AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1997.163
Data decisione, Autorità: 31.08.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00163
Lugano 31 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 11 novembre 1997 di
__________ _________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione n. __________ del __________ ottobre 1997 del Consiglio di Stato in materia di dissodamento boschivo;
visto la risposta 5 febbraio 1998 della Divisione dell'Ambiente del Dipartimento del Territorio in rappresentanza della Repubblica e Cantone del Ticino;
visto la risposta 27 novembre 1997 del Comune di __________e 4 dicembre 1997 del Comune di _________;
visto la presa di posizione della pro natura del 12 maggio 1998;
r i t e n u t o
in fatto
a. La SA _________ ha presentato il 14 luglio 1997 ai Municipi di _________ e _________ una domanda di licenza preliminare "per l'edificazione di un nuovo albergo alla _________, _________ (sostituzione dell'albergo denominato _________) ai mapp. _________ RFD _________ e _________ RFD _________ e per la creazione di un posteggio per 20 autovetture al mapp. _________ RFD _________."
Analoga istanza era stata inoltrata il 29 gennaio 1982. Preavvisata favorevolmente dai due Comuni, la domanda era stata sospesa dalla SPU in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul PRG. La domanda era poi stata respinta dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni, il 20 giugno 1983, visto il preavviso negativo del Dipartimento dell'ambiente
conseguente alla decisione di rivedere il PRG resa l'8 ottobre 1982 dal Consiglio di Stato. Le zone di pianificazione istituite il 4 maggio 1984 al fine di salvaguardare la pianificazione in fieri vennero a scadenza il 3 maggio 1989.
b. Il 27 giugno 1989 la SA _________ ha ripresentato la domanda di costruzione, ma, visto l'entrata in vigore della nuova LE (1973), vi ha poi rinunciato presentando in sua vece la domanda del 14 luglio 1997, aggiornata, a suo dire, alle nuove disposizioni e meglio rispondente alle esigenze dei clienti.
Di pari data è la domanda di dissodamento di una superficie boschiva di ca. 2.600 mq necessaria per la realizzazione del progetto (albergo e posteggi).
Contro la domanda, pubblicata in applicazione dell'art. 5 cpv. 2 OFo sul FU ..__________, ha formato opposizione la pro natura ticino il __________agosto 1997.
Seguono le osservazioni 30 settembre 1997 della SPU che richiama le proprie osservazioni del 10 settembre alla domanda preliminare di costruzione ed esprime preavviso negativo. Preavviso negativo formula pure il 13 ottobre 1997 l'Ufficio protezione della natura.
Dal canto suo l'Ufficio forestale del VI circondario di _________ rileva nel suo rapporto del 3.10.97 come il dissodamento debba pure estendersi a parte del mapp. __________di _________ portando così a mq 3.400 la superficie complessiva da disboscare (2.600 mq a _________ e 800 a _________). Per questo motivo l'ufficio sospende dapprima il proprio preavviso per poi formularlo in chiave negativa il 16.10.97.
c. Veniamo così alla decisione del 22 ottobre 1997 con la quale il Consiglio di Stato respinge l'istanza di dissodamento qui impugnata..
L'istante dichiara di rinunciare al dissodamento di mq 1600 sul territorio di _________ e solleva quindi una serie di censure contro la decisione impugnata di cui chiede l'annullamento, con conseguente accoglimento dell'istanza.
La Divisione dell'ambiente contesta le tesi ricorsuali e chiede che il ricorso sia respinto.
Il Comune di _________ rinuncia a presentare osservazioni, nella risposta del 27.11.97, tenuto conto che si toccano unicamente aspetti giuridici e pianificatori che competono al Cantone.
Identica la presa di posizione del Comune di _________ nella risposta del 4 dicembre 1997.
La pro natura ticino si rimette con scritto 12 maggio 1998 ai motivi della sua opposizione del 13 agosto 1997.
Nell'udienza del 28 aprile 1998 le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.
Dei motivi delle parti diremo all'occorrenza nei considerandi ritenuto in diritto.
c o n s i d e r a t o
in diritto
La legittimazione della ricorrente, lesa nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata, deriva dall’art. 43 LPamm, per il rimando generale alla LPamm dell’art. 61a Lforestale, tenuto presente che l’art. 43 LPamm è conforme all’art. 98a OG garantendo lo stesso diritto di ricorrere, per gli stessi motivi stabiliti per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Quanto alla pro natura ticino, associazione d’importanza nazionale che esiste da oltre 10 anni e si occupa per statuto della protezione della natura e del paesaggio, trae la propria legittimazione a resistere al ricorso dall’art. 12 LPN.
Si tratta essenzialmente delle funzioni protettive, sociali ed economiche che la foresta, "ambiente naturale di vita" e come tale da proteggersi a norma dell'art. 1 cpv. 1 lett. b LFo, è chiamata ad assolvere giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. c.
2.1. Il principio della conservazione non è però assoluto: secondo l'art. 5 LFo si può derogare al divieto di dissodamento se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi prevalenti sull'interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre adempiute le seguenti condizioni cumulative: l'opera è unicamente realizzabile nel luogo previsto (requisito dell'ubicazione vincolata: art. 5 cpv. 2 lett. a); l’opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio (lett. b); il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c) e si è tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 LFo cpv. 4).
Per tagliar corto alle possibili speculazioni l'art. 5 cpv. 3 precisa che "non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali."
2.2. Se i gravi motivi richiesti dall'art. 5 LFo sono dati e prevalgono sull'interesse alla conservazione della foresta, se l'ubicazione dell'opera è vincolata, se non sono creati seri pericoli per l'ambiente e infine se la protezione della natura e del paesaggio è stata tenuta in debito conto sono, tutti, quesiti che devono trovare adeguata risposta nell'ambito della pianificazione del territorio.
A questo fine la LFo esige all'art. 5 cpv. 2 lett. b che l'opera per la quale è chiesto il dissodamento soddisfi le condizioni della pianificazione territoriale.
Ritroviamo in nuce, in questo precetto, il principio del coordinamento, ora consacrato dall'art. 25a LPT e peraltro dall'art. 2 OPT, ma già sancito da una oramai consolidata giurisprudenza federale, inaugurata con la nota sentenza Chrützel (DTF 115 Ib 50; per gli sviluppi v. in part. DTF 122 II 81 consid. 6 pag. 85 seg. ma pure 117 Ib 325 consid. 2b pag. 329/330).
2.3. Dello stretto rapporto intercorrente tra foresta e pianificazione del territorio tratta la Sezione 2 della LFo. Secondo l'art. 11 cpv. 1 LFo il permesso di dissodare non dispensa dalla domanda di autorizzazione edilizia prevista dalla LPT. Se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT per costruzioni fuori zona edificabile, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo d'intesa con l'autorità forestale competente (art. 11 cpv. 2 LFo).
Se invece si vuole conglobare un'area forestale in una zona di utilizzazione, l'inclusione è subordinata a un permesso di dissodamento (art. 12 LFo).
Significativo è inoltre che, per porre fine agli eterni conflitti tra il bosco e la confinante zona edificabile cui dà origine il carattere dinamico del bosco, l'art. 10 cpv. 2 LFo prescrive che al momento dell'adozione o revisione del PR il carattere forestale dev'essere accertato laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta. A norma dell'art. 13 cpv. 1 LFo i margini risultanti da quell'accertamento devono essere iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della LPT, con la precisazione al capoverso 2, costituente una delle principali novità della LFo, che "i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste".
Ciò significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono immutati fin tanto che il PR non modifichi la zona edificabile stessa, nel qual caso i margini del bosco dovranno essere nuovamente accertati (art. 13 cpv. 4 LFo).
Con la nuova legge, dunque, il carattere dinamico del bosco è abolito nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto e rafforzamento del ruolo della pianificazione del territorio.
La pianificazione diviene, anche nei rispetti della foresta, il quadro operativo nel cui ambito i diversi interessi attinenti al territorio devono essere posti a raffronto e valutati, attraverso una ponderazione globale, in funzione dell'importanza che rivestono singolarmente nel contesto generale. La risposta dev'essere ispirata ai principi fondamentali della pianificazione del territorio oltre ad essere, naturalmente, conforme al diritto, nell'ossequio in particolare delle normative specifiche reggenti i singoli settori, quello forestale compreso.
L'autorità pianificatoria non può inserire un'area boschiva in una zona d'utilizzazione, né l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione eccezionale per costruzioni fuori zona edificabile potrà rilasciarla, senza aver prima ottenuto l'intesa dell'autorità forestale competente, nel secondo caso, e un preavviso positivo vincolante, nel primo, cui dovrà far seguito il dissodamento vero e proprio.
Dal canto suo l'autorità forestale competente a concedere il dissodamento, rispettivamente a esprimere la propria intesa al rilascio dell'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT, deve sì decidere in base alla legislazione forestale, ma non senza aver compiuto a sua volta una ponderazione in cui gli interessi alla conservazione del bosco siano contrapposti agli altri in gioco, segnatamente a quelli inerenti alla pianificazione del territorio, alla protezione della natura e del paesaggio, dell'ambiente.
Con l'avvertenza, tuttavia, che se l'inclusione dell'area forestale o la costruzione fuori zona edificabile sono conformi ad una pianificazione d'ordine superiore (ad es. PD o PUC) oppure rientrano in un concetto generale (ad es. piano generale dei trasporti o delle discariche), il potere d'esame dell'autorità forestale ne risulterà corrispondentemente limitato. Bisogna però, perché ciò avvenga, e ciò è importante, che il piano o il progetto si fondino su un approfondito accertamento della situazione fattuale e su una corretta valutazione di tutti gli interessi in gioco, effettuata dalle autorità competenti. L'autorità forestale deve aver preso parte attiva alla procedura (cfr. per tutti DTF 119 Ib 397).
2.4. Se ciò non trasforma il permesso di dissodamento né l'intesa per il rilascio dell'autorizzazione eccezionale in procedura leader, che tale rimane il PR rispettivamente il procedimento autorizzativo, pone nondimeno le autorità forestali in posizione di apporre il loro veto ad azzonamenti o progetti che ritengano lesivi degli interessi superiori della foresta. Questo veto può peraltro già essere anticipato attraverso il preavviso vincolante che l'autorità forestale è chiamata a emettere nella procedura di adozione-approvazione del PR, in attesa di decidere sulla domanda di dissodamento una volta il PR approvato.
Lo stesso ruolo può essere riconosciuto all'intesa dell'art. 11 LFo nel quadro di una domanda di autorizzazione eccezionale.
Toccherà all’autorità pianificatoria, se intende andare oltre questo preavviso, chiedere una decisione formale, suscettibile di ricorso all’autorità forestale e impugnarla giudizialmente (DTF 122 II 81 consid. 6d/ee/aaa pag. 91/92 e &d/ee/ccc pag. 94).
L'importanza attribuita alla pianificazione del territorio dalla nuova legge non sminuisce quindi il potere dell'autorità forestale né il peso che la conservazione del bosco riveste nell'economia generale della pianificazione stessa, anche se ne aumenta la responsabilità nei confronti dell'interesse generale e l'obbliga a uscire dall'isolazionismo in cui troppe volte si era rifugiata in passato.
Premettiamo che con risoluzione del 30 aprile 1976 il Consiglio di Stato ha approvato in via preliminare il piano regolatore cantonale di protezione del _________ (PRG) e l'ha poi adottato, decisi i ricorsi, con la risoluzione del 24 maggio 1977, considerato che il _________ "per il suo alto valore paesaggistico nel contesto cantonale e federale assurge ad espressione unica e irripetibile dei molteplici aspetti che lo compongono".
Il PRG è un piano regolatore cantonale di protezione della natura e del paesaggio ai sensi degli art. 8 e seguenti del regolamento d'applicazione 22 gennaio 1974 (RBN) del Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN). Il _________ è inoltre dichiarato "sito pittoresco" a norma dell'art. 2 lett. c. RBN (decisione del 25.8.74) ed è incluso sia nel piano cantonale dei territori protetti a titolo provvisorio (DFU del 17.3.72 ) sia nell'inventario federale dei paesaggi d'importanza nazionale (oggetto IFN __________). Figura inoltre tra le zone protette nel PD, scheda di dato acquisito n. ...
Delle due "zone per insediamenti turistici alberghieri" previste in località __________ __________ interessa in questa sede la zona RT1, istituita "al posto dell'attuale albergo _________, per permettere la costruzione di un nuovo albergo di medie dimensioni. L'area edificabile interessa gli attuali sedimi aperti e il dissodamento delle aree boschive ad essi circostanti" (relazione 4.3.2; rilievo d.r.).
L'art. 38 NAPR prevede che nella RT1 venga inserito un albergo con ristorante, enuncia le norme applicabili alla zona (I.S., I.O., altezza, piani abitabili, piantagioni) e stabilisce che "il dissodamento sarà precisato dall'autorità competente in relazione ai progetti esecutivi".
In effetti i ca. 6.000 mq previsti dalla relazione tecnica per la RT1 sono in parte su bosco (____________________).
La Divisione contesta questa tesi affermando che il PR del 1977 è un piano non conforme alla LPT (entrata in vigore nel 1980) che non è stato adeguato alla LPT entro il 1.1.1988 ed è quindi decaduto automaticamente a quella data, a norma dell'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT. Non può conseguentemente assurgere a base di giudizio ai fini del richiesto dissodamento.
In verità la divergenza non ha decisivo interesse ai fini del giudizio.
Non serve qui stabilire se il vecchio PR è ancora vigente o se in forza dell'art. 36 LPT è automaticamente decaduto. Non è comunque su di esso che può essere fondato il giudizio circa il rispetto delle esigenze della pianificazione e della protezione della natura e del paesaggio.
Ne esponiamo qui di seguito i motivi.
Si può dire che il PRG è nello stesso tempo un PR, nella misura in cui suddivide il comprensorio in zone di utilizzazione e le dota della relativa regolamentazione e un piano di protezione della natura e del paesaggio, nella misura in cui prevede una serie di provvedimenti e di disposizioni volti alla conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici del _________.
La base legale prescelta non è quella della pianificazione del territorio (la LPT era ancora di là da venire) ma della protezione della natura e del paesaggio, fondata sull'antico DLBN e regolamento. Ciò spiega l'approssimazione di certe soluzioni pianificatorie.
L'art. 18 cpv. 3 LPT non consente soluzioni di questo stampo. L'area forestale è retta dalla legislazione sulle foreste e non dalla LPT. Il PR non può creare zone d'utilizzazione nell'area forestale che non siano compatibili con questa legislazione (compatibile potrebbe essere ad es. la sovrapposizione di una zona di protezione ad un'area boschiva, non lo è notoriamente una zona edificabile). Se si vuole che su una determinata superficie si possa costruire un albergo si deve creare un'apposita zona edificabile nel PR, e se parte di quell'area è occupata da foresta si deve prima chiederne il dissodamento. Così vuole ora l'art. 12 LFo ma già sotto la vecchia legge non era possibile riservare all'edificazione una zona coperta dal bosco se non in forza di un permesso di dissodamento.
Non è tuttavia lecito delimitare una zona edificabile includendovi parte di bosco e riservare a un futuro dissodamento, per di più in funzione di un progetto concreto, l'acquisizione dell'edificabilità anche per la parte boschiva.
Il dissodamento dev'essere contestuale alla procedura pianificatoria.
Infatti solo se è chiesto nello stesso tempo in cui l'area boschiva viene inserita nella zona edificabile si può garantire il necessario coordinamento. L'inserimento avviene seguendo la procedura pianificatoria (adozione, revisione, variante di PR), con tutte le garanzie di partecipazione popolare e legittimazione democratica offerte da questa procedura. Il dissodamento è concesso solo se le premesse pianificatorie ci sono tutte, a conclusione di una ponderazione globale degli interessi in giuoco.
Per tener conto degli interessi della foresta l'inclusione del bosco non verrà perfezionata pianificatoriamente se non si avrà previamente ottenuto il preavviso positivo vincolante dell'autorità forestale. Preavviso al quale dovrà far subito seguito il dissodamento, non appena la zona con incorporato il bosco sarà stata adottata.
Solo questa contestualità si concilia con l'esigenza, posta dall'art. 12 LFo, che l'inserimento di bosco nella zona edificabile sia subordinato al dissodamento. Questa condizione suggerirebbe addirittura che il dissodamento debba precedere l'adozione della zona edificabile comprendente area boschiva. E' solo per consentire un più completo coordinamento tra le diverse autorità che il TF ha elaborato la soluzione che si accontenta a quello stadio del preavviso favorevole, vincolante, dei forestali, cui però deve subito far seguito il dissodamento vero e proprio non appena la zona edificabile così implementata verrà adottata.
Nel PRG non si trova traccia di una presa di posizione dei forestali, fondata su una completa ponderazione degli interessi in gioco, che li vincoli espressamente quando, presentato successivamente il progetto edilizio, fossero chiamati a decidere il dissodamento. Tale non è con ogni evidenza lo scritto 21.7.82 della Sezione forestale agli arch. __________ per conto della _________ S.A. in cui, visto che la zona interessata al dissodamento richiesto in via preliminare è indicato dal PRG come edificabile e visto il parere favorevole dei diversi uffici cantonali, ci si limita “sulla base di quanto suddetto” a ritenere che “una domanda ufficiale di dissodamento potrà essere decisa favorevolmente, pur con la riserva che una tale decisione incombe al Consiglio di Stato.” Non è questo un preavviso vincolante, espresso dall’autorità competente per concedere il dissodamento, fondato su una ponderazione generale.
Né peraltro, riferito ad una decisione formale di dissodamento differita nel tempo, il vincolo, semmai ne costituisse uno, sarebbe in consonanza con il diritto.
Il vincolo preliminare, interlocutorio dell'autorità forestale può solo essere riferito alla procedura pianificatoria in atto e solo quale preludio ad un dissodamento che venga subito a chiudere la procedura congiunta, pianificatoria e forestale, nel cui ambito è assunto.
Procedura coordinata materialmente e nel tempo. Sincronica e non diacronica: a garanzia della necessaria coerenza.
E' infatti l'inclusione del bosco in zona edificabile a dover essere subordinata al dissodamento e non viceversa. In tal senso il DTF 122 II 81 pag. 93, a proposito del dissodamento che non dev'essere pregiudicato da un precedente procedimento pianificatorio ("nicht durch ein vorangenommenes Raumplanungsverfahren präjudiziert werden soll)."
Per questi motivi il dissodamento, chiesto per rendere edificabile l'area forestale inclusa nella RT1 non può essere concesso. L'area non può essere integrata nella zona edificabile in forza di un dissodamento che tale effetto può avere solo se concesso nella procedura pianificatoria e non a distanza di anni, quando tale procedura è stata definitivamente conclusa, ancorché con una riserva (quella del dissodamento differito), destituita però, per i motivi suddetti, di giuridica valenza.
(cfr. per la contestualità DTF 117 Ib 325 consid. 2b pag. 330: “Die zuständigen Verwaltungsbehörden haben dafür zu sorgen, dass sowohl in materiellrechtlicher als auch in verfahrensmässiger Hinsicht eine Lösung gefunden wird, bei welcher alle in Frage stehenden Regeln möglichst gleichzeitig und vollumfänglich zum Zuge kommen ...”.
E' soprattutto nel suo campo più specifico, quello protettivo, che malgrado le buone intenzioni il PRG apparve ben presto superato, impotente a dare una risposta soddisfacente alle diverse, contrastanti esigenze che aveva tentato senza esito probante di risolvere con un compromesso equilibrato.
Non possiamo non ricordare in proposito il perentorio giudizio del Museo cantonale di storia naturale in "Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino", 3. vol. La protezione, pag. 291 "Nel 1983 il Piano regolatore del _________, risalente al 1976, era in fase di revisione. Tuttavia, benché l'importanza della montagna come zona di grande interesse naturalistico fosse ampiamente riconosciuta grazie al suo inserimento nell'inventario federale dei paesaggi naturalistici di importanza nazionale e nell'Elenco delle zone d'interesse naturalistico cantonale, nessuno dei documenti pianificatori fino a quel momento elaborati era corredato da una vera analisi di questo eccezionale paesaggio naturale e delle esigenze finalizzate alla sua conservazione. Tant'è che l'analisi contenuta nel Piano del 1976 era talmente carente (e in parte erronea) da inficiare l'intero documento. Basti ricordare che la fauna della montagna, oggetto di intensi studi fin dal secolo scorso per il suo straordinario interesse e, in particolare per la ricchezza di forme endemiche, era liquidata nel Piano con la stupefacente affermazione: 'la fauna è quantitativamente limitata e si compone per lo più di animali di ripopolamento.' Non vi era dunque da meravigliarsi se da tanta superficialità e disinformazione non fosse stato possibile trarre alcuna indicazione per la tutela."
Giudizio negativo che il Consiglio di Stato conferma nel Messaggio 23.4.97: "Il Piano adottato e tuttora in vigore [sic] (che già teneva conto dei criteri limitativi imposti dal DFU) era ancora il frutto della filosofia pianificatoria dei primi anni sessanta. Per quanto riducesse drasticamente le possibilità insediative riservate ai privati, esso risultò da subito superato: è in particolare l'entrata in vigore della LPT nel 1980, con i suoi principi pianificatori del tutto innovativi, che ne mise in luce le carenze. Anzitutto il PRMG 79 non considerava la necessità di ottemperare i bisogni di sviluppo insediativo con la necessità di proteggere i valori della natura e del paesaggio. L'esame scientifico effettuato dal Museo cantonale di storia naturale evidenziava come l'analisi del paesaggio naturale su cui si fondava il PRMG77 fosse lacunosa ed in parte errata. Il Piano mancava inoltre degli indispensabili strumenti attuativi. Nel 1982 l'opinione pubblica si schierò apertamente per una corretta pianificazione e protezione del _________, con una petizione scritta da circa 10.000 cittadini. Dello stesso avviso si dichiararono quindici deputati, granconsiglieri del _________tto. che il 25 maggio 1982 interrogarono lo scrivente Consiglio invitandolo ad intraprendere la revisione del PR con l'esplicito obiettivo di ridimensionale le proposte insediative. Tutti questi elementi indussero il Consiglio di Stato a dare avvio ad un revisione completa ed integrale del Piano."
E in effetti già l'8.10.82 il Consiglio di Stato aveva dato incarico al DA di riesaminare il PRG. Nell'84 il Museo cantonale conclude l'inventario dei contenuti naturalistici del _________ e presenta la proposta di un nuovo piano. A salvaguardia dei nuovi indirizzi pianificatori, il Consiglio di Stato istituì il 20.4.84 una zona di pianificazione, venuta a scadenza cinque anni dopo, nel 1989. Quello stesso anno è messo in consultazione il progetto di piano di utilizzazione cantonale (PUC-MG), conformemente all'art. 6h cpv. 2 LE73. Nel 1990 il PD designa il _________ zona protetta e prescrive per l'appunto l'istituzione di un PUC.
Il PUC-MG è pubblicato dal 24 maggio al 22 giugno 1993 e quindi, dopo essere stato affinato in base alle osservazioni pervenute, è adottato dal Consiglio di Stato il 20.12.1994 e ripubblicato dal 9.1 all'8.2.1995.
E' solo col decreto legislativo del 12 maggio 1998 che, decisi i ricorsi, il lunghissimo iter è compiuto e il PUC-MG è finalmente entrato in vigore.
E' quanto già rilevava, oltre a quanto sopra riferito, la risoluzione governativa n. __________del __________.06.95 su ricorso della _________ SA contro la zona di pianificazione: "Questo studio complementare (lo studio per la revisione del PRMG79) ha permesso di individuare nei contenuti del Piano lacune d'analisi e importanti situazioni di conflittualità tra i vari obiettivi. Il Piano nelle sue prospettive è troppo ambizioso, e poco adatto a risolvere i veri problemi della montagna."
E sempre il Consiglio di Stato, su ricorso della SA _________ (SABMG) nel Messaggio 23.4.97 di approvazione del PUC-MG (pag. 31): "Essa si rifà costantemente ad un'ipotesi di turismo alberghiero residenziale molto intensivo, che la SABMG ha sempre caldeggiato e che certamente era alla base degli studi pianificatori avviati negli anni sessanta. Ora, come esposto nel dettaglio al punto 3 di questo messaggio, numerosi elementi - ma principalmente le nuove tendenze legislative che hanno trovato sbocco nella LPT - hanno condotto lo scrivente Consiglio ad una modifica totale dell'impostazione pianificatoria sul Monte: si è passati da criteri di sfruttamento edilizio molto intensivo a criteri di salvaguardia dei valori del territorio. In questo nuovo quadro pianificatorio sono ammessi unicamente interventi compatibili con le esigenze di protezione della natura."
A proposito, poi, della zona RT1, che qui specificamente interessa, il Consiglio di Stato rileva nel Messaggio 23.4.97: "l'area libera dal bosco in corrispondenza dell'albergo (è) estremamente limitata", presupponendo pertanto la concessione di un dissodamento. "Al giorno d'oggi una misura pianificatoria di questo tipo risulta inattuabile poiché la legislazione e la giurisprudenza in materia forestale escludono a priori la possibilità di dissodare un territorio incluso nell'elenco dei paesaggi naturali d'importanza nazionale (IFP __________), per gli scopi indicati dal Comune di _________ (cfr. ad es. DTF non pubblicata 1° febbraio 1996 in re __________). Le proposte di edificabilità predisposte dal PUC-MG si fondano su questa constatazione e sulla situazione territoriale: l'aumento del 20% della volumetria esistente costituisce quindi una misura adeguata alla situazione."
Tale misura rientra nel modello di "turismo naturalistico, escursionistico e di studio" prescelto dal Cantone per uno sviluppo mirato del comprensorio, tale da "garantire alla popolazione dei centri abitati della regione forme di svago compatibili con i valori ambientali della montagna." In quest'ottica, che non può che essere condivisa, i progetti della SABMG sono giudicati: "non più conformi alle mutate esigenze e all'orientamento della pianificazione territoriale" (Messaggio ..__________pag. 32)
Citiamo questi passaggi perché assai significativi del cambiamento di prospettiva e di sensibilità e della crescente presa di coscienza della responsabilità verso l'ambiente, la natura e il paesaggio, che, malgrado mai sopite resistenze, acuite dalla crisi, si fa vieppiù strada nella società. Ne è peraltro fedele interprete la legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio il cui messaggio è stato ripreso dalla LPT nell'enunciare gli obiettivi e i principi della pianificazione del territorio in cui particolare spazio trovano appunto le esigenze della natura e del paesaggio (cfr. art. 1 e 3 LPT).
La Rt1 non tiene conto adeguatamente di queste esigenze.
E’ nel giusto il Consiglio di Stato quando nella decisione 22.10.1997 di diniego del dissodamento, richiamandosi al parere negativo dell’Ufficio protezione natura (del 13.10.97 n.d.r.), afferma che “il dissodamento è in contrasto con il principio di salvaguardia di un comparto boschivo d'interesse naturalistico e paesaggistico sito all'interno dell'oggetto n. __________ dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP, _________).” Esatto quindi il richiamo all’art. 6 LPN ai cui sensi: "L'iscrizione di un oggetto d'importanza nazionale in un Inventario federale significa che esso merita specialmente di essere conservato intatto o, in ogni caso, rispettato per quanto sia possibile.”
Il sacrificio del bosco nella misura chiesta nella domanda di dissodamento, ridotta della parte cui l’istante ha rinunciato ma con l’aggiunta della superficie segnalata successivamente dal competente UF, non risponde, come giustamente rileva l’ufficio nel preavviso del 16.10.97, ad una necessità predominante rispetto alla conservazione del bosco e ciò, ribadiamo, non perché il PUC-MG, non ancora in vigore al momento determinante, non consente la realizzazione del progetto per il quale è chiesto il dissodamento e ammette unicamente la ricostruzione dell’Albergo con un incremento del 20% della volumetria, ma bensì perché gli stessi motivi che hanno ispirato il PUC-MG valgono indipendentemente dalla recezione in quel piano a escludere la conformità del dissodamento con la protezione della natura e del paesaggio e per cominciare con il principio basilare della LFo che la superficie della foresta non va diminuita.
Niente blocco edilizio, dunque, evidentemente improponibile dopo due anni dall’adozione del PUC-MG, né decisione sospensiva, ma esame della domanda di dissodamento alla luce della situazione attuale, non vincolata alle condizioni poste dal PRG .
In concreto solo un malinteso interesse turistico potrebbe tentare di giustificare l’invasione dell’area forestale necessaria per la creazione di un nuovo albergo delle dimensioni volute dal PRG.
La giurisprudenza federale è però molto severa in tema di dissodamento finalizzato a includere un’area forestale nella zona edificabile ed è segnatamente restrittiva allorché gli interessi fatti valere sono di natura turistica (DTF 113 Ib 411 consid. 2c, 119 Ib 403 e 409). In quanto fa eccezione al principio della conservazione della foresta ed ha un particolare effetto pregiudiziale, il dissodamento per incorporare zone edificabili va ammesso con grande riserbo e solo dopo una completa ponderazione di tutti gli interessi in presenza. L’interesse di far capo al bosco dev’essere provato in modo convincente dalla pianificazione del territorio (DTF 119 Ib 397 consid. 6a pag. 406).
E’ proprio quanto non avviene in concreto. Nulla dimostra la necessità di costruire in località _________ un albergo delle dimensioni previste dal progetto presentato. Non certo la conformità con le previsioni del PRG, tributarie di una concezione del tutto superata, che troppi sacrifici chiedeva alla natura e al paesaggio in nome di uno sviluppo turistico-residenziale incapace di rendere ragione delle vere esigenze del _________ né di debitamente tutelarne il patrimonio naturalistico e paesaggistico.
Non importa che l’opera sia conforme al PRG se il PRG non è conforme alla LPT, LPN e LFo.
Poiché in concreto tale conformità non è data, difettano i requisiti prescritti dall’art. 5 cpv. 2 LFo e il dissodamento non poteva che essere negato. La vessata risoluzione merita dunque conferma.
A prescindere, ripetiamo, dalle considerazioni esposte ai considerandi precedenti sul mancato coordinamento tra pianificazione (PRG) e dissodamento.
La questione poteva essere lasciata in sospeso, ritenuto che pur considerando in vigore il PRG al momento della querelata decisione, non si poteva fondare sul quel piano la pretesa al dissodamento.
Possiamo ora semplicemente osservare che la natura del PRG non è quella di un normale PR. Non è stato adottato in base ad una procedura pianificatoria, tale non essendo l’adozione di un regolamento cantonale di protezione della natura e del paesaggio. Ha però spunti che attengono incontrovertibilmente ad un PR. Così la creazione di zone edificabili, tra queste la discussa RT1. Si potrebbe quindi arguire che al 1.1.88, 8 anni dopo l’entrata in vigore della LPT, si debba applicare l’art. 35 della stessa legge alla parte del PRG configurante un PR; la quale parte, per non essere evidentemente né stata adottata con la procedura della LPT né conforme materialmente alla stessa, decade ipso jure alla data suddetta. Percontro la parte costituente un piano di protezione della natura e del paesaggio rimarrebbe in vigore fino alla sua sostituzione con il PUC-MG.
Ma, torniamo a dire, non occorreva dirimere questa questione che, come giustamente asserisce la Divisione dell’Ambiente nella sua risposta al ricorso, è tema interessante precipuamente la precedura di domanda di costruzione.
La soluzione al problema del dissodamento vien data sulla base di altri punti di vista, ai quali rimandiamo, presi in considerazione nella presente sentenza.
Dai quali, ripetiamo, si conclude per la reiezione del ricorso.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio di fr. 2'000.-- é posta a carico della ricorrente.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Lega per la Protezione della Natura, __________
Municipio di _________
Municipio di _________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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