AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1998.21
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, TPT
Incarto n. 90.98.00026
Lugano 1 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 1998 di
__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ dicembre 1997 (n° ) del Consiglio di Stato, che approva la revisione 1995 del PR di __________ e il PP del nucleo tradizionale di __________ (PP-)
viste le osservazioni 1° aprile 1998 del Consiglio di Stato e 29 aprile 1998 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto e in diritto
che il Consiglio comunale di __________ ha deciso nelle sedute del 1° e 2 aprile e del 25 luglio 1996 la revisione del PR e l'adozione del PP-__________. La pubblicazione è avvenuta dal 16 settembre al 15 ottobre 1996;
che con ris. gov. __________ dicembre 1997, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato entrambi gli atti pianificatori e deciso i ricorsi;
che il PP-__________ prevede la creazione di un giardino attorno all'oratorio di __________. __________ e destina a questo scopo parte del mapp. n° __________RFD;
che nel periodo di pubblicazione e fino al __________marzo 1997, data della sua morte, il fondo apparteneva alla signora __________ __________, che ha lasciato quale unico erede testamentario il fratello, qui ricorrente;
che il signor __________, entrato in possesso dell'eredità, conosciuta la risoluzione di approvazione del PR e appresa l'esistenza del vincolo a carico del fondo ormai di sua proprietà, ha presentato il 31 dicembre 1997 al Consiglio di Stato un'istanza di restituzione del termine di ricorso contro il piano, istanza respinta il 1° aprile 1998 dal Consiglio di Stato, l'11 maggio 1998 dallo statuente Tribunale e il 18 febbraio 1999 dall'alta Corte federale;
che, senza attendere l'evasione della predetta istanza, il signor __________ ha presentato il 31 dicembre 1997 un ricorso al Consiglio di Stato contro la pubblicazione del nuovo PR e il 21 gennaio 1998 un ricorso al TPT, con cui chiede in via principale l'accoglimento del ricorso contro la pronuncianda decisione del Consiglio di Stato e in via subordinata l'accoglimento del ricorso contro la ris. gov. __________dicembre 1997;
che il sistema di protezione giuridica previsto dalla LALPT prevede due gradi di controllo: secondo l'art. 35 cpv. 1 LALPT contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le decisioni di quest'ultimo è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro trenta giorni dalla notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che il presente ricorso, presentato prima dell'evasione definitiva dell'istanza di restituzione dei termini di ricorso e prima dell'eventuale emanazione della decisione di merito da parte del Consiglio di Stato, e quindi senza conoscerne né le motivazioni né le conclusioni, risulta improponibile in quanto prematuro;
che viste le richieste contenute nel gravame nemmeno si può ipotizzare che l'atto sia stato inviato per errore all'istanza sbagliata (cfr. art. 4 LPAmm);
che infine e a maggior ragione, visto l'esito negativo dell'istanza di restituzione dei termini, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;
che le spese, la tassa di giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabile alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e delle tasse di giudizio per complessivi fr. 300.-- (trecento).
Intimazione: - avv. __________ __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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