AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1998.38
Data decisione, Autorità: 12.10.1998, TPT
Incarto n. 90.98.00038
Lugano 12 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 5 maggio 1997 di
contro
la decisione __________marzo 1997 del Consiglio di Stato che accoglie l'istanza di dissodamento presentata dal Patriziato Generale __________ il 19.12.1995 e respinge l’opposizione dei qui ricorrenti
visto la risposta 25.07.1997 della Divisione dell'Ambiente;
visto le osservazioni presentate con atto comune pure del 25.7.1997 presentate con atto comune dal Patriziato Generale di __________e dal Comune di __________, rappresentati dall’avv. __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
ri t e n u t o
in fatto
a.
Il ..1995 è stata pubblicata sul FU la domanda per la costruzione fuori zona edificabile di una "teleferica per il trasporto persone e materiali a scopo agricolo" in località __________- Alpe di __________, nel comune di __________,
Poco prima, il 17.11.1995, il comune di __________aveva trasmesso al Dipartimento del Territorio, per l'esame preliminare, un progetto di variante di PR istituente una zona per attrezzature di risalita meccanica.
b.
Contro la domanda di costruzione la sezione ticinese del __________ ha fatto opposizione a nome proprio e per conto della __________ Svizzera, denunciando in particolare la carenza di base pianificatoria e chiedendo la sospensione della domanda nell'attesa che venisse elaborata una variante di PR. Qualora la domanda dovesse comunque essere decisa ai sensi dell'art. 24 LPT il __________chiede che ne sia previamente ingiunto il completamento. In via subordinata chiede la reiezione della domanda.
c.
Il 19.12.1995 viene presentata e il ..1996 pubblicata sul FU la domanda di dissodamento per la posa dei tralicci della filovia (superficie interessata: mq 439).
Il __________, interpone opposizione il 24.2.1996 negando l'esistenza di gravi motivi, prevalenti ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo, sull'interesse alla conservazione della foresta. Chiede, come già per la domanda di costruzione, il completamento della domanda e il coordinamento tra la procedura pianificatoria e quella forestale; in caso di esame materiale, il rigetto della domanda.
d.
Il Dipartimento del territorio trasmette al Municipio di _________ il rapporto sull'esame preliminare, datato 12.4.1996, contenente una serie di critiche alla variante che in particolare non avrebbe analizzato né valutato sufficientemente diversi aspetti importanti, segnatamente gli effetti sulla flora e la fauna.
"Spetta ora al comune affinare la proposta inoltrata sulla quale il Dipartimento ha giudicato non convincenti le motivazioni addotte e carenti gli approfondimenti a supporto delle motivazioni. Alla luce di queste considerazioni lo scrivente Dipartimento mantiene comunque ancora alcune riserve sul concetto urbanistico alla base dell'attuale scelta", e invita il Municipio "a voler approfondire le tematiche sollevate dal presente rapporto."
Il rapporto di pianificazione viene rivisto con tale sollecitudine che già il 26.4.96 il Municipio può licenziare il messaggio all'attenzione dell'Assemblea comunale. Il 10.5.96 questa adotta la variante.
Il _________ la impugna presso il Consiglio di Stato con ricorso del 5.7.1996.
e.
Il Consiglio di Stato respinge l'opposizione alla domanda di dissodamento con decisione 17.3.1997.
Il _________ interpone ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale che, dichiaratolo inammissibile in applicazione dell'art. 61a della Legge forestale cantonale del 9 maggio 1912 - e peraltro dell'art. 98a OG -, ha inviato gli atti a questo tribunale affinché si pronunci sulla vertenza.
Il _________ chiede, col ricorso, che la decisione sia annullata e la causa rinviata al Consiglio di Stato, tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato del Cantone Ticino.
Fa valere l'incompatibilità della funivia con la zona di protezione della natura prevista dal PD, in violazione dell'art. 26 LALPT; la sottovalutazione degli effetti pregiudizievoli sull'ambiente (traffico indotto) e sulla natura (eccessiva pressione antropica); la mancata valutazione della sopportabilità economica dell'operazione (alti costi a carico della collettività); la carenza di coordinamento materiale e formale in contrasto coi precetti dell'art. 25a LPT. Il _________ denuncia inoltre che l'obbligo del rimboschimento compensativo sia sostituito, illecitamente, con il prelievo di una tassa di compensazione.
f.
La Divisione dell'Ambiente risponde il 25.7.97 contestando con ampia e circostanziata motivazione le tesi ricorsuali e chiedendo il rigetto del gravame. A identiche conclusioni pervengono attraverso non meno approfondita disanima, il Patriziato Generale di _________ e il Comune di _________, con atto comune, pure del 25.7.1997.
g.
Nelle osservazioni del 13 .10.1997 l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio esprime il dubbio che la ponderazione di tutti gli interessi in gioco sia effettivamente e correttamente avvenuta, dagli atti non risultando il motivo per cui la SPT abbia dato preavviso favorevole malgrado le conclusioni negative dell'esame preliminare ("non si evince se sia stato o meno dato luogo a una ponderazione degli interessi", che "non emerge nemmeno per quanto riguarda la decisione di dissodamento").
Il proposto ampliamento della riserva forestale integrale dell'Arena non soddisfa peraltro le condizioni dell'art. 7 LFo che esige la compensazione in natura del dissodamento, tale non potendo essere considerato l'ampliamento della riserva su una superficie boschiva già esistente.
h.
Il Patriziato Generale d'_________ e il Comune di _________ contestano nelle loro osservazioni del 27.11.1997 le allegazioni dell'ufficio federale, ritenendo senza fondamento i dubbi sul coordinamento e sulla ponderazione degli interessi.
Di pari data le osservazioni della Divisione dell'ambiente che espone i motivi per cui può ritenersi che la procedura seguìta ossequi il precetto del coordinamento formale. Ma v'è stato, essa afferma, anche il coordinamento materiale. "Dal preavviso rilasciato dalla SPU nell'ambito della procedura di dissodamento discende che essa ha necessariamente già provveduto nell'ambito della procedura pianificatoria ad una accurata ponderazione di tutti gli interessi in gioco: dal Doc. N … risulta infatti come la relazione di pianificazione dell'aprile 1996 legata all'approvazione del PR, abbia risolto i dubbi circa l'opportunità dell'opera avendo la stessa approfondito i temi richiesti con l'esame preliminare dipartimentale." Fa quindi notare che l'ampliamento della riserva non è stato proposto a titolo di compensazione in natura dell'area dissodata, ma costituisca bensì "un atto a favore della protezione della natura e del paesaggio a compenso delle perdite naturalistiche-paesaggistiche cagionate dalla funivia."
i.
Il Consiglio di Stato sospende la propria decisione sul ricorso del _________ contro la variante di PR nell'attesa che il TPT decida il presente ricorso contro la concessione del dissodamento. Per gli stessi motivi è sospesa la domanda di costruzione.
Questa in sintesi la storia della presente vertenza.
Degli argomenti sostenuti dalle parti nei rispettivi allegati daremo all'occorrenza più ampio resoconto nei seguenti considerandi.
c o n s i d e r a t o
in diritto
1.1 competenza
La competenza del Tribunale della pianificazione del territorio è data in forza dell'art. 61a Lforestale.
1.2 potestà ricorsuale
Il _________, associazione d’importanza nazionale che esiste da oltre 10 anni e si occupa per statuto della protezione della natura e del paesaggio, è legittimato a ricorrere a norma dell'art. 12 LPN.
La decisione impugnata è infatti deferibile in ultima istanza al Tribunale federale, con ricorso di diritto amministrativo e inoltre, condizione questa posta da una consolidata giurisprudenza, è stata presa nell'adempimento di un compito della Confederazione. Dedotta in giudizio è infatti la concessione di un permesso di dissodamento che l'art. 2 lett. b) LPN annovera tra i compiti federali.
Non diversamente dispone l'art. 46 LFo riconoscendo l'applicabilità dell'art. 12 LPN ai ricorsi contro le decisioni di dissodamento.
Infine, interponendo opposizione alla domanda di dissodamento la ricorrente ha soddisfatto la condizione, ora posta dall'art. 12a cpv. 2 LPN, che le associazioni abbiano a intervenire già nella procedura di opposizione ove il diritto federale o cantonale la preveda. Ipotesi quest'ultima avverata in concreto.
La legge federale sulle foreste (LFo) pone il principio fondamentale che "l'area forestale non va diminuita" (art. 3 LFo) e ne trae la conseguenza all'art. 5 cpv. 1 LFo proclamando che "i dissodamenti sono vietati", per dissodamento dovendosi intendere, giusta l'art. 4 LFo, "ogni cambiamento durevole o temporaneo delle finalità del suolo boschivo".
Si tratta essenzialmente delle funzioni protettive, sociali ed economiche che la foresta, "ambiente naturale di vita" e come tale da proteggersi a norma dell'art. 1 cpv. 1 lett. b LFo, è chiamata ad assolvere giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. c.
2.1.Il principio della conservazione non è però assoluto: secondo l'art. 5 LFo si può derogare al divieto di dissodamento se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi prevalenti sull'interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre adempiute le seguenti condizioni cumulative: l'opera è unicamente realizzabile nel luogo previsto (requisito dell'ubicazione vincolata: art. 5 cpv. 2 lett. a); l’opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio (lett. b); il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c) e si è tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 LFo cpv. 4).
Per tagliar corto alle possibili speculazioni l'art. 5 cpv. 3 precisa che "non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali."
2.2. L'art. 5 cpv. 2 lett. b pone inoltre la condizione aggiuntiva che l'opera per la quale è chiesto il dissodamento soddisfi le condizioni della pianificazione territoriale.
Ritroviamo in nuce, in questo precetto, il principio del coordinamento, ora consacrato dall'art. 25a LPT e peraltro dall'art. 2 OPT, ma già sancito da una consolidata giurisprudenza federale, inaugurata con la nota sentenza Chrüzlen (DTF 115 Ib 50) e successivamente sviluppata (cfr. in part. DTF 122 II 81 consid. 6 pag. 85 seg. ma pure 117 Ib 325 consid. 2b pag. 329/330).
2.3 Dello stretto rapporto intercorrente tra foresta e pianificazione del territorio tratta la Sezione 2 della LFo. Secondo l'art. 11 cpv. 1 LFo il permesso di dissodare non dispensa dalla domanda di autorizzazione edilizia prevista dalla LPT. Se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT per costruzioni fuori zona edificabile, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo d'intesa con l'autorità forestale competente (art. 11 cpv. 2 LFo).
Se invece si vuole conglobare un'area forestale in una zona di utilizzazione, l'inclusione è subordinata a un permesso di dissodamento (art. 12 LFo).
La pianificazione del territorio diviene, anche rispetto alla foresta, il quadro operativo per antonomasia nel cui ambito i diversi interessi attinenti al territorio debbano essere posti a raffronto e valutati, attraverso una ponderazione globale, in funzione dell'importanza che rivestono singolarmente nel contesto generale. La risposta dev'essere ispirata ai principi fondamentali della pianificazione del territorio oltre ad essere, naturalmente, conforme al diritto, nell'ossequio in particolare delle normative specifiche reggenti i singoli settori, quello forestale compreso.
L'autorità pianificatoria non può inserire un'area boschiva in una zona d'utilizzazione, né l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione eccezionale per costruzioni fuori zona edificabile potrà rilasciarla, senza aver prima ottenuto l'intesa dell'autorità forestale competente, nel secondo caso, e un preavviso positivo vincolante, nel primo, cui dovrà far seguito il dissodamento vero e proprio.
Dal canto suo l'autorità forestale competente a concedere il dissodamento, rispettivamente a esprimere la propria intesa al rilascio dell'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT, deve sì decidere in base alla legislazione forestale, ma non senza aver compiuto a sua volta una ponderazione in cui gli interessi alla conservazione del bosco siano contrapposti agli altri in gioco, segnatamente a quelli inerenti alla pianificazione del territorio, alla protezione della natura e del paesaggio, dell'ambiente.
Con l'avvertenza, tuttavia, che se l'inclusione dell'area forestale o la costruzione fuori zona edificabile sono conformi ad una pianificazione d'ordine superiore (ad es. PD o PUC) oppure rientrano in un concetto generale (ad es. piano generale dei trasporti o delle discariche), il potere d'esame dell'autorità forestale ne risulterà corrispondentemente limitato. Bisogna però, perché ciò avvenga, e ciò è importante, che il piano o il progetto si fondino su un approfondito accertamento della situazione fattuale e su una corretta valutazione di tutti gli interessi in gioco, effettuata dalle autorità competenti. E inoltre l'autorità forestale deve aver preso parte attiva alla procedura (cfr. per tutti DTF 119 Ib 397).
Premessa procedurale
3.1
L'intenzione primitiva dei promotori di chiedere un'autorizzazione eccezionale per la costruzione fuori zona edificabile della funivia urtò subito contro le obiezioni dei diversi servizi statali e del _________ che li resero attenti della necessità di adire le vie della pianificazione per un impianto di quell'impatto territoriale.
Fu quindi promossa la procedura di adozione di una variante di PR.
Nondimeno, il 18.12.95, poco dopo la sua trasmissione al Dipartimento per l'esame preliminare, venne inoltrata una domanda di costruzione fuori zona edificabile, ai sensi dell'art. 24 LPT e, in funzione di quella fu presentata, il 19.12.95, la domanda di dissodamento.
Intanto la procedura pianificatoria seguiva il suo corso, tanto che la variante venne adottata dal legislativo comunale il 10.5.96.
L'istanza di dissodamento, rimasta immutata e quindi finalizzata come prima al rilascio di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT, fu accolta il 17.3.97 dal Consiglio di Stato che, di fronte al ricorso del _________, sospese l'approvazione della variante in attesa che il TPT decidesse l'impugnativa.
3.2 Risulta da quanto precede che la domanda di dissodamento non è stata aggiornata mettendola in consonanza con la soluzione pianificatoria nel frattempo adottata: il dissodamento è concesso in funzione di una domanda di costruzione fuori zona edificabile e non della variante di PR istituente una zona di utilizzazione per impianti di risalita.
Questo lo scopo dichiarato del dissodamento: "posa tralicci per la costruzione della funivia per il trasporto di materiale e persone in Valle _________, località __________- Alpe di _________."
Il dissodamento è chiesto per i tre piloni di sostegno della fune portante; la superficie da dissodare è indicata in 192 mq.
L'Ufficio forestale VIII Circondario precisa nel doc. 15.11.96 che il dissodamento è richiesto "per la posa di 3 cavalletti, di cui 2 su proprietà dello Stato (Demanio forestale della Valle di _________). Inoltre interessa l'area forestale anche la stazione di arrivo. L'area totale del dissodamento è di 439 mq (9 x 9 per ognuno dei tre piloni, più 196 mq in relazione alla stazione di arrivo). Quale dissodamento è infatti ritenuta anche l'area fra il 3° pilone e la stazione di arrivo."
Per quanto anche in questo rapporto si citi la procedura di pianificazione in atto non se ne trae le conseguenze ai fini del dissodamento.
Se, apparentemente con più che buone ragioni, si è ritenuto necessario risolvere il problema della funivia con gli strumenti della pianificazione del territorio e si è quindi reputato improponibile un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, si sarebbe dovuto, coerentemente con questa scelta, istituire una zona di PR che accogliesse l'impianto in questione, in modo che per la sua conformità con le disposizioni di zona potesse ottenere il rilascio del permesso di costruzione in base all'art. 22 e non 24 LPT.
Di questa opinione è chiaramente il Patriziato che nelle sue osservazioni rileva: la procedura edilizia è così divenuta subordinata a quella pianificatoria, tenuto contro che una licenza non potrà più fondarsi sull'art. 24 LPT, bensì sull'art. 22 LPT."
Dal canto suo la procedura pianificatoria è subordinata al permesso di dissodamento delle aree forestali necessarie alla formazione della nuova zona.
Trova dunque applicazione l'art. 12 e non l'art. 11 LFo.
E' quanto ammette lo stesso Patriziato laddove a proposito del ricorso contro il permesso di dissodamento osserva: "La procedura pianificatoria resta pertanto sospesa, tenuto contro del rapporto di subordinazione previsto dall'art. 12 LFo, che prevede la necessità di una decisione di dissodamento."
3.3 Non basta, nel presente caso, rimediare all'errata impostazione commutando semplicemente in domanda ex art. 12 LFo quella fondata sull'art. 11. La ragione è che la domanda di dissodamento non è materialmente congruente con la variante di PR.
La variante introduce "una zona per attrezzature di risalita meccanica". La rappresentazione grafica designa due minuscole aree, contrassegnate in verde, in corrispondenza della partenza e dell'arrivo della teleferica. Tra le due è tirata una linea a indicare il tracciato della fune. Il PR non delimitata una fascia, lungo questo tracciato, che colleghi tra di loro le due aree. E neppure sono marcate le basi dei piloni che troviamo invece designate nella domanda di costruzione e, quel che qui più rileva, nella domanda di dissodamento.
La conclusione è che le aree forestali così liberate non possono essere incluse nella nuova zona di PR posto che in quel punto la zona non è stata creata.
3.4 Per colmare questa lacuna la misura pianificatoria più evidente consisterebbe nell'includere nella nuova zona una fascia che seguendo il tracciato della fune colleghi tra di loro le due stazioni e comprenda la base dei piloni.
E' tuttavia eccessivo occupare tutta quell'area: basta delimitare nel piano le due aree corrispondenti alla base dei due piloni e attribuirle, assieme alle stazioni di partenza e di arrivo, alla zona per impianti meccanici di risalita.
Legate tra di loro dalla comune finalità (realizzare il progetto della funivia) tali aree formano assieme un'unità funzionale che consente di porle sotto il segno di un'unica zona, malgrado la dislocazione nello spazio delle sue parti.
Va tenuto presente che la zona di PR è creata per dare attuazione ad un progetto concreto che non potrebbe essere autorizzato in via eccezionale fuori della zona edificabile. In questo caso la via pianificatoria serve essenzialmente a conferire al progetto la legittimazione democratica che l'autorizzazione eccezionale non potrebbe assicurargli. Il resto non cambia sostanzialmente; la ponderazione degli interessi non muta prospettiva, in particolare l'impianto deve rispondere qui come nel caso dell'art. 24 al requisito dell'ubicazione vincolata.
3.5 Non basta tuttavia designare le due stazioni di partenza e di arrivo, rinunciando a delimitare le basi dei piloni, quasi che l'indicazione del tracciato nella cui linea è inevitabile ch'esse verranno a trovarsi basti a integrare la zona per impianti di risalita, lasciando al progetto definitivo di stabilire esattamente ubicazione e superficie.
Un tale grado di indeterminatezza del PR non è ammissibile. Il coordinamento tra procedura pianificatoria, forestale ed edilizia (permesso di costruzione) richiede che si crei una base sufficientemente chiara già nella prima.
Se si vuole che l'area di cui si chiede il dissodamento possa essere inclusa in una zona di PR bisogna per cominciare che il PR preveda questa zona e vi includa quell'area.
3.6 Sarebbe tuttavia eccessivo annullare la decisione che concede il dissodamento e rinviare gli atti:
1.al Comune affinché completi il PR includendovi le aree interessate dal dissodamento e
2.al Consiglio di Stato perché, adempiuta quella condizione, (ri)conceda il dissodamento.
Sotto il profilo meramente procedurale il dissodamento può essere convalidato e convertito ex post in dissodamento ex art. 12 LFo, ma la variante di PR deve essere rettificata aggiungendo alla "zona per impianti meccanici di risalita" ivi prevista le aree corrispondenti alle basi dei piloni.
Tale aggiunta potrà essere effettuata d'ufficio dal Consiglio di Stato che non approverà la variante senza questa modifica.
Naturalmente la premessa è che la decisione sul dissodamento qui impugnata venga confermata dal tribunale sugli altri punti, resistendo alle censure ricorsuali.
E' quanto verrà esaminato nei seguenti considerandi.
Abbiamo esposto in precedenza quali sono le condizioni alle quali l'art. 5 LFo subordina la concessione del permesso di dissodamento in deroga al principio basilare che la foresta dev'essere conservata. Riteniamo utile riproporle all’attenzione citando il testo legale. Il dissodamento potrà essere dato solo alle seguenti condizioni:
se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi prevalenti sull'interesse alla conservazione della foresta;
se sono inoltre adempiute le seguenti condizioni cumulative:
l'opera è unicamente realizzabile nel luogo previsto (requisito dell'ubicazione vincolata: art. 5 cpv. 2 lett. a LFo);
l’opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio (lett. b);
il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c);
si è tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 LFo cpv. 4).
Basilare è il presupposto che i motivi per concedere il dissodamento siano importanti e prevalenti sull'interesse alla conservazione della foresta. L'ubicazione vincolata, l'esclusione di seri pericoli per l'ambiente, la presa in considerazione della protezione della natura e del paesaggio costituiscono esigenze particolari che devono essere prese in conto nella ponderazione di tutti gli interessi in presenza, resa necessaria dalla complessità della realtà su cui il dissodamento è chiamato a incidere e cui non può essere data una risposta frammentaria, parcellare. Occorre una visione globale che dia il giusto peso ai molteplici fattori in gioco. Poiché molti di essi sono regolati da disposizioni legali diverse e rientrano nel campo d'azione di diverse autorità la ponderazione dev'essere doppiata dal coordinamento materiale e possibilmente formale delle decisioni settoriali.
Se non è possibile raccogliere tutte le prese di posizione e farne la sintesi attraverso un'unica procedura bisogna ad ogni modo procedere in modo che il risultato finale equivalga qualitativamente a quello ottenibile attraverso la concentrazione delle procedure.
La piattaforma ideale a questo scopo è la pianificazione del territorio, ma anche nei casi in cui il dissodamento è chiesto in funzione di una domanda di costruzione e non nel quadro di una misura pianificatoria bisognerà che l'opera "soddisfi le condizioni della pianificazione territoriale". E quanto prescrive l'art. 5 cpv. 2 lett. b LFo.
4.1 Nel caso presente l'incidenza territoriale che la funivia può avere ha imposto la via della pianificazione.
Il _________ nega che la concessione del permesso di dissodamento sia avvenuta rispettando le esigenze del coordinamento e della ponderazione; l'UFAFP esprime qualche dubbio in proposito. Censura e dubbi respinti dal Patriziato e dal Consiglio di Stato.
Secondo l'UFAFP non risulta chiaro il motivo per cui la SPU abbia dato parere favorevole al dissodamento dopo che il Dipartimento del territorio, di cui la sezione fa parte, aveva espresso parere negativo alla variante nel rapporto sull'esame preliminare. E neppure si evince "se sia stato o meno dato luogo a una ponderazione degli interessi." E non solo nella procedura pianificatoria, avverte l'UFAFP, ma neppure nella decisione sul dissodamento. Il Consiglio di Stato avrebbe "limitato le sue considerazioni allo scopo principale (razionalizzare l'attività sugli alpeggi della regione in questione) e ai motivi riguardanti l'impatto (impulso atto a garantire la continuità dell'alpicoltura; promuovere un'attività di agriturismo controllato, garantire l'esistenza dei posti di lavori attuali; promozione di altre occupazioni)."
Non sarebbero insomma state valutate le ripercussioni sull'ambiente e sulla natura.
Ora, effettuata correttamente, questa valutazione non può, secondo i _________, che portare dritto dritto a rifiutare il dissodamento.
Il Patriziato controbatte che il coordinamento è invece avvenuto. Da procedura principale ha funto quella pianificatoria cui la domanda di costruzione è stata subordinata. Nell'ambito della prima sono stati esaminati tutti gli elementi determinanti e l'autorità forestale vi ha potuto attingere per decidere il dissodamento. Essa ha quindi potuto "esaminare l'opportunità di concedere il dissodamento, avendo a monte le premesse positive delle altre procedure, senza però che queste possano in alcun modo pregiudicare l'esame del dissodamento che viene esaminato ponendo al centro dell'attenzione i criteri fissati dalla legge sulle foreste."
4.2 E' asserito con ciò, e l'assunto può essere condiviso, che vi è una procedura leader (quella pianificatoria) che garantisce il coordinamento, senza che il suo carattere proceduralmente dominante soffochi la libertà di giudizio dell'autorità competente per il dissodamento. Questo è concesso solo se vi sono le premesse per adottare la misura pianificatoria; d'altro canto questa viene adottata solo se il dissodamento è assicurato.
La procedura tipo postulata dal TF prevede che a quello stadio (precedente l'approvazione del PR) il dissodamento venga preavvisato, in modo vincolante, dalla competente autorità forestale che se ne distanzierà, all'atto di decidere il dissodamento, solo se le circostanze saranno nel frattempo mutate o se emergeranno nuovi decisivi elementi di giudizio. Forte di questa assicurazione, se positiva, l'autorità pianificatoria approverà il PR. E' solo allora che l'autorità forestale rilascerà il permesso (formale) di dissodamento.
Nel presente caso esso è stato concesso, e non solo preavvisato favorevolmente, prima che la variante fosse approvata.
Il _________ ritiene di esserne pregiudicato nell'esercizio delle sue facoltà ricorsuali in quanto non avrebbe potuto conoscere, prima di contestare il dissodamento, "tutte le valutazioni giuridicamente rilevanti dell'autorità". Il ricorso sarebbe inutile se l'approvazione della variante venisse alla fin fine negata. D'altra parte l'aver già concesso il dissodamento pone il Consiglio di Stato nella quasi impossibilità di negare l'approvazione della variante in funzione della quale il dissodamento è stato concesso.
Le obiezioni del _________, per quanto non del tutto prive di fondamento, non sono concludenti.
Ricordiamo che scopo del dissodamento ex art. 12 LFo è di liberare dal vincolo forestale una determinata area boscata così da poterla includere in una zona di utilizzazione. Come non ha senso concedere la liberazione di quelle aree se poi non verranno incluse nella zona prevista, così non ne ha approvare tale inclusione se il dissodamento (che ne è uno dei presupposti) non verrà accordato.
Dissodamento e azzonamento sono così strettamente imbricati che non possono esservi valide ragioni per approvare quest'ultimo se non ci sono per concedere il primo e viceversa. Per decidere il dissodamento si devono quindi conoscere i motivi giustificanti la creazione della zona. Solo così si può giudicare se sono prevalenti sull'interesse a conservare la foresta.
Ideale sarebbe poter unire le due procedure, forestale e pianificatoria, ma la cosa non è possibile neppure se, come in concreto, la superficie da dissodare non raggiunge i 5000 mq e di conseguenza il Consiglio di Stato è nello stesso tempo l'autorità competente per concedere il dissodamento e per approvare la variante.
In quel caso è però assurdo pretendere che l'autorità rilasci a sé stessa un preavviso vincolante, dal quale non abbia a discostarsi all'atto di decidere il dissodamento.
Due sono le soluzioni prospettabili. Nella prima il Consiglio di Stato approva la nuova zona di PR, sentito il preavviso (ovviamente non vincolante) degli uffici competenti e fra questi della Sezione forestale. Lo farà solo se vi sono nello stesso tempo motivi sufficienti per giustificare il dissodamento e se sì rilascerà il relativo permesso solo dopo che il PR sia passato in giudicato. Questa soluzione procedurale corrisponde per quanto possibile a quella preconizzata dal TF.
Ma ammissibile è pure la seconda, seguita nel presente caso. Anziché emettere un preavviso positivo vincolante, che in questo caso non ha senso, il Consiglio di Stato concede subito, formalmente, il dissodamento e se questo passa in giudicato approva la variante di PR.
Entrambe le soluzioni hanno la loro parte di inconvenienti e di vantaggi. Nessuna delle due può arrogarsi il monopolio della confacenza. Nella prima il rischio è che dopo aver concluso l'intero iter formativo del PR questo venga vanificato dal ricorso contro la concessione del dissodamento. Nella seconda è il dissodamento a poter essere vanificato dalla non approvazione del PR.
Importante è in entrambe che al momento di concedere il dissodamento le intenzioni pianificatorie siano abbastanza chiare e definite da consentire una decisione in piena cognizione di causa, in base a una ponderazione globale di tutti gli elementi determinanti.
Se così è, il timore espresso dal _________ che il Consiglio di Stato sia vincolato alla sua decisione sul dissodamento quando deciderà l'approvazione del PR è reale ma irrilevante. Se il ricorso contro il dissodamento è accolto, il PR non ha più motivo di essere; se viene respinto è perché il tribunale ha ritenuto sufficienti i motivi a favore del dissodamento. Ciò è però unicamente possibile se la prevista inclusione delle aree dissodate nell'istituenda zona di PR appare a sua volta giustificata. E dunque non vi sono alla fin fine motivi perché il Consiglio di Stato non approvi questa zona.
D'altronde il rischio di essere condizionati dalla precedente decisione si ha anche se viene prima approvato il PR e solo dopo deciso il dissodamento.
Nulla da eccepire quindi sulla procedura seguita dal Consiglio di Stato.
Il coordinamento formale è stato rispettato.
4.3 Per stabilire se lo è stato parimenti il coordinamento materiale occorre accertare per prima cosa se e come il Consiglio di Stato ha raccolto e valutato i pareri, negativi e positivi, dei suoi diversi servizi, così da poter procedere senza lacune alla ponderazione globale degli interessi in causa.
Proprio su questo punto sono concentrati i dubbi dell'Ufficio federale, che non sa spiegarsi come di fronte al preavviso decisamente negativo della SPU nel rapporto sull'esame preliminare il Consiglio di Stato sia pervenuto ad una decisione positiva. La nuova relazione di pianificazione presentata a brevissimo intervallo da quel rapporto ha veramente chiarito tutti gli interrogativi, e di taglia, ivi sollevati?
Vediamo davvicino i preavvisi più significativi.
4.3.1 Decisamente negativo il giudizio della Sezione Agricoltura (SA) nel preavviso 23.01.1996, espresso nel quadro dell'esame preliminare. Da un lato è ammesso che "la funivia permette di migliorare sensibilmente l'accessibilità del gruppo di alpi compreso tra __________ e __________ (__________, _________, Pian __________, __________ e __________c), agevolando dunque una razionalizzazione dell'attività agricola che vi si svolge."
L'interesse viene però subito ridimensionato. "Da un punto di vista agricolo, ad eccezione di _________, ove è previsto l'arrivo della funivia, il miglioramento dell'accessibilità agli alpi situati fra la Valle _________ e la Valle _________ risulterà comunque modesto. La funivia permetterà infatti di superare il dislivello fra il fondovalle (900 - 1000 m s.l.m.) e gli alpi (ca. 1.800 m s.l.m.); per raggiungere questi ultimi rimarranno comunque da percorrere alcuni chilometri a piedi. Caso estremo è __________, l'alpe più importante della zona. Anche dopo la costruzione della funivia, il suo miglior accesso rimarrà il sentiero che parte delle strada carrozzabile ubicata sul fondo della Valle di _________. La distanza fra l'arrivo della funivia e gli alpi rende relativo anche il contributo alla razionalizzazione dell'attività alpestre."
Con la precisazione che "per i trasporti di merce di una certa consistenza rimarrà comunque più vantaggioso far capo all'elicottero. " E, infine, "da un punto di vista agricolo sarebbe poi sufficiente la costruzione di una funivia per le sole merci."
La conclusione suona: "la funzione agricola della funivia non può giustificare in modo preponderante la sua costruzione."
La SA ha presentato il 23.10.1996, visto il rapporto di pianificazione aprile '96, un secondo parere alla SPU. Dopo aver precisato il numero di capi caricato sui diversi alpi, rileva: "E' quindi indubbio che la teleferica, una volta costruita, sarà utile per la gestione dell'Alpe _________, assai più modesto sarà invece il suo influsso sulla gestione degli altri alpi della zona. La sua costruzione agevolerà la discesa degli alpigiani al piano, il rifornimento degli alpi con generi alimentari freschi, permetterà lo smercio (e quindi la produzione) di prodotti caseari, quali formaggini, formaggelle, burro, ricotta, che potranno essere trasportati al piano o venduti ai turisti, che dovrebbero a loro volta essere più numerosi, grazie alla possibilità di evitare gran parte del dislivello che devono attualmente superare per percorrere i sentieri della zona e pernottare nelle capanne degli alpi _________ ed __________."
Malgrado questa puntuale, esatta individuazione di punti eloquentemente a favore della funivia, la SA ribadisce il precedente preavviso "queste funzioni non possono tuttavia giustificare in modo preponderante la costruzione della funivia in questione, anche perché potrebbero essere in gran parte assunte da una funivia per le sole merci."
La SA richiama il principio che: "In comuni periferici come _________, è la regola che gli investimenti possono essere giustificati unicamente se servono al conseguimento di più scopi, segnatamente alla conservazione di un insediamento decentrato del territorio, obiettivo comune alla politica agricola (art. 1, lett. c del progetto di nuova Legge federale sul promuovimento dell'agricoltura) e a quella della pianificazione del territorio (art. 1, cpv. 2, lett. c LPT). " Dal che il parere conclude: "E' quindi solo da questo punto di vista che può essere stabilito se la costruzione di una funivia che permette di far superare, in circa 10 minuti, a 4 persone adulte o a 350 kg.. di merce, il dislivello che separa la strada carrozzabile della Val _________ dall'Alpe _________, risponde ad un interesse pubblico che giustifica l'approvazione della relativa variante da parte del Consiglio di Stato."
4.3.2 Altro parere negativo, quello espresso il 1.3.1996 dall'Ufficio protezione natura (UPN) in sede di esame preliminare della variante, precisando che la stessa "interessa un comparto contraddistinto da un elevato grado di naturalità; ciò che ne ha determinato l'inserimento in una zona protetta dal PD (scheda 1.2.14)."
L'UPN mette in evidenza la "fragilità nelle argomentazioni del rapporto pianificatorio: esse infatti spaziano dal settore agricolo e forestale a quello turistico-ricreativo, senza tuttavia mai fornire elementi concreti convincenti. Ad esempio l'affermazione secondo la quale l'agricoltura di ben 6 alpi verrebbe sensibilmente migliorata ci sembra esagerata; un eventuale influsso è a nostro giudizio da limitare alla sola Alpe _________, punto di arrivo della filovia. Anche la relazione ipotizzata tra l'impianto e la promozione del turismo è discutibile: il principio di considerare la filovia come elemento importante per "la messa in rete" (cfr. Cap. 3) delle capanne alpine e dei percorsi pedonali ci sembra azzardato. Nel contesto della Val __________è a nostro giudizio improprio subordinare il turismo pedestre alla necessità di infrastrutture volte ad agevolare la salita." Osserva inoltre che il rapporto si limita a rimandare ad altra procedura l'approfondimento degli aspetti relativo all'impatto sulle componenti naturali, tattica che l'UPN stigmatizza, ritenendo che "sia dovere del Comune fornire già in ambito pianificatorio gli elementi generali necessari ad una valutazione di opportunità e fattibilità della funivia. Tali elementi infatti non sono soltanto legati agli influssi diretti dovuti alla costruzione (taglio del bosco, modifica del paesaggio), ma anche alle conseguenze indirette dovute all'esercizio dell'impianto (in particolare, per quanto ci riguarda, gli effetti sulla flora, sui funghi e sulla fauna). In questo senso il rapporto pianificatorio consegnato è da considerare incompleto. In conclusione il nostro ufficio ritiene che al momento non vi sia ancora un'analisi della situazione tale da poter giustificare una modifica del piano regolatore volta a permettere la costruzione della Funivia."
Il 10.1.1997 l'UPN rassegna un nuovo parere che tien conto del rapporto pianificatorio aprile '96. Osserva abbondanzialmente che "ogni intervento atto a favorire l'accesso ad una zona di montagna (funivie, strade, ...) è una aggressione al territorio, sia da un punto estetico paesaggistico sia naturalistico. L'ambiente in prossimità di una via d'accesso perde infatti qualità e valore ecologici ed è pertanto con particolare attenzione che va valutata la richiesta oggetto del presente preavviso."
Circa l'indispensabilità dell'impianto per la continuazione dell'attività agricola l'UPN ribadisce che basterebbe allo scopo e sarebbe sensibilmente più economica una funivia per il solo trasporto della merce. Questa soluzione è caldeggiata dagli autori citati nel preavviso le cui conclusioni sono così sintetizzati: "in un'ottica di uso parsimonioso di mezzi pubblici (_________ 40% sussidi, 50% crediti LIM e bancari) e ritenuto la forte pressione sul paesaggio e sulle componenti naturali del territorio va senz'altro preferita la variante della teleferica merci." Ora, avverte l'ufficio, l'area interessata dal progetto è paesaggisticamente interessante, è densa di contenuti naturali e lo stato delle finanze cantonali non può essere definito florido."
E' poi messo in evidenza l'impatto negativo che la funivia può avere sulla zona naturale protetta. "Oltre agli impatti diretti provocati dalle infrastrutture (terreno utilizzato, necessità di dissodamento, barriera ecologica, disturbi visivi e fonici, ecc.) esistono impatti indiretti, dovuti alla facilità d'accesso, che causano danni ben più gravi sia alla flora che alla fauna. Per quel che concerne la fauna - ricordando che l'area interessata è una bandita totale di caccia, e quindi una zona di protezione della selvaggina - basti osservare che la funivia incrementerà il numero degli escursionisti presenti nella zona; gli stessi potranno raggiungere le quote elevate già al mattino presto e le lasceranno verosimilmente, più tardi la sera disturbando così, con il loro numero ed il tempo di permanenza, gli animali proprio nei periodi della giornata durante il quale gli stessi sono maggiormente attivi. … come si potrà impedire agli escursionisti di abbandonare i sentieri alla ricerca di bacche, funghi o spazi per il pic-nic o di lasciar vagare il proprio cane?" Come non bastasse l'UPN evoca pure il pericolo che la zona venga invasa da rampichini o da parapendii "mezzi che contribuiscono ad ampliare di diversi fattori il disturbo arrecato alla fauna locale (cfr. Tourismus / Freizeitsport und Wildtier im Schweizer Alpenraum, BUWAL, Schriftenreihe Umwelt n° 262, 1996). In pericolo potrebbe pure essere messa la presenza del fagiano di monte.
L'ufficio rileva inoltre che il versante Nord della valle di _________, dove sorgerebbe la stazione di partenza è costellato da una fitta serie di zone di pericolo valangario. Precisato che per decisione del DT "la funivia potrà essere attiva unicamente durante il periodo della bella stagione", l'UPN si chiede se non si renderà necessario costruire dei ripari valangari a protezione degli impianti.
L'ufficio lamenta infine le carenze della documentazione che rinvia la trattazione degli aspetti sedicenti "puntuali" dell'intervento "nel quadro della richiesta di dissodamento allegata al progetto definitivo". "__________" poi, a mente dell'Ufficio, l'affermazione che "la densità degli impianti di risalita è debolissima in questa zona, per cui il potenziale del comprensorio di assorbire un impatto modesto e ben localizzato è assicurato." L'Ufficio fa presente che il numero delle funivie per trasporto di materiale in Svizzera è stimato tra 1.000 e 1.500 (di cui 100 in Ticino) e che si contano 70.000.- km di strade agricole e forestali (contro i 1.850 km della rete nazionale).
"Anche il turismo pedestre effettuato da chi veramente ama la montagna ha il diritto di esistere e l'inaccessibilità della zona dovuta all'assenza di mezzi di trasporto è la base della sua sopravvivenza."
Inutile dire che la conclusione del rapporto è negativa tanto in punto alla domanda di dissodamento che alla variante di PR.
4.3.3 E' così giunto il momento di esaminare il parere della sezione più direttamente interessata al dissodamento, la Sezione forestale (SFo).
Nel preavviso del 10.10.96 alla variante di PR leggiamo che "il versante destro della Valle di _________ (di proprietà dello Stato e del Patriziato generale dell'_________) è uno dei pochissimi complessi forestali di una certa entità del Ticino rimasto finora intatto ossia non percorso da linee elettriche, strade o altre infrastrutture, e costituito da un bosco d'alto fusto di abete bianco, peccia, faggio e larice di grande pregio naturalistico e paesaggistico ma nel contempo ancora suscettibile grazie alla sua favorevole posizione rispetto alla strada del fondovalle di fornire in modo redditizio una produzione di pregio e quantitativamente importante di legname d'opera."
La SFo definisce "tracciato esteticamente squalificante" quello che verrebbe a segnare il paesaggio, istituente "una servitù permanente sulla proprietà dello Stato." La filovia non porterebbe praticamente nessun beneficio alla gestione del bosco, "anzi la ostacolerebbe in maniera decisiva su una porzione importante del Demanio cantonale." La sezione riconosce nondimeno "un interesse certo legato alla gestione dell'Alpe _________ ed in minore misura degli alpi vicini" e concorda col capitolo 4.2 "Effetti sulle componenti agricole" del rapporto di pianificazione dell'aprile 1996. Gli inconvenienti di non poco conto comportati dalla funivia dovranno essere almeno parzialmente compensati.
"La ponderazione di tutti gli interessi in giuoco, conclude la SFo, ci porta pertanto su una posizione di non opposizione alla variante di PR alle seguenti condizioni:
impossibilità di prevedere il posteggio delle automobili (parzialmente) lungo la strada della Valle di proprietà dello Stato ed a carattere forestale.
autorizzazione generale e illimitata da parte del Consorzio bonifica Valle di _________ (rispettivamente del Patriziato generale d'_________) di scarico del legname su tutto il fondovalle della Val _________, in corrispondenza del bosco demaniale.
ingrandimento della riserva forestale integrale dell'__________ su proprietà del PGO come alla cartina 1:25.000 allegata.
Resta riservata la fissazione dell'indennità per la servitù permanente che verrà costituita dalla filovia sul bosco demaniale."
4.3.4 Sul dissodamento stesso la SFo prende posizione il 15.11.1996. Viene anzitutto puntualizzato che, contrariamente ai precedenti timori, "la stazione di partenza ai _________ non è minacciata dalle valanghe, come ha evidenziato una perizia della Sezione forestale stessa, allestita dall'ing. __________ .". Importante è soprattutto il giudizio positivo sul presupposto dell'ubicazione vincolata: " il tracciato scelto appare effettivamente come il migliore. Una filovia __________ - avrebbe ad esempio attraversato trasversalmente il bosco (demaniale) con conseguenze negative per la gestione forestale e la conservazione del bosco ben maggiori." Quanto al tracciato __________ -________ avrebbe verosimilmente posto problemi tecnici di non poco conto, in particolare quanto all'ubicazione della stazione di partenza.
La sezione giudica importante il ruolo degli alpi e in particolare dell'Alpe _________ "nel contesto socio-economico della Valle" a tal punto "da giustificare il dissodamento e soprattutto la creazione di un ostacolo alla gestione forestale del bosco attraversato." La condizione è che venga facilitato "l'utilizzo dei terreni lungo la strada della Valle di _________ per l'esbosco del legname tramite la teleferica (compensazione degli svantaggi forestali), come pure di ampliare la Riserva integrale dell'__________ (compensazione delle perdite naturalistico-paesaggistiche)."
Benché la sezione torni ad evidenziare la servitù permanente che la filovia fa gravare sulla proprietà dello Stato, intaccando "un paesaggio di pregio, ancora libero da infrastrutture quali linee elettriche, strade, ecc,", esprime preavviso favorevole, alle condizioni esposte nella "lettera" del 10 ottobre 1996, con in più l'esigenza del "rispetto incondizionato dei periodi di chiusura della strada forestale in accesso alla funivia, definiti dal Servizio forestale."
In merito all'opposizione del _________ la sezione ricorda di aver sentito istanti e opponenti nel corso di un sopralluogo. Le richieste di ordine formale sono a parer suo soddisfatte; il coordinamento delle procedure di dissodamento e di revisione del PR è avvenuto. Quanto alle esigenze materiali sono state sopra discusse e in proposito la SFo sottolinea l'accettazione da parte del Muncipio di _________ dell'idea di ampliare la riserva integrale dell'__________.
4.3.5 L'altra sezione direttamente implicata, la Sezione trasporti esprime il suo parere, chiaramente positivo, sulla costruzione della piccola filovia da _________ a _________, rispondendo il 26.2.1996 alle specifiche domande postegli dalla SPU. Tema: l'escursionismo pedestre e i trasporti. Per la sua stringatezza e stringenza riproduciamo integralmente il parere:
“la zona di _________ è luogo di notevole bellezza, per morfologia, vegetazione e ampia vista. E' meta di belle escursioni e si trova su un itinerario pedestre molto piacevole, di portata e attrattività sicuramente sopraregionale. Il percorso __________ - Alpe _________ - Alpe __________ - Passo __________ - __________ - Passo __________ - __________ __________ collega zone di raro pregio già in parte attrezzate, con potenziale sviluppo turistico. La funivia può dunque portare un certo complemento turistico alle altre finalità perseguite (alpicoltura, selvicoltura, conservazione del patrimonio).
La dimensione dell'impianto (due cabine di 4 persone) ci sembra adeguata allo scopo e modesta in giusta misura.
La strada di accesso non deve essere ampliata o modificata per fronteggiare il poco traffico indotto dall'impianto. Gli escursionisti prevedibilmente accederanno in maggioranza a piedi, con trasporti pubblici o accompagnati. Un posteggio di 10 posti sembra perciò sufficiente per iniziare. Sviluppi futuri, non tali da stravolgere le ipotesi di partenza, potranno essere considerati in tempi successivi.
L'infrastruttura può contribuire allo sviluppo economico della zona in quanto facilita l'accesso di escursionisti, anche poco esperti, a bei percorsi alpini poco noti. Siccome il punto di partenza è discosto e le distanze tra punti di ricovero sono abbastanza lunghe, la filovia permette di accorciare le tappe e di accedere più facilmente alle capanne di _________ e di Alpe __________.
Alleghiamo il parere - favorevole - espresso il 28 febbraio 1995 dalla nostra Sezione, Ufficio trasporti pubblici, la quale rilevava che ricorrevano le condizioni preliminari (zona non servita da altri impianti e non raggiungibile con altri mezzi) per concedere l'autorizzazione d'esercizio ad una funivia."
Per la precisione, il parere del '95 indicava che secondo il Concordato intercantonale per funivie e sciovie (CITS) l'autorizzazione può essere ottenuta solo se sono adempiute le seguenti condizioni:
l'impianto previsto non deve entrare in concorrenza con altri al beneficio di concessioni federali o cantonali;
l'impianto corrisponde ad una necessità secondo l'art. 5 del Concordato 15 ottobre 1951/ 27 novembre 1972.
4.3.6 Importa a questo punto ricordare i punti salienti del rapporto di pianificazione aprile 1996.
E' messa dapprima in evidenza la concordanza con gli obiettivi pianificatori del Piano regolatore generale della Valle _________ PRI.VO.
"Dalle analisi statistiche traspare come il futuro demografico dell'__________ Valle, il mantenimento dei servizi essenziali e la capacità di garantire la cura e la salvaguardia del territorio, evitare l'inselvatichimento, gestire il patrimonio boschivo e naturalistico, si giocano sulla disponibilità di sbocchi professionali nell'__________ Valle per 10/15 persone. Il PR deve dunque garantire le condizioni quadro affinché possa essere incentivata l'attività in campo agricolo turistico e dell'edilizia, agevolata la rotazione di attività all'interno dei diversi settori economici." Tra le misure operative previste: la pianificazione del sentierone escursionistico della Valle _________; la tutela e la salvaguardia delle alpi, miglioramento delle vie di traffico e individuazione di tracciati per la realizzazione di risalite meccaniche al servizio dei residenti. In questo disegno rientra pure la prevista funivia.
Effetti sulle componenti agricole: gli enti pubblici patriziali si sono impegnati in un profondo e proficuo lavoro di ristrutturazione della struttura alpestre. In particolare sono stati eseguiti importanti lavori di ammodernamento delle stalle e dei caseifici (_________ ,ecc.), la parziale trasformazione di fabbricati non più necessari per l'uso agricolo in capanne alpine (_________ e Arena) ed il rifacimento degli acquedotti (_________, ___, __________ e ________). Importante è pure la riorganizzazione produttiva che porta a :collegare ed a specializzare l'attività nei diversi corti (in questo senso _________ e Pescedo sono uniti un un'unica entità produttiva, alla quale è integrata pure l'Alpe __________ quale stazione riservata per il carico di manzette e capre): integrare maggiormente la lavorazione tra le differenti strutture operative; creare degli sbocchi di mercato autonomi per i prodotti degli alpi (ad es. formazione di uno spaccio al __________ di __________ e apertura, durante la stagione estiva, della Locanda ai "" in Valle di _________). Occorre però una maggiore mobilità a partire dal fondovalle.
Effetti sulle componenti turistiche. Promozione di un turismo dolce (soft). A questo fine è stata aperta nell'81 la capanna alpina dell'__________, dotata di 35 posti letto e nel '93 quella di _________ con 30 posti letto. Sul versante italiano integrano l'offerta le capanne CAI ai __________ di __________ e il rifugio __________ sul versante italiano del circolo glaciale della Valle _________.
Il rapporto cita inoltre la mescita di _________, i ristoranti in località _________ e __________ __________ __________ a _________, il ritrovo del __________ a __________ e un bar e un ristorante a __________a, a __________ e a __________.
Vien poi evidenziata l'importanza dei sentieri escursionistici: __________ - __________ - _________
Ed è evocato il progetto di valorizzazione dei __________ di __________ che prevede di valorizzare e sistemare i tracciati pedonali esistenti ed in particolare collegare attraverso un sentiero panoramico lungo il circolo glaciale dell'_________, la Valle _________ con la Valle di _________ ecc.
La funivia è definita valido catalizzatore: "Essa offre infatti la possibilità di: garantire l'accessibilità ad una delle porte di entrata/uscita del percorso della Valle dei __________ superando un dislivello di ca. 800 m.; assicurare la raggiungibilità dell'Alpe _________ (e delle sue strutture di ristoro e vendita) anche a persone anziane (ad es. gli ospiti del CSO) o handicappate (ad es. gli utenti della Casa Pro Juventute di _________); facilitare la conoscenza del territorio _________se anche a famiglie con bambini piccoli; permettere l'organizzazione di gite guidate all'area ricca di importanti componenti botaniche situata tra _________ e l'Alpe __________ (a cura della Società escursionistica _________); garantire interessanti effetti sinergici con le attività turistiche già insediate in Valle.
Effetti sulle componenti boschive. Il rapporto espone i motivi per cui con la possibilità di accedere direttamente al bosco offerta dalla funivia, "le condizioni di trasporto ottimale degli addetti alla cura del bosco e dei macchinari leggeri attraverso la piattaforma per le merci" compensano largamente "gli impatti dovuti al dissodamento per la posa dei piloni e la perdita di produttività della striscia di bosco interessata dalla linea di trasporto".
Impatti ambientali
"La limitata portata della funivia e la relativa distanza dall'area urbana (ca. 30 km. di strade di difficile percorrenza) rappresentano un valido deterrente contro un'eccessiva pressione antropica sulla montagna e le aree circostanti.
La gestione usuale della teleferica prevede da 10 a 15 corse giornaliere. Calcolando un tasso di utilizzazione dell'80% le persone trasportate dovrebbero risultare tra 65 e 95, con un traffico generato di ca. 75 movimenti giorno sulla rete stradale comunale (meno di 10 movimenti all'ora nell'arco di 8 ore diurne). Questo impatto potrebbe essere comunque ulteriormente ridotto con la reintroduzione delle corse PTT fino al Piano delle __________.
Posteggi automezzi presenti contemporaneamente non più di 25 unità (65% dei veicoli complessivi attratti in un giorno dall'impianto). La riserva di 10 posti appare adeguata. "La limitata offerta di posteggi permette inoltre di filtrare il traffico in entrata alla Valle già a partire dal villaggio e di convogliare una parte delle richieste verso i mezzi pubblici di trasporto.
Componenti naturali del paesaggio
L'impatto complessivo determinato dagli aspetti costruttivi e dalla pressione antropica indotta, appare, alla luce delle dimensioni della Valle, ininfluente sulle dinamiche naturalistiche generali del comprensorio. Restano comunque da approfondire gli aspetti puntuali dell'intervento (piloni, stazioni, ecc.) e le eventuali misure di compensazione. Visto la loro portata suggeriamo che questi oggetti vengano trattati nel quadro della richiesta di dissodamento allegata al progetto definitivo. In base a queste considerazioni e tenuto conto del grado di antropizzazione della Valle di , si può affermare che la funivia "-_________" provochi un carico ambientale molto contenuto."
Considerazioni conclusive
La realizzazione della funivia rappresenta un piccolo ma significativo contributo alla rinascita ed al consolidamento economico dell'_________. Essa permette infatti di mobilitare delle energie umane e di creare delle interessanti sinergie tra attività agricole, turistiche e di servizio e tra Enti pubblici e settore privato.
In una valle dalle limitate dimensioni geografiche e dalle ancora più scarse risorse demografiche, basta infatti la presenza di un numero limitato di persone giovani per garantire possibilità di mantenimento di un tessuto sociale vitale (salvaguardia di un sostegno sociale in favore degli anziani, di attività di vendita, scolastiche, ecc.) e di una cura del territorio adeguata (al servizio come retroterra di svago e come ambiente multifunzionale di una collettività ben più vasta).
Di fronte a queste spiegazioni, in parte rimaste alquanto vaghe come sul tema appena sfiorato della protezione della natura, può sorprendere il lapidario preavviso 9.1.97 della SPU sul dissodamento: "Alla luce dei nuovi documenti presentati per l'approvazione della variante di PR non abbiamo nessuna osservazione al dissodamento in oggetto." Che fine hanno fatto quelle appena prima formulate?
Comprendiamo la domanda in proposito dell'Ufficio federale dei trasporti.
Ciò non toglie che il Consiglio di Stato aveva oramai a disposizione una messe di dati e di pareri sufficiente per pronunciarsi. Spettava a lui, e ne aveva gli elementi, compiere la ponderazione degli interessi in gioco, evidenziati dai suoi servizi, dai due rapporti di pianificazione, dal ricorso contro il dissodamento ma anche contro la variante e infine dalle osservazioni del comune e dei patriziati interessati.
La decisione impugnata, per quanto sintetica, mostra inequivocabilmente che i punti determinanti sono stati presi in considerazione.
Se lo sono stati in modo corretto riguarda la ponderazione degli interessi più che il coordinamento materiale, non senza rilevare quanto coordinamento materiale e ponderazione siano difficilmente scindibili (Schürmann-Hänni, Planungs, Bau - und besonderes Umweltschutzrecht, III. ed., pag. 348).
Nel verificare se concludendo a favore del dissodamento la qui impugnata decisione tiene adeguatamente conto dei diversi valori in gioco e dà loro il giusto peso ci si trova confrontati con due contrapposte visioni, nel cui contesto i singoli punti assumono ruolo e importanza diversi.
6.1 Da un lato la posizione del Patriziato generale dell'_________ e del Patriziato di __________ che puntano ad uno sviluppo e rafforzamento dell'attività alpigiana unito ad un ben dosato agriturismo, con un ragionevole potenziamento del turismo escursionistico, anche di giornata. Il tutto nel quadro di una revitalizzazione dell'intera Valle, già portato innanzi con grandi sforzi e senso di iniziativa (si pensi al Centro diurno, ecc.). Nell'ottica dei promotori l'intervento non è che un tassello, ma indispensabile, per mantenere e consolidare i risultati acquisiti e tra questi il ricupero e rimessa in funzione dei diversi alpi, ottenuto a prezzo di ingenti investimenti e con generosa opera di volontariato collettivo.
A parer loro, di fronte agli obiettivi e alla loro importanza nell'economia generale il sacrificio della modesta superficie forestale e i limitati inconvenienti inflitti alla natura e all'ambiente (traffico indotto) passano in sottordine.
6.2 A questo modello di intervento si contrappone la visione del _________, che si vuole ispirata al concetto di rispetto della natura illustrato nel fascicolo 1/97 della rivista __________ allegata al ricorso, dal titolo significativo: Natura vergine - Una riconquista. Col motto "tralasciare è più di una rinuncia, è anche un atto creativo" viene postulato l'attribuzione di grandi spazi incontaminati a riserve naturali lasciate allo sviluppo spontaneo della natura, escluso o drasticamente giugulato l'intervento dell'uomo.
Sotto il titolo "La natura, e ancor più l'uomo, hanno bisogno di paesaggi intatti", e ricordato come "Un equilibrio ecologico non è mai esistito. Tutto scorre" (____________________, per dirla con __________) viene spiegato che "costante in natura è solo il mutamento. Terreni spogli vengono colonizzati da piante erbacee pioniere. Poi nasce la boscaglia che in seguito viene a sua volta ricoperta dai primi alberi: successione si chiama questo processo. Lo stadio finale, alle nostre latitudini, è un bosco quasi dappertutto. Nella nostra natura soggiogata fin nelle riserve questa dinamica non può aver luogo. Certamente anche lo sfruttamento e la cura portano elementi dinamici nel territorio: cave di ghiaia, campi arati di fresco, aree boschive da taglio, maggesi. Senza questi elementi, molte delle nostre specie pioniere sarebbero estinte già da molto tempo. La successione naturale, tuttavia, viene continuamente bloccata, messa sotto controllo, costretta nella direzione desiderata. La natura rimane sotto custodia dell'uomo. Le manca lo spazio necessario al proprio sviluppo spontaneo: i paesaggi allo stato naturale. Paesaggio allo stato naturale è il terreno in cui si tralasciano consapevolmente ogni sfruttamento e organizzazione, in cui processi naturali possono aver luogo senza che l'uomo progetti e diriga, in cui trovano spazio il non pianificato e l'imprevedibile. Vi sono seri motivi ecologici per estendere tali spazi. Solo la natura allo stato naturale può indicarci come può essere sfruttata in modo veramente efficace. Per questo sono necessari territori di riferimento, che documentino le diverse tappe della successione naturale fuori dal diretto influsso dell'uomo. "Non possiamo sapere che cosa facciamo, finché non sappiamo che cosa farebbe la natura, se non facessimo niente", afferma lo scrittore __________ __________."
Non per niente l'esigenza di simili spazi viene sempre più avvertita. Come rileva __________ __________ in "__________ __________ - __________ __________ __________ __________ __________ ", raccolto in __________ Report : Daten, Fakten, Probleme, Lösungsansätze / __________ -__________, ,, : __________ __________ (1998), le Alpi sono sempre di più snobbate dai turisti tedeschi che ne sfuggono il sovraffollamento per eccesso di collegamenti. Soluzione: creare vasti territori liberi da mezzi meccanici di risalita, da strade, eliporti e in genere dai rumori di origine tecnica; in una parola delle "zone di quiete", "Ruhegebiete". E' quanto è avvenuto in diverse regioni alpine, pioniere in questo campo la Baviera che nel piano a tre stadi " Alpen" prevede ed ha anche di fatto istituito ampie zone in cui sono ammesse solo strade per scopi agricoli o forestali e sentieri pedonali (Wanderwege). Esempio paradigmatico il Tirolo, con 7 Ruhegebiete per una superficie complessiva di 1.307 chilometri quadrati, corrispondenti al 10,3% della superficie dell'intero Tirolo. Allarmati dal calo di turisti gli operatori locali hanno rimesso l'accento sui classici della montagna, escursioni e scalate. Hanno così scoperto i Ruhegebiete come quintessenza della "montagna da escursioni" (wanderbare Berge). Nel Tirolo del Sud i parchi naturali sono il sito per antonomasia. Un'apposita legge prescrive che circa un quinto della superficie del paese dev'essere tenuta libera da impianti meccanici di risalita, da piste di sci, da strade veicolari e dallo sfruttamento di risorse naturali. Il tutto da ottenersi facendo capo al più ampio consenso e partecipazione della popolazione locale.
Ora la Convenzione delle Alpi e precisamente la convenzione quadro entrata in vigore nel 1995 contiene l'impegno di conciliare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, segnatamente attraverso la creazione di zone di quiete (Ruhezonen). Degno di nota il protocollo sulla Protezione della natura e cura del paesaggio che, nell'intento di conciliare ogni utilizzazione del territorio con le esigenze della protezione della natura, prevede che le parti contraenti promuovano la creazione di zone di protezione e di quiete, che garantiscano rango preferenziale alla fauna e alla flora selvatica rispetto agli altri interessi. Essi provvedono affinché in queste zone sia assicurata la tranquillità necessaria per uno svolgimento indisturbato dei processi ecologici tipici delle diverse specie, riducendo o vietando ogni forma di utilizzazione incompatibili con essi. Giustamente l'autore nota che "questo allargato interesse a zone di quiete "significa stipulare un chiaro patto con il futuro.
Interessante l'esperimento del Ruhegebiet Zillertale Hauptkamm, primo in Austria ad essere gestito professionalmente sul posto. Poiché sono implicati sia la protezione della natura che il turismo e la pianificazione del territorio, occorre uno strumento integrale per lo sviluppo futuro della regione. Di rilievo per la nostra vertenza la precisazione che i Ruhegebiete non escludono l'agricoltura di montagna ma anzi la considerano necessaria per uno sviluppo sostenibile di queste regioni particolarmente sensibili.
Vediamo da questo excursus come la necessità di salvaguardare la natura e il paesaggio da un'eccessiva pressione antropica non corrisponda solo a un bisogno ecologico ma si sposi con un interesse economico, almeno sui tempi lunghi. Richiede lungimiranza. Essenziale, se non si istituiscono già subito simili comprensori, è vegliare affinché non vi si creino strutture che impediscano il passaggio a queste forme soft di sfruttamento della montagna. Senza pregiudicare le scelte che è doveroso lasciare alle nuove generazioni.
Giova riportare in questo contesto le riflessioni del direttore del Museo cantonale di Storia naturale, __________ __________, nel catalogo dell'esposizione "Uomo e natura tra passato e futuro dal Ticino del 1798 al Ticino del 2198" in corso presso la Galleria Gottardo: "proprio vivendo in un ambiente fortemente condizionato dalla tecnologia e di fronte a un quadro naturale massicciamente e intimamente trasformato dalla mano dell'uomo (p. es. ingegneria genetica, clonazione), la natura autentica, originaria e primigenia diventerà un bene sempre più raro, acquistando quindi un valore superiore a quello odierno. Mantenere un prato un bosco o la riva di un fiume allo stato naturale potrebbe quindi diventare più vantaggioso che trasformarli in un manufatto, mantenere un paesaggio inalterato, più redditizio che progettarvi un complesso residenziale. Del resto già oggi se pensiamo a quanto costa una camera di albergo con vista sul lago rispetto a una con vista sui tetti delle palazzine retrostanti, ci rendiamo subito conto del "valore aggiunto" prodotto dalla presenza o meno di un ambiente naturale. E tale valore aumenterà di pari passo con le nuove trasformazioni antropiche che saranno apportate al territorio naturale. Questo aspetto solleva quindi anche questioni di tipo etico riguardo al valore che noi attribuiamo agli oggetti naturali, non tanto per l'indotto pecuniario che essi possono procurare, bensì per la loro essenza intrinseca di organismi viventi o di paesaggi.
In un mondo in cui tutto sembra avere un prezzo, quale è il valore delle cose che non hanno prezzo? Quanto vale un paesaggio selvaggio e incontaminato, una maestosa quercia secolare, il volo di aquila o il canto dei grilli? Si potrebbe rispondere , parafrasando un celebre aneddoto: "niente, come Mozart". Questa risposta sottintende e sottolinea che gran parte degli oggetti naturali ha essenzialmente un valore culturale, vale cioè per quello che rappresenta nella nostra vita immateriale di essere pensanti. In quest'ottica , la natura è necessaria come la musica e la poesia. …E' quindi possibile che tra altri duecento anni, dopo avere soddisfatto tutte le esigenze di tipo materiale - prima come sussistenza, poi come svago e distensione - anche nel "Ticino" del 2198 il bisogno di natura si manifesterà in una forma maggiormente spirituale, che privilegerà gli aspetti più emozionali e istintivi in grado di farci scoprire il nostro legame con la terra. L'agriturismo, l'avvento del prodotto bio, il boom del giardinaggio, l'ascesa delle medicine naturali non potrebbero rappresentare già oggi un primo sintomo - seppure ancora embrionale e fortemente viziato da mode e consumi - di questa nuova esigenza?"
Abbiamo scomodato perfino Mozart, non perché si dice che la sua musica fa produrre più latte alle mucche, ma perché il suo richiamo mostra come nella ponderazione degli interessi rientrino fattori così disparati e soprattutto imponderabili da rendere oltremodo difficile, e forse impossibile, risolvere l'equazione. Solo un sano senso della misura che non sfoci in un paternalistico e adusato "buon senso" può salvarci da soluzioni rinunciatarie o massimaliste.
Come conciliare le considerazioni intrise di idealismo ma anche di calcolo a lunga gittata di questa concezione, con le esigenze fatte valere dal Patriziato?
7.1 A questo punto ci si consenta un breve inciso, improntato a un disincantato realismo, che non intacca la nostra convinzione della necessità di difendere strenuamente la natura.
Viviamo, è banale ricordarlo, in una società dei consumi e Dio sa che non ci priviamo di niente; inquiniamo nelle città, nelle fabbriche, nelle strade intasate dal traffico privato, sottraiamo l'acqua ai fiumi per farne dell'elettricità che sperperiamo poi allegramente. I nostri veleni riversati nell'atmosfera ricadono sotto forma di piogge acide sulle stesse foreste che vogliamo proteggere; malgrado le catastrofiche predizioni i nostri gas non cessano di bucare lo strato d'ozono.
Tutto ciò non ci impedisce di lanciare i nostri più indignati anatemi contro il saccheggio delle foreste dell'Amazzonia: i popoli sottosviluppati non devono mettere le mani sulla natura, la devono difendere per noi.
Quanto a noi, sensibili al canto dei grilli e al volo dell'aquila, eccoci pronti, in nome della Natura, a sacrificare aree impervie e improduttive delle nostre Alpi per crearvi paradisiache riserve dove le specie si sentano al sicuro come nell'Arca di Noè. E il "rustico __________" che ancora cura l'alpe sia premiato per la sua fedeltà (gli verseremo dei sussidi), ma non pretenda una vita da persona civilizzata. Fa parte della riserva pure lui. Come gli autoctoni dell'Amazonia.
Sapere che altrove la natura continua a vivere la sua vita autentica e incontaminata ci tranquillizza la coscienza e ci consente di continuare a farle giornalmente offesa senza troppi patemi d'animo.
E dunque la creazione di riserve naturali può essere operazione oggettivamente giusta ma anche alibi, manovra diversiva se non viene accompagnata da un cambiamento di comportamento generale verso la natura e l'ambiente.
Una cosa è certa: è necessario uscire da un chiuso antropocentrismo, capire che l'Umwelt è in realtà Mitwelt, senza per questo perdere di vista l'uomo, le sue legittime esigenze.
In questi estremi, va subito detto, non cade il civile _________. Esso vorrebbe che il grande comprensorio montano in cui l'Alpe _________ è inserito restasse immune, come finora, dall'aggressione tecnologica: il delicato equilibrio instauratosi tra natura e presenza dell'uomo va salvaguardato. Il timore è che la funivia immetta in questo ambiente un chiassoso turismo alla giornata, incompatibile con quello squisitamente escursionistico che conosce, ama e rispetta la natura e fa capo alle capanne.
Il _________ non si oppone dunque ad un impianto per il solo trasporto di materiale, non osteggia l'attività alpigiana. Acquisito questo punto, il problema sta in ciò che non è possibile, secondo il Patriziato, continuare con la gestione degli alpi se l'accesso non viene agevolato. Non si può pretendere ad esempio che il casaro debba farsi tutta la strada a piedi per controllare le operazioni e ridiscendere a valle. Ciò gli costa troppo tempo e gli impedisce di svolgere altre attività, complementari. Oggi lavorano sull'alpe, vivendo sul posto, due iugoslavi che vengono per la stagione e poi tornano a casa. Quanto tempo durerà? Le spiegazioni che sono state fornite sulla necessità della teleferica per le persone e non solo per il carico sono senz'altro convincenti. Che per portare a valle i prodotti e a monte il necessario approvvigionamento occorra un mezzo di trasporto che non siano le spalle dell'alpigiano o all'altro estremo l'elicottero non è in discussione. Ora è stato chiaramente provato dagli stessi forestali che un impianto per il solo trasporto di materiale avrebbe comportato un sacrificio del bosco molto più importante che non la funivia (tracciato molto più basso e per di più trasversale che obbliga a ritagliare nel bosco un canale su tutta la lunghezza). Per i forestali l'ubicazione vincolata è data: la soluzione prescelta è l'unica proponibile.
Non abbiamo motivo per mettere in dubbio il loro autorevole parere, visto la modesta incidenza sul bosco. Prendiamo peraltro atto che le condizioni poste al dissodamento sono state accolte dal Patriziato.
Riteniamo pure appianata la divergenza di opinione tra Patriziato e Ufficio federale dei trasporti circa la compensazione degli svantaggi forestali a mezzo ampliamento della riserva dell'__________, che appunto non a quel titolo è stata proposta dal Patriziato ma spontaneamente, a dimostrazione della sua sensibilità ambientale. Sensibilità che si appalesa peraltro nella tenuta della statistica, anno per anno, della presenza a _________ del fagiano di monte, la cui scomparsa è paventata dal _________ per effetto della funivia e che sarà invece il risultato, secondo il Patriziato, della riappropriazione dei pascoli da parte del bosco se, per mancanza di un adeguato accesso, l'alpe fosse dismesso.
Circa il compenso forestale sostitutivo riteniamo che nella sua risposta il Consiglio di Stato abbia giustamente chiarito i termini del problema, con particolare riferimento alla situazione del Canton Ticino, caratterizzata dalla difficoltà spesso incontrata dal proprietario dell'area dissodata di reperire nella stessa zona una superficie da destinare a bosco sostitutivo. Perciò la Sezione forestale cantonale e la Direzione federale delle foreste hanno convenuto di affrontare in una prospettiva globale il problema, elaborando alcuni progetti di rimboschimento compensativo da sottoporre per esame alla direzione stessa e per approvazione al Consiglio di Stato. In concreto ci si è indirizzati verso un rimboschimento in altra regione, dopo che un'attenta valutazione ha escluso la possibilità di provvedervi in loco. Il Consiglio di Stato precisa quindi che il rimboschimento compensativo effettuato altrove non comporta alcun risparmio ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LFo e pertanto non giustifica il prelievo di una tassa di compensazione ai sensi di detta normativa. E il Consiglio di Stato a dedurne che la tassa di compensazione in esame "rappresenta un contributo forfetario ai sensi dell'art. 3 del Decreto esecutivo concernente i dissodamenti di bosco del 3 dicembre 1976 da destinare ad un rimboschimento compensativo il cui progetto sarà debitamente sottoposto per esame alla DFF." Non crediamo che nell'attesa la decisione sul dissodamento dovesse, e debba tuttora, essere sospesa, né peraltro questa sospensione ci viene richiesta. La misura del dissodamento è peraltro così modesta da non potervi essere dubbio sulla possibilità di risolvere il problema.
Nessun serio motivo, inoltre, di ritenere che il dissodamento abbia a mettere in grave pericolo l'ambiente. Il taglio dei pochi alberi non può causare scoscendimenti, favorire valanghe, aprire varchi ai turbini, ecc.
Se poi l'opera per la quale è concesso può indurre manomissioni gravi dell'ambiente è un altro discorso, ma così incisiva conseguenza può essere esclusa nel caso presente. Rinviamo in proposito al capitolo 4.5 del rapporto di pianificazione aprile '96. Circa l'impatto del traffico, che qui solo interessa, è rilevato che la gestione usuale della teleferica prevede da 10 a 15 corse giornaliere. Con un tasso di utilizzazione dell'80% (che ci sembra parecchio elevato) le persone trasportate dovrebbero risultare tra 65 e 95 (in 60, abbiamo visto, le valuta il Comune), con un traffico generato di ca. 75 movimenti giorno sulla rete stradale comunale (meno di 10 movimenti all'ora nell'arco di 8 ore diurne). Se poi si dovesse far capo ai mezzi pubblici, opzione certo da promuovere, il traffico sarebbe anche più ridotto. L'ipotesi ci sembra attendibile, visto che difficilmente l'utente sarà interessato a salire e scendere dalla stessa parte del percorso e avrà quindi interesse a recarsi al punto di partenza con il mezzo pubblico per essere ripreso da un altro mezzo pubblico all'altro capo (ad es. _________ - __________, _________ - __________, ecc.). La Regione rispettivamente l'Ente del Turismo hanno tutto l'interesse alla valorizzazione dell'offerta di percorsi escursionistici vallerani e quindi a crearne le premesse. E' importante per il turismo che l'offerta di simili escursioni venga allargata, della ricchezza e varietà della paletta giovandosi l'intera zona.
Che ne derivino un certo inquinamento e difficoltà circolatorie sono il prezzo da pagare per un certo sviluppo che in caso rimane con ogni evidenza sostenibile.
A questo punto rimane da stabilire se il dissodamento e in particolare l'opera in funzione della quale è stato concesso, tiene conto della protezione della natura e del paesaggio.
Il _________ lo nega: l'opera è a dir suo incompatibile con la zona di protezione della natura statuita dal PD.
Ricordiamo che nel Rapporto esplicativo il PD prevede che la protezione delle componenti naturali sia organizzata sulla base di una classificazione, ispirata da quella proposta dal Consiglio d’Europa, articolata nelle seguenti tre gradazioni protettive:
le riserve naturali orientate: aree di protezione integrale dove la natura deve avere libero corso. L’accesso dell’uomo è ammesso solo per motivi di studio o di manutenzione. ... (omissis).
i parchi naturali: aree dove la natura è integralmente protetta, ma nelle quali l’accesso dell’uomo, benché disciplinato, è favorito per scopi didattici e di svago quando questi sono parte integrante del concetto di tutela. Sono dunque previsti percorsi obbligati con relativa segnaletica informativa. Sono ammessi gli interventi necessari alla conservazione del parco ed al conseguimento dei suoi scopi come pure le attività tradizionali compatibili con questi ultimi. (NB. questa soluzione è in famiglia coi citati Ruhegebiete).
le zone protette, ovvero i territori con contenuti naturalistici particolari o particolarmente importanti o rappresentativi che meritano e richiedono una protezione di carattere generale (zone protette generali) o limitata a determinati aspetti (zone protette specifiche). In queste zone si riconosce alla protezione delle componenti naturali del paesaggio priorità su altre forme di utilizzazione. Le attività umane di incidenza territoriale e in particolare gli interessi generali della pianificazione, quelli agricoli, forestali e quelli legati allo svago, benché restino riservati, devono risultare compatibili con le finalità della protezione.
E' precisamente tra le zone protette che la scheda di coordinamento 1.2.23 classifica col numero 1.2.14 la Val _________. La scheda è di categoria "risultati intermedi", Ciò significa che le componenti naturali del territorio sono scientificamente accertate ma che la protezione pianificatoria non è ancora coordinata (art. 5 cpv. 2 lett. b. OPT, art. 14 cpv.2 e 19 cpv. 1 e 2 LALPT). Scopo del coordinamento: "proteggere le aree oggetto della presente scheda e del relativo elenco allegato mediante l'attuazione di adeguate misure pianificatorie." Quanto alle modalità: "Il Cantone, in collaborazione con la Confederazione, le Regioni e i Comuni, porta a termine la valutazione degli interessi contrapposti, relativi alle aree in oggetto rappresentate graficamente nei piani del PD, onde definire l'entità della protezione dal profilo tecnico e giuridico. La protezione di ogni singola area verrà successivamente consolidata tramite un Piano d'utilizzazione cantonale (PUC) o l'inclusione nel Piano Regolatore." (cfr. scheda 1.2.23)
Ma lasciamo l'iter coordinativo alla sua sorte. Quel che interessa presentemente è rilevare che le attività umane non sono di per sé escluse, ma sottoposte sostanzialmente alle stesse condizioni che sono previste dalla legge forestale.
Per l'attività alpigiana, cui non si oppone il _________, vale quanto detto sopra. Sotto accusa è in questo contesto la maggiore pressione antropica cui l'incremento del turismo sottoporrà inevitabilmente la zona. Diciamo subito che i promotori hanno sempre escluso di voler fare di questo aspetto l'elemento predominante dell'operazione. Vero è però che per il solo trasporto del materiale e delle persone occupate nell'attività agricola il costo di una funivia sarebbe proibitivo. Ora, poiché un impianto per il solo trasporto di materiale non è proponibile, altro non rimane che integrare la funzione agricola con quella turistica. Il vantaggio non è solo quello di un migliore sfruttamento dell'impianto, ma anche di dare avvio ad una piccola attività di agroturismo. Il caseificio produce tutta una gamma di prodotti caseari che vanno dalla mascarpa al formaggio a pasta dura passando attraverso i formaggini e la formaggella. Diversi di questi prodotti ci guadagnano molto ad essere consumati freschi sul posto e possono costituire un'ulteriore attrattiva. Il locale per offrire una colazione o un pranzo a base di questi prodotti c'è. Avremmo quindi l'attività produttiva e allato la gestione della capanna e una piccola ristorazione più lo spaccio dei prodotti dell'alpe. Se pensiamo alla possibilità di fornire i prodotti freschi di giornata pure nei ristoranti di _________ e di __________, creati dallo stesso Patriziato, o in altri punti della Valle, è evidente che la produzione può contare su uno sbocco interessante. Sempre più trovano consenso e sono ricercati i prodotti di un'agricoltura strettamente locale. Possono spuntare un prezzo che non è più strettamente condizionato da un mercato globalizzato. Non sono grandi cose ma abbastanza interessanti per dare un po' di fiato a una valle che solo per il grande impegno e intraprendenza di alcuni suoi abitanti è uscita da una pesante depressione ed ha ripreso slancio. Questo sforzo merita considerazione e appoggio.
Né sembra realistico attenderci da questa forma blanda di turismo drammatiche conseguenze. Niente cani trafelati a inseguire caprioli e daini, lattine di Coca-Cola disseminate tra i rododendri, questi saccheggiati, calpestati i pascoli, quadrupedi e pennuti stressati in fuga verso più vivibili habitat.
A dir vero non è pensabile un'affluenza di massa. Al massimo l'impianto può trasportare una sessantina di persone al giorno (cfr. osservazioni Municipio di _________ 26.8.96 pag. 4), e non è facile credere che si avrà spesso una simile frequenza.. La capienza estremamente limitata esclude in partenza gruppi numerosi. Visto la distanza dai centri abitati e la strada stretta e tortuosa verranno verosimilmente in prevalenza amanti della montagna, con l'educazione di chi la frequenta e sa come vi ci si deve comportare. Nulla vieta peraltro di creare dei sentieri educativi con le istruzioni e raccomandazioni necessarie o assumere altri provvedimenti.
Certo i veri amanti della montagna hanno un'esigenza di silenzio, di naturalità intatta e indisturbata che solo le zone di quiete sopra descritte (Ruhegebiete) possono pienamente soddisfare. V'è per contro tutta una categoria di escursionisti che possono e vogliono dedicare alla passeggiata solo una giornata, non cercano difficoltà particolari ma nondimeno desiderano muoversi in un paesaggio ricco di spunti panoramici. Questi troveranno il loro conto al _________ e dintorni e saranno grati che la funivia risparmi loro (sennò non ci verrebbero) una salita poco interessante che ruberebbe loro 2 ore di percorso ben più gratificante. Che una categoria scacci l'altra non è evidente né probabile.
Il preavviso dell'Ufficio del trasporto, improntato ad una visione più ottimistica e positiva, sembra attendibile e ragionevole e merita di essere condiviso nelle sue conclusioni.
Alla fin fine la scelta è tra mantenere l'attuale assetto che vede i pascoli intercalare i loro verdi spazi fioriti alle grandi estensioni di bosco o lasciare che il bosco invada tutto. Ammettiamo che non è una tragedia se l'abbandono di questo delicato equilibrio tra natura libera e natura addomesticata inneschi il processo di "successione" descritto sopra (cfr. opuscolo __________ succitato). Proprio della natura non è forse il mutamento ? Verissimo. Ma non sarebbe certo a vantaggio della tanto invocata diversità delle specie (biodiversità), cui l'habitat dei pascoli contribuisce sostanzialmente. E il paesaggio perderebbe enormemente della sua ricchezza, e del suo valore quale testimonianza della lotta che l'uomo da sempre ha dovuto impegnare contro la natura, dura madre-matrigna, prima che, soddisfatte le sue più pressanti necessità, ha scoperto che solo proteggendo la natura se ne potrà a lungo termine proteggere e salvarsi dall'(auto)distruzione.
Purtroppo per mantenere questo rapporto e tenere libere le alpi dall'invadenza del bosco il passaggio obbligato è di renderne sopportabilmente agibile l'accesso all'uomo che vi deve accudire. Pretendere che vi viva da troglodita, segregato dal mondo civile per mesi non è più possibile né auspicabile. Ci sono esigenze di comfort e di convivialità che invadono anche le alpi; la mobilità ne fa parte. Abbiamo visto che nel caso della filovia - il pregiudizio alla natura è nondimeno contenuto in termini sostenibili.
In una visione più ampia che abbracci, come è giusto, anche tutto il comprensorio dei __________ di __________ e risalitone il versante nord si affacci sulla Valle , calzante oltre che suggestiva appare la definizione, datane dal rapporto di pianificazione aprile '96, di porta di entrata alla vasta rete di sentieri che irrora il circolo glaciale dell' con asse portante il grande sentiero panoramico che collega i due poli. Altra porta, la filovia che sale dalla Valle _________. In questa estesa regione due simili mezzi meccanici di risalita si perdono nella vastità del paesaggio e non ne mutano la connotazione. Importante pianificare per tempo questa zona evitando operazioni che ne compromettano l'assetto e in particolare la protezione degli alti valori naturalistici di cui è portatrice. Che oggi possa sembrare utopico estendere così lontano lo sguardo non deve esimerci dal pensarci per tempo.
Quel che può essere rimproverato all'operazione funivia - non è finalmente la sua incompatibilità con le esigenze di un'oculata protezione della natura quanto il fatto che non sia il frutto di una pianificazione a lunga gittata di tutto il comprensorio della valle e in particolare della parte che pure si è voluto proteggere inserendola in una ZPN, ma senza predisporre il necessario ordinamento. Istituire una zona di protezione senza stabilire chiaramente cosa vi si può fare e cosa no e quali siano esattamente gli oggetti da proteggere è un petardo che ha preso l’umido.
Soprattutto quel che colpisce negativamente è che il cantone ancora non si sia dotato di uno strumento pianificatorio che faccia ordine nel settore degli impianti di risalita evitandone l'indiscriminata proliferazione. Non è saggio lasciare che se la sbrogli la semplice procedura di autorizzazione per quelli non soggetti all'obbligo di concessione.
Fortuna vuole che nell'evenienza concreta vi siano motivi sufficienti per ritenere che se tale pianificazione ci fosse accoglierebbe verosimilmente la funivia che ne occupa.
Tutto sommato, visto e valutato tutti gli elementi e interessi in gioco e fatta la debita ponderazione non possiamo che convalidare la decisione impugnata. La censura di carente coordinamento e ponderazione non può essere accolta né quella di disattenzione degli interessi della natura. L'interesse a creare la funivia e per questo a dissodare l'area forestale occorrente prevale sull'interesse a conservare la foresta. La decisione impugnata merita conferma, con la condizione precisata ai punti precedenti che nella variante di PR la "zona per impianti meccanici di risalita" venga integrata aggiungendovi l'area destinata ad accogliere le basi dei piloni.
Tasse di giudizio
Visto che il _________ è intervenuto a difesa di un importante interesse ideale e che la controversia poneva delicati problemi, va esente da tasse.
Considerato la sua soccombenza deve però congrue ripetibili ai resistenti (Patriziato Generale d'_________ e Comune di _________, rappresentati da avvocato).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano tasse di giudizio. Il _________ corrisponderà al -Patriziato Generale d'_________ e al Comune di _________, assieme, fr. 2.000.- di ripetibili.
Intimazione - avv. _, __________ per il Patriziato Generale d' e il Comune di _________
avv. __________ __________, __________ per _________ Sezione Svizzera Italiana e _________ Svizzera,
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianficiazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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