istanza. In via principale essi postulano la rinuncia pura e semplice del vincolo; in via subordinata chiedono una riduzione del calibro del marciapiede a 70 centimetri (invece dei previsti 150 cm).
e. Nelle rispettive osservazioni Comune di __________ e Consiglio di Stato postulano il rigetto del ricorso, ribadendo l’indispensabilità del marciapiede per assicurare una certa sicurezza al traffico pedonale attraverso il nucleo.
f. In data 29 ottobre 1998 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Inoltrato nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone, mentre eventuali pretese espropriative esulano invece dalle competenze giurisdizionali del TPT.
La legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio stabilisce del resto espressamente che il comune deve fissare nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Resta quindi da esaminare l’esistenza nel caso concreto di un interesse pubblico e il rispetto del principio della proporzionalità.
La completazione del tratto di marciapiede lungo la strada cantonale appare quindi inevitabile e senz’altro auspicabile.
Questo Tribunale ritiene quindi che non ci sono dubbi sull’esistenza di un interesse pubblico alla prevista opera.
Gli insorgenti lo negano : essi sostengono infatti che il previsto marciapiede della larghezza di 1,5 metri apporterebbe alle loro proprietà danni irreparabili, senza che l’opera sia giustificata da bisogni preponderanti. Perdipiù, esisterebbe nelle vicinanze una valido tracciato pedonale alternativo.
La abitazioni dei ricorrenti, come si è potuto constatare durante il sopralluogo, sono effettivamente situata ad una breve distanza dal campo stradale; quella della sig.ra __________ in particolare, presenta sul davanti un piccolo giardino profondo circa 2,5 metri; sul fondo __________, quasi a diretto con la cantonale, sorgono invece alcune gabbie per conigli, anatre e galline.
Ora, non vi è ombra di dubbio che la formazione del previsto marciapiede comporterà dei notevoli sacrifici ai proprietari; le loro proprietà verrebbero mutilate non poco e il proseguimento dell’attività agricola (praticata a titolo accessorio) del sig. __________ diventerebbe, per ammissione stessa del Comune, molto difficile se non impossibile causa mancanza di spazio sufficiente.
Sull’altro piatto della bilancia va però messo il preponderante interesse pubblico di offrire un accesso pedonale sicuro alla parte centrale del nucleo a tutti gli utenti, ed in particolare a coloro che usufruiscono del nuovo posteggio pubblico posto all’entrata del paese. In questa zona del villaggio sono infatti situati i principali servizi pubblici, quali il Municipio, la banca o ancora il negozio. La soluzione indicata dai ricorrenti, di far passare il tracciato pedonale lungo il vicolo retrostante le loro proprietà (fnm 162), che corre in pratica parallelo alla cantonale, e poi su per la scala che costeggia il posteggio della Cooperativa non è proponibile, posto che si tratterebbe di un passaggio su sedime privato. Inoltre la presenza di scale renderebbe difficile tale passaggio a persone anziane e/o handicappate.
Quanto al previsto calibro del marciapiede (1,50 m), che i ricorrenti propongono di ridurre in via subordinata a 70 cm, è essenzialmente dettato da ragioni di tecnica stradale, che l'autorità comunale e dipartimentale sono meglio in grado di valutare. In questi casi il tribunale fa prova in materia del dovuto riserbo, rispettando l'ampio spazio discrezionale che compete alle autorità inferiori. Come sottolineato in sede di sopralluogo, nella fase del progetto esecutivo sarà senz’altro possibile (ed anzi, auspicabile, vista la particolare situazione dei luoghi) considerare quelle soluzioni costruttive che riducano al minimo indispensabile l’impatto dell’opera sulle proprietà dei ricorrenti. Ciò premesso non emergono motivi per dubitare della ragionevolezza della soluzione avversata.
Il pur importante sacrificio che ne deriva ai ricorrenti non appare nel caso concreto di tale entità da mettere in forse il rispetto del principio di proporzionalità.
Per questi motivi,
viste le normative alla specie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________, per i ricorrenti
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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