AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1998.8
Data decisione, Autorità: 09.12.1998, TPT
Incarto n. 90.98.00008
Lugano 9 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
visto il ricorso del 7 gennaio 1998 di
_________, _________,
contro
__________ (PP - _________
viste le osservazioni 1° aprile 1998 del Consiglio di Stato e 29 aprile 1998 del Municipio di _________;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a) _________ _________ è proprietario del mapp. n° _________ RFD di _________, situato in località _________ ed attribuito dal vecchio PR alla zona R3. Il fondo costeggia su un lato la strada pedonale Via _________.
b) Nelle sedute del 1° e 2 aprile 1996 e del 25 luglio 1996 il Consiglio comunale di _________ ha approvato la revisione del PR e il PP-_________: il comparto in questione è stato attribuito alla zona R13, residenziale media, retta dall'art. 11 NAPR. Rispetto alla vecchia disciplina concernente la zona R3 (ora definita R10) la norma prevede in particolare l'aumento di ml. 3.00 dell'altezza massima degli edifici (da ml 10.00 a ml 13.00 alla gronda e da ml 12.00 a ml 15.00 al colmo) e dello 0.3 dell'indice di sfruttamento (dallo 0.8 all'1.1). Il nuovo Piano del traffico contempla inoltre una riduzione di ml 1.00 dell'arretramento verso Via _________ (da ml 4.00 a ml 3.00).
c) Censurando l'assenza di un sufficiente interesse pubblico ed una disparità di trattamento, il proprietario è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo di essere udito personalmente e postulando l'attribuzione del comparto alla zona R10, il ripristino dell'arretramento di ml 4.00 verso Via _________ e lo stralcio dell'art. 26 NAPR, concernente la zona AP/EP, ritenuto troppo indeterminato. In via subordinata _________ _________ chiedeva che solo i mappali che insistono sul lato est di Via _________ venissero attribuiti alla zona R13.
Osservando in particolare come il nuovo azzonamento fosse da ricondurre alla volontà di imprimere un carattere urbano alle zone pianeggianti del Comune ed un carattere estensivo a quelle collinari, il Municipio di _________ chiedeva l'integrale reiezione del ricorso.
d) Con ris. gov. __________dicembre 1997, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR, accogliendo la censura rivolta contro l'art. 26 NAPR, approvato solo in via transitoria con ritorno degli atti al Comune per una sua rielaborazione.
e) Censurando una violazione del suo diritto di essere sentito, _________ _________ insorge ora davanti al TPT, riproponendo le censure disattese dal Governo.
f) Nelle loro osservazioni il Municipio di _________ e il Consiglio di Stato chiedono al reiezione del gravame.
g) In data 4 giugno 1998 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazione e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione attiva del_________ _________, già insorto in prima sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
II Comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del Comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il Comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re Comune di Brissago). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al Comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal Comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il Comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Il ricorrente lamenta in ordine una lesione del suo diritto di essere sentito. L'estensione di tale diritto viene così circoscritta dal Tribunale federale nella sentenza 6.4.1994 in re Lucchini e LLCC c. TPT (1P.513/1993): “il diritto di essere sentito - inteso in senso lato - serve da un lato all’accertamento dei fatti e costituisce, dall’altra, la facoltà per il cittadino di partecipare all’emanazione di una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica, e permette, segnatamente, prima che venga adottata una decisione, di offrire mezzi di prova relativi a fatti rilevanti o per lo meno di esprimersi sul risultato dell’assunzione delle prove quando ciò sia idoneo a influenzare la decisione da emanare (DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvii).” Cfr. parimenti DTF 119 Ia 141 consid. 5 a bb. L’estensione del diritto viene definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale. Se tale tutela risulta insufficiente, si applicano le regole procedurali deducibili direttamente dall’art. 4 Cost. che garantiscono al cittadino diritti di difesa minimi in ogni vertenza.
Nella fattispecie il ricorrente ha potuto proporre in questa sede tutte le sue censure e sostanziarle ampiamente. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. E’ censurato in particolare l’interesse pubblico delle misure pianificatorie nonché la violazione di norme procedurali fondamentali; il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, ecc., temi tutti che rientrano nel suo potere cognitivo. E' privo di rilevanza in questo contesto che il tribunale non disponga del sindacato di opportunità. Nelle circostanze può essere lasciato aperto il quesito se davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto agli atti istruttori richiesti, atteso che al vizio è stato semmai posto rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie, tra le quali il sopralluogo del 4 giugno 1998. All’inconveniente della perdita del doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di economia processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al rinvio della vertenza alla precedente istanza.
4.1 La pianificazione del territorio trova la sua base costituzionale nell'art. 22 quater Cost, adottato da popolo e cantoni il 14 settembre 1969. I Cantoni dovranno, nell'ambito delle norme generali che la Confederazione stabilirà in via legislativa, allestire piani di azzonamento "per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio" (cpv. 1).
Nello stesso tempo è stato adottato l'art. 22 ter che eleva la proprietà a diritto costituzionalmente garantito, dando tuttavia facoltà a Confederazione e Cantoni di restringerla, rispettivamente espropriarla (in via legislativa) se l'interesse pubblico lo richiede.
Il quesito si pone frequentemente nell'ambito della pianificazione, nei casi in cui non è possibile attuare il precetto dell'art. 22 quater (ossia assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio) senza ledere la proprietà.
Non basta tuttavia un interesse generico: quello specifico addotto a giustificazione della restrizione deve predominare sugli altri interessi pubblici confliggenti e prevalere finalmente sull'interesse privato.
4.2 La Confederazione ha fatto uso delle competenze conferitegli dall'art. 22 quater Cost emanando la LPT, entrata in vigore il 1.1.1980.
Giusta l'art. 1, Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.
A sua volta l’art. 3 cpv. 3 LPT prescrive che: “Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione.
E’ il principio dell’uso parsimonioso del suolo, della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria: la condanna con ciò dell'edificazione sparsa (Streubauweise) e in genere di un uso dispersivo del suolo. Il principio non è però assoluto. Ne tempera i possibili eccessi il postulato dell’art. 1 cpv. 2 lett. b LPT che vuole siano “creati e conservati insediamenti accoglienti”. Dal canto suo il capoverso 3 ordina di inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati, di preservare per quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive e moleste e inoltre di conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi.
4.3 La pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale (Piano regolatore: PR) che, giusta l'art. 14 LPT, disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette, così come definite agli art.li 15, 16, 17 LPT. Queste le zone prescritte dal diritto federale. I Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT).
Nel Cantone Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT dà facoltà al Comune di "precisare la destinazione delle zone edificabili destinate all'abitazione e al lavoro. La destinazione di queste zone può ulteriormente essere precisata e limitata; segnatamente possono essere previste zone per residenze esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o artigianali con adeguati servizi. All'interno delle zone possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago". Il Piano regolatore deve dunque in primo luogo suddividere il territorio in zone; ad es. zone industriali, agricole, forestali, d'interesse storico, ambientale-paesaggistico e residue; deve quindi stabilire i parametri edificatori zona per zona, specificarne la destinazione, precisare gli usi ammessi e se del caso in quale misura e a quali condizioni. Tutto ciò rientra nella sfera di competenza del Comune. Come afferma Jagmetti (Commentario alla Costituzione federale, ad art. 22 quater n. 10), entro i limiti della loro autonomia i Comuni "possono essere attivi in materia di legislazione e creare loro stessi le basi per una restrizione della proprietà".
5.1 Come già ricordato, l'art. 22 ter Cost. eleva la proprietà a diritto costituzionalmente garantito, dando tuttavia facoltà a Confederazione e Cantoni di limitarla, nella misura in cui la restrizione si fonda su una base legale sufficiente, è giustificata da motivi d'interesse pubblico ed è proporzionata (G. Müller, Commentaire de la Cost. féd, art. 22 ter, n. 16).
A tale proposito va sottolineato che in linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire del la Cost. féd., art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
Nel caso concreto, l'art. 11 NAPR, disciplinante la zona R13 di _________, configura una norma generale ed astratta, adottata dal Consiglio comunale, ossia dall'organo competente in materia comunale a norma di LOC. Il contestato disposto costituisce dunque la valida base legale delle restrizioni della proprietà lamentate in questa sede. Rimane dunque da esaminare se nella fattispecie l'aumento dei parametri edilizi previsto dalla norma è sorretto da un eminente interesse pubblico e, in caso di risposta affermativa, se la restrizione della proprietà è proporzionata al fine perseguito.
5.2 Per rispondere al quesito occorre anzitutto premettere che dal profilo territoriale il Comune di _________ può essere considerato parte integrante dall'agglomerato di Lugano; lo caratterizzano la natura spiccatamente cittadina degli insediamenti e della rete degli spazi pubblici. Poiché, salvo per l'area boschiva sulla collina di Praccio, il territorio comunale risulta interamente edificato e poiché i dati statistici attestano una situazione di saturazione delle possibilità insediative (cfr. Rapporto di pianificazione p. 14 e allegati 1-5), il PR all'esame prevede fra gli obiettivi principali della revisione una densificazione delle zone edificabili residenziali, nel quadro di una caratterizzazione dei diversi quartieri a seconda delle loro specifiche qualità urbanistiche (cfr. Rapporto di pianificazione, p. 14).
Il sopralluogo esperito da questo Tribunale ha permesso di appurare come, salvo pochissime particelle, il comparto dov'è situato il fondo del ricorrente - definito dal quadrilatero formato da Via _________, Via __________ e Via __________ __________ __________
5.3 A favore della soluzione in esame, nelle osservazioni presentate al ricorso, il Comune rileva che "l'attribuzione alla zona R13 del comparto impugnato, e quindi la maggiorazione delle altezze di un piano rispetto al PR precedente, è riconducibile a una compartimentazione territoriale che prevede zone residenziali estensive distribuite esclusivamente sulle pendici della collina di __________ (R8, 5 risp. R10) mentre l'area _________ è da interpretarsi come area edificabile urbana di raccordo tra gli insediamenti intensivi previsti lungo la via __________ __________, via __________ e __________ ". Orbene tale impostazione merita di venir condivisa: non può infatti essere negato l'interesse pubblico ad una pianificazione ottimale, che ordini il territorio nel modo più razionale possibile, considerando fra l'altro i vari comparti sia in base alla loro correlazione funzionale rispetto all'insieme del territorio, sia rispetto alle zone di utilizzazione direttamente limitrofe. A tal fine non v'è dubbio che lo strumento della densificazione edilizia vi possa utilmente contribuire. In quest'ottica i parametri edificatori adottati dalla revisione per il comparto in questione non appaiono certo eccessivi tenuto conto della prossimità del quartiere con zone edificabili di più alto potenziale edificatorio. Essi risultano senz'altro idonei a raggiungere lo scopo di raccordo con i comparti limitrofi prefisso con la modifica. Con questa impostazione mal si concilia il mantenimento della contenuta edificabilità del quartiere, propria di una zona residenziale posta fuori dagli assi principali della crescita urbana. E' vero che l'art. 1 cpv. 2 LPT pone a carico dei comuni l'obbligo di creare e conservare insediamenti accoglienti. Tuttavia la soluzione del conflitto tra l'esigenza di stabilità del PR da un lato e della sua adattabilità alle nuove circostanze dall'altro richiede una ponderazione di tutti gli interessi in giuoco la quale giustifica in concreto il vessato provvedimento pianificatorio. I nuovi parametri edificatori previsti dall'art. 11 NAPR sono in effetti atti a mutare dal profilo tipologico il carattere del quartiere; tuttavia il loro contenuto aumento non minaccia di produrre uno sconvolgimento della sua fisionomia o di innescare mutamenti tali da scompensarne l'equilibrio. Per tutti questi motivi la censura viene respinta.
Nel caso concreto il ricorrente contesta la pubblica utilità della riduzione dell'arretramento verso Via _________, che considera un vero e proprio errore di impostazione pianificatoria: infatti, poiché la costruzione edificata sul suo fondo nel rispetto dell'arretramento di ml 4.00 si estende per circa la metà dell'intera lunghezza della strada, sarebbe logico imporre anche alle future costruzioni il rispetto di tale distanza. Il Municipio rileva per contro nelle sue osservazioni che la modifica è dettata dalla volontà di armonizzare le caratteristiche della strada, definita dal PR come pedonale, con quelle delle altre strade della stessa categoria, abolendo una situazione anomala. Orbene sotto questo profilo la modifica appare del tutto sostenibile: in effetti la disciplina precedente, che imponeva un arretramento di ml 4.00 verso un percorso già allora pedonale, appare quanto mai eccessiva. Dagli atti non emergono inoltre motivi stringenti che giustificassero tale ordinamento. Ma la decisione di ridurre l'arretramento non risulta arbitraria neppure se esaminata alla luce delle ragioni addotte nel ricorso: il sopralluogo esperito da questo Tribunale ha infatti permesso di appurare che Via , lunga un centinaio di metri, costeggia da un lato il fondo dell'insorgente, a cui segue a valle un fondo inedificato, e dall'altro un complesso scolastico. Orbene in considerazione del fatto che l'art. 11 NAPR impone alle nuove costruzioni una distanza minima di ml 5.00 dai confini, valutata l'esigua lunghezza di Via _________ e il carattere del quartiere, e considerata la riduzione contenuta dell'arretramento, bisogna ammettere che l'impatto di un eventuale nuovo edificio, avanzato di ml 1.00 rispetto a quello che insiste sul fondo del _________, non minaccia di compromettere l'ordine dell'ambiente circostante. Per tutti questi motivi anche questa censura merita di venir disattesa.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
Intimazione: - Ing. _________, _________
Municipio di _________
Consiglio di Stato, Bellinzona,
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster