AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.160
Data decisione, Autorità: 03.04.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00160
Lugano 3 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 30 ottobre 1997 di
Comune di __________, __________, rappr. da: Municipio di __________, __________ __________,
contro
la decisione n. ____________________ __________ del Consiglio di Stato, approvazione del limite del bosco a confine con l'area edificabile del Comune di __________;
visto la risposta del Consiglio di Stato del 22 dicembre 1997
ritenuto
in fatto
a. Nell'ambito della revisione del proprio PR il Comune di __________ ha chiesto l'accertamento formale della natura dei soprassuoli delle zone edificabili a confine con il bosco.
La delimitazione è stata effettuata dallo studio privato di ingegneria forestale __________ -__________ -__________ e verificata dall'Ufficio forestale del IX circondario, __________ -__________.
Con la risoluzione del 18 ottobre 1997 il Consiglio di Stato, preso atto dell'unica osservazione che viene accolta, ha approvato con la conseguente correzione il limite del bosco ed ha posto a carico del Comune una tassa di giustizia di fr. 740.-
b. E' contro l'applicazione di questa tassa, ritenuta ingiustificata, che il Comune insorge tempestivamente in questa sede, chiedendone l'annullamento.
c. Il Consiglio di Stato rileva nella sua risposta che la base legale della tassa contestata risiede nell'art. 28 cpv. 1 lett. a e b LPamm. il prelievo della tassa è stato "concepito quale controprestazione per l'insieme dell'attività statale svolta nell'interesse del Comune (e indirettamente nell'interesse dei proprietari interessati) a vedersi fissare in modo vincolante il limite dell'area forestale a confine con la zona edificabile (7.400 ml); l'attività dello Stato è in particolare consistita in tutte le complesse operazioni di verifica del limite del bosco tracciato dallo studio di ingegneria privato incaricato ad hoc nonché nello svolgimento dei debiti sopralluoghi e non si è quindi limitata, così come asserito dal ricorrente, ad un semplice esame delle osservazioni inoltrate nell’ambito della procedura da parte di un proprietario interessato.
Il Consiglio di Stato chiede quindi il rigetto dell'impugnativa.
considerato
in diritto
Il Comune è legittimato a ricorrere in forza dell'art. 43 LPamm.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
I margini della foresta risultanti dall'accertamento cresciuto in giudicato sono poi iscritti, a norma dell'art. 1 LFo, nelle zone edificabili.
La delimitazione del bosco a confine con l'area edificabile è commissionata, a sue spese, dal Comune, che pubblica i piani, previo annuncio sul FU, con facoltà per gli interessati di presentare osservazioni al Consiglio di Stato.
Su istanza del Comune il Consiglio di Stato decide quindi sull'accertamento, con risoluzione impugnabile presso il TPT.
Ricordiamo che funzione di una tassa amministrativa, tributo di natura causale, è di rimunerare un'attività statuale svolta nell'interesse del destinatario.
Per questo motivo tra l'altro la tassa deve rispettare il principio dell'equivalenza. Che è il rapporto ragionevole tra il costo dell'operazione (che, in ossequio al principio della copertura dei costi, non può essere superato dalla tassa) e l'interesse che l'atto amministrativo riveste per il destinatario.
Ora, l'approvazione da parte del Cantone dell'accertamento predisposto dal Comune non interviene nell'interesse di quest'ultimo, che non ne trae alcun reale vantaggio, ma per dare esecuzione al diritto federale.
Il tutto secondo una ripartizione tra cantone e comune, statuita dal diritto cantonale, dei compiti imposti al cantone dal diritto federale.
Al comune spetta ordinare l’accertamento del margine del bosco a contatto con la zona edificabile, al Consiglio di Stato verificare tale accertamento e, ritenutolo corretto, approvarlo.
Ora, che una parte delle operazioni sia riservata all’autorità cantonale non è motivo per poi caricarne i costi al comune, che già deve assumersi il costo degli adempimenti di sua spettanza.
Se non è altrimenti previsto dalla legge cantonale, ogni ente esegue la sua parte e si tiene i relativi costi.
La situazione non è diversa di quella posta in essere dall'adozione e approvazione del PR.
La legge federale obbliga il cantone ad allestire piani regolatori (art. 14 LPT). E' il diritto cantonale che impone ai comuni di provvedervi (art. 24 LALPT). Al Consiglio di Stato rimane l'alta vigilanza sulla pianificazione locale e in particolare l'approvazione del PR (art. 37 LALPT). Con effetto costitutivo.
Giustamente il Consiglio di Stato non applica una tassa amministrativa per l'approvazione del PR. E' questa la parte di sua spettanza e quindi la esegue assumendosene i costi.
Per accollarli al Comune vi è una sola soluzione, prevederlo in una legge formale.
La norma generica dell'art. 28 LPamm non basta a giustificare l’imposizione della tassa in un contesto caratterizzato da una chiara ripartizione dei compiti e quindi, secondo logica e in assenza di disposizioni contrarie, dei relativi costi.
La prassi vuole che non si prelevi una tassa di giustizia neppure quando il comune, intervenuto in materia contenziosa nell'esercizio delle sue funzioni e non a difesa di interessi patrimoniali, è soccombente in causa. Tanto meno dunque si giustifica prelevarla nelle presenti circostanze, in cui il comune ha chiesto l'azione dello stato non per postulare una pretesa poi risultata infondata ma per dare attuazione al diritto federale, senza peraltro avervi uno specifico interesse.
La circostanza che con l'approvazione dell'accertamento forestale è anche approvato il limite della confinante zona edificabile dando quindi compimento al PR non pone in essere un interesse da parte del Comune tale da giustificare la messa a suo carico di una tassa amministrativa.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é accolto. Di conseguenza la decisione impugnata é annullata.
Non si prelevano tasse di giudizio.
Intimazione: - Municipio di __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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