AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.158
Data decisione, Autorità: 15.05.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00158
Lugano 15 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 20 ottobre 1997 di
___________, ___________, ___________,
contro
la risoluzione no. __________ del __________ settembre 1997 del Consiglio di Stato che approva il Piano Regolatore del Comune di ___________,
vista la risposta del __________ dicembre 1997 del Consiglio di Stato e del __________ gennaio 1998 del Municipio di _________;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il signor _________ _________ è proprietario dei fondi no. _________, _________ e _________, nonché della particella no. _________ site nel comune di _________.
b. Nella seduta del 9 aprile 1996 il Consiglio Comunale di _________ ha adottato il Piano Regolatore, escludendo il mappale no. _________ dal comparto edificabile nel quale secondo il decreto esecutivo sull’ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio (DEPT) era precedentemente inserito, rispettivamente istituendo sui particellari no. _________, _________ e _________ , siti in prossimità del palazzo comunale, un vincolo per la realizzazione di un parco giochi.
c. Contro questa decisione il signor _________ è insorto al Consiglio di Stato in data 10 giugno 1996 censurando il mancato inserimento del suo particellare no. _________ (sul quale sorge un edificio adibito ad uso commerciale) nella zona edificabile, rispettivamente chiedendo lo stralcio del vincolo AP-EP previsto sui mappali no. _________, _________ e _________, dato che già esiste un parco giochi nei pressi della scuola per l’infanzia, nonché considerato come questa scelta comprometta l’edificabilità della restante sua proprietà.
d. Con decisione del 16 settembre 1997 qui impugnata, il Consiglio di Stato ha risolto, in considerazione delle osservazioni municipali al ricorso e conformemente a quanto già consigliato dal Dipartimento del territorio in fase di esame preliminare, di approvare la richiesta d’inserimento del mappale no. _________ in zona edificabile e di respingere percontro la censura relativa al vincolo AP-EP previsto sui mappali no. , e _________ pur invitando il Municipio di _________ a proporre una variante di PR che definisca il perimetro del previsto parco giochi in modo tale da meglio considerare gli interessi privati dell’insorgente, così come del resto proposto dal Municipio medesimo nelle sue osservazioni al ricorso di prima istanza.
e. Dissentendo da tale decisione il signor _________ _________ è insorto dinanzi al TPT, chiedendo nuovamente lo stralcio del vincolo AP-EP per la realizzazione del parco giochi esprimendo dubbi circa l’esistenza di un reale interesse pubblico nel medesimo.
f. Nelle rispettive osservazioni al ricorso sia il Municipio di _________ che il Consiglio di Stato chiedono la reiezione del ricorso richiamandosi alle considerazioni già esposte in prima istanza.
g. In data 26 marzo 1998 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole o centri per il tempo libero, evitando o riducendo al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. Accade sovente che un comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presta ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici che ne impongono la sua protezione a dispetto delle altre idoneità. In simili circostanze i criteri degli art. 15, 16 e 17 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile.
In definitiva, solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
L'imposizione di un vincolo AP-EP comporta una restrizione di diritto pubblico della proprietà privata che per essere compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22 ter Cost deve avere una chiara base legale, rispondere a un interesse pubblico preminente, rispettare il principio della proporzionalità ed essere totalmente indennizzata se corrisponde a un esproprio (DTF 114 Ia 337/338).
Rettamente non è stata posta in discussione la base legale, rintracciabile nei principi pianificatori fondamentali del diritto federale, enunciati dagli art. 1 e 3 LPT e recepiti nel diritto cantonale dagli art. 25 e 28 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d LALPT. Inoltre eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali di questo Tribunale.
Quanto all’interesse pubblico è un concetto dinamico che evolve con la società riflettendone esigenze e aspirazioni (cfr. DFT in ZBl 1976 pag. 362, cit.; Rhinow/Krähenmann Schweizerische Verwaltungrechtsprechung Nr. 57).
In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua parte significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Si può dire che v'è interesse pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente recepito dalla collettività (cfr. G. Müller, Commentaire de la Const. féd. No. 34).
Innanzitutto va rilevato come dall’incarto risulti che l’ubicazione scelta per il parco giochi in questione non é frutto dell’improvvisazione o della casualità, ma è da mettere in connessione alla recente ristrutturazione del palazzo comunale in occasione della quale si è voluto creare attorno alla sede amministrativa uno spazio pubblico. In pratica l’istituzione di un vincolo per la realizzazione di un parco giochi ha una duplice funzione, ossia da un lato quella di mettere a disposizione dei bambini del comune un’area di svago all’infuori di quella legata all’attività della scuola materna e dall’altro di creare un luogo d’incontro in grado di rafforzare la centralità del posto. A mente di questo Tribunale ambedue questi intenti sono di sicuro interesse pubblico in quanto volti ad animare la vita del comune come pure ad assecondare il bisogno di spazi aperti per lo svago e la socializzazione dei bambini del comune. La censura del ricorrente sollevata in merito non può quindi venir accolta.
Da esaminare resta ancora la questione a sapere se il vincolo AP/EP in esame rispetta il principio della proporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137). Dall’esame degli atti in nostro possesso, rispettivamente dalle risultanze del sopralluogo, appare evidente che l’ubicazione scelta dal comune per la realizzazione del parco giochi è idonea al raggiungimento degli scopi di cui si è detto sopra, trattandosi di una zona tranquilla che sovrasta il paese e che viene a porsi su un terreno posto al centro dell’abitato. Alternative a questa scelta non ne sono scaturite e ad ogni modo sarebbe errato considerare il parco giochi dell’asilo quale sufficiente area di divertimento e svago e quindi quale appropriata soluzione sostitutiva. Da rilevare comunque che il vincolo in questione interessa solamente una parte della proprietà del ricorrente; sulla rimanente egli può ancora costruire un'abitazione, ragion per cui si può ritenere che esiste un rapporto ragionevole tra l'interesse pubblico e la restrizione della proprietà. Alla correttezza, rispettivamente al rispetto del principio della proporzionalità della misura all’esame nulla toglie il fatto che, come risulta dagli atti, è intenzione del comune procedere in futuro ad una modifica del perimetro del vincolo per considerare ancor di più gli interessi privati del ricorrente (così come indicato nelle osservazioni al ricorso di primo grado e condiviso dal governo a pagina 30 della decisione d’approvazione qui impugnata). L’azzonamento rispetta infatti già sin d’ora i principi di legge in concreto applicabili.
Per le pregresse considerazioni il ricorso deve essere respinto. Le spese e le tasse seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.--.
Intimazione: - Signor _________ _________, _________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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