AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.177
Data decisione, Autorità: 21.01.1999, TPT
Incarto n. 90.97.00177
Lugano 21 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 10 dicembre 1997 di
_________ _________, , rappr. da: avv _________, _________ _________,
contro
la risoluzione del _________ novembre 1997 del Consiglio di Stato che approva il PR di _________ ed evade i ricorsi di prima istanza,
viste la risposta _________ febbraio 1998 del Consiglio di Stato e le osservazioni _________ febbraio 1998 del Municipio di _________,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti,
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il signor _________ _________ è proprietario della particella no. _________ sita nel Comune di _________.
b. Con l’adozione della revisione del Piano Regolatore, avvenuta con decisione dell’Assemblea comunale del 28 ottobre 1995, sul particellare no. _________, adiacente al fondo del signor _________, il Comune di _________ ha previsto la realizzazione di un posteggio pubblico.
c. Dissentendo da tale scelta pianificatoria, il signor _________ _________ è insorto, con gravame del 9 gennaio 1996, al Consiglio di Stato censurando la formazione del previsto parcheggio pubblico al mappale no. _________ ritenuta la mancanza di pubblica utilità in tale opera, rispettivamente considerato che essa verrebbe ubicata proprio nel punto d’accesso al suo particellare no. _________ ciò che pregiudicherebbe lo svolgimento sul medesimo della sua attività di agricoltore.
d. Con decisione _________ novembre 1997 l’autorità governativa ha approvato il Piano regolatore del Comune di _________, respingendo al contempo l’impugnativa del ricorrente. In particolare il Governo ha fatto proprie le argomentazioni addotte dall’autorità comunale per questa scelta pianificatoria, ovvero che il posteggio in esame si rende necessario per risolvere il problema di parcheggi selvaggi di autovetture lungo la strada, dovuto non da ultimo ai numerosi frequentatori del sentiero escursionistico che passa proprio in loco. A detta dell’autorità l’accesso al fondo no. _________ non verrebbe comunque pregiudicata.
e. In data 10 dicembre 1997 il signor _________ è nuovamente insorto innanzi a questa autorità giudicante, riproponendo in sostanza le medesime censure già avanzate in prima sede, ossia chiedendo lo stralcio della prevista zona AP/EP per la realizzazione del parcheggio.
f. Il Consiglio di Stato con scritto del 12 febbraio 1998 e il Comune pure con scritto del 12 febbraio 1998, hanno chiesto la reiezione dell’impugnativa.
g. In data 7 aprile 1998 si è tenuta l’udienza in contraddittorio; all’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
h. Con scritto del 30 dicembre 1998 il patrocinatore del signor _________ comunicava a questo Tribunale che in data 24 luglio 1998, tra il ricorrente e il Comune di _________, era intervenuto un accordo sia sull’ubicazione del previsto parcheggio, sia sul tracciato della strada d’accesso al mappale in questione, ragion per cui il ricorso poteva essere stralciato dai ruoli con protesta di tasse e spese di giudizio.
c o n s i d e r a t o
in diritto
Il Tribunale procede d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente d’interesse giuridico.
A norma dell’art. 28 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia alla parte soccombente.
Soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame (desistenza) o comunque si assoggetta, espressamente o implicitamente alla decisione impugnata.
In concreto soccombente è il Municipio il quale a seguito dell’impugnativa del ricorrente ha modificato l’ubicazione del parcheggio previsto in modo d’acconsentire un adeguato accesso al fondo del signor _________.
Va tuttavia precisato che nei limiti del principio dell’equivalenza o della proporzionalità, l’autorità giudiziaria dispone in materia di spese di un ampio potere di apprezzamento (cfr. _________ _________, _________ _________, Compendio di Procedura amministrativa ticinese, pag. 144). Ritenuto come in concreto il Municipio si è dato da fare per far fronte ai bisogni del ricorrente , rispettivamente come il ritiro del ricorso abbia permesso lo stralcio della vertenza evitando ulteriori atti processuali, questo Tribunale considera equo non procedere al prelevamento di spese e tasse di giudizio.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia
Intimazione: - Avv. _________, _________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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