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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.182
Data decisione, Autorità: 07.01.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00182
Lugano 7 gennaio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso dell' 11 dicembre 1997 di
__________ -__________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________,
contro
la risoluzione governativa n. __________del __________.10.1997 in materia di accertamento del limite boschivo a confine con l'area edificabile nel Comune di __________;
visto la risoluzione 9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione qui impugnata e lo scritto al TPT __________.12.1997 delle ricorrenti che chiede o la sospensione o lo stralcio della vertenza, con pronuncia nella seconda ipotesi sulle ripetibili
considerato in fatto e diritto:
che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 28 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia alla parte soccombente e, giusta l’art. 31 LPamm, condannarla al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame (desistenza) o comunque si assoggetta, espressamente o implicitamente alla decisione impugnata;
che il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione litigiosa, e reso con ciò senza oggetto la presente vertenza: “preso atto che sui piani sono riportate delle situazioni di fatto che non corrispondono alla situazione di diritto e che quindi dette situazioni devono essere corrette e ripubblicate”;
che soccombente, in queste circostanze, è il Consiglio di Stato, il quale deve di conseguenza versare congrue ripetibili alla ricorrente, rappresentata da avvocato, mentre che nella sua qualità di esecutivo cantonale va esente da tasse di giudizio;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é stralciato dai ruoli.
Il Consiglio di Stato verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - Avv. __________ __________ -__________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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