AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.155
Data decisione, Autorità: 16.06.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00155
Lugano 16 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 12 ottobre 1997 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione no. __________ del 16 settembre 1997 del Consiglio di Stato che approva il Piano Regolatore del Comune di __________;
vista la risposta del 2 dicembre 1997 del Consiglio di Stato e del 27 gennaio 1998 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
r i l e v a t o
in fatto
a. La signora __________ __________ è proprietaria dei fondi no. __________, __________e __________ (che sono stati riuniti in un unico nuovo mappale no. ) ubicati a valle del nucleo originale sulla sponda sinistra del fiume “ __________ ” del comune di __________o.
b. Nella seduta del 9 aprile 1996 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il Piano Regolatore. Tale piano ha previsto l’inserimento del mappale della signora __________ in zona nucleo.
c. Contro questa decisione la signora __________ è insorta in data 24 giugno 1996 davanti al Consiglio di Stato censurando l’azzonamento previsto per il suo particellare, ritenuto che il suo inserimento in zona nucleo lo rende de facto inedificabile.
d. Con decisione del 16 settembre 1997 qui impugnata, il Consiglio di Stato ha risolto, mettendo in evidenza l’ampio potere decisionale che il comune ha in materia pianificatoria, che la scelta operata merita conferma, considerato come la situazione ambientale del nucleo giustifichi una certa protezione sia per la struttura urbana ben conservata, sia per la qualità delle riattazioni finora eseguite, ciò che rende inopportuno l’inserimento in loco di nuove costruzioni. Il Governo ha pure rilevato come la zona in questione risulta oltretutto soggetta al pericolo valangario.
e. Dissentendo da tale decisione la signora __________ è insorta dinanzi al TPT, chiedendo nuovamente la modifica del piano nel senso di concedere l’edificabilità al proprio fondo.
f. Nelle rispettive osservazioni al ricorso sia il Municipio di __________ che il Consiglio di Stato chiedono la reiezione del ricorso richiamandosi alle considerazioni già esposte in prima istanza.
g. In data 26 marzo 1998 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole o centri per il tempo libero, evitando o riducendo al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. Accade sovente che un comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presta ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici che ne impongono la sua protezione a dispetto delle altre idoneità. In simili circostanze i criteri degli art. 15, 16 e 17 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile.
In definitiva, solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Una tale limitazione è ammissibile ai sensi dell’art. 22 ter Cost solo se si fonda su una base legale chiara ed inequivocabile, è sorretta da un interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità.
La base legale è fornita dai disposti di cui agli art. 1 cpv. 2 lett. b, rispett. art. 3 cpv. 2 lett. b LPT statuenti che al momento della definizione delle zone edificabili si tenga conto della necessità di rispettare e tutelare il paesaggio, creando e conservando tra l’altro insediamenti accoglienti e integrando armoniosamente nel paesaggio gli edifici e le costruzioni. Inoltre giusta l’art 28 cpv. 2 lett. h LALPT a tutela del paesaggio l’utilizzazione di taluni fondi può essere assoggettata a speciali vincoli. Nelle norme di attuazione del PR, giusta l’art 29 cpv. 2 lett. a LALPT, si possono inoltre prevedere le caratteristiche urbanistiche per singole zone. Sulla scorta di questi disposti il comune di __________ ha quindi statuito all’art. 29 cpv. 2 delle NAPR l’obbligo di salvaguardare i valori storico-culturali dell’edilizia tradizionale nei nuclei di __________ e __________ dove vengono ammesse unicamente le riattazioni e trasformazioni degli edifici esistenti nel rispetto della tipologia architettonica locale, mentre è implicitamente esclusa l’edificazione ex novo. Il presupposto della base legale è quindi dato. Quanto all’interesse pubblico a questa scelta pianificatoria, va appunto ricercato nella volontà del comune di proteggere le caratteristiche tipiche del villaggio di __________, che nel Piano Direttore è stato indicato come insediamento d’importanza nazionale secondo l’inventario svizzero degli insediamenti da proteggere (cfr. scheda no. __________.__________del PD), approvato dal Consiglio Federale per il cantone Ticino il 9.11.1994 con entrata in vigore 1.1.1995. Il sopralluogo ha evidenziato come l’edificazione del fondo della ricorrente pregiudicherebbe infatti sicuramente la bellezza di questo luogo, compromettendone l’indubbio valore paesaggistico. Questo mappale risulta in effetti inserito in quella fascia verde direttamente sottostante il nucleo alto di __________, che svolge una funzione di stacco tra le diverse tipologie edificatorie presenti sul territorio comunale. È evidente ch’essa va mantenuta il più possibile libera da qualsiasi tipo di utilizzazione ed intervento che potrebbe comprometterne l’integrità, la tipicità e la bellezza del paesaggio nel suo insieme. Impedire la nuova edificazione risponde quindi all’esigenza di salvaguardare la fisionomia del villaggio qualificandone nel contempo il contesto ambientale rurale e tradizionale. La limitazione imposta dall’art 29 cpv. 2 NAPR va interpretata in quest’ottica. Altre misure meno incisive non sono in grado di garantire la necessaria salvaguardia. Per quanto perfettamente comprensibile, l’interesse della proprietaria a voler edificare una propria abitazione non può prevalere sull’interesse pubblico a difendere l’immagine del villaggio e del suo immediato contorno da inammissibili alterazioni.
Ne consegue che nel caso concreto i presupposti per una giustificata limitazione della proprietà privata sono dati. La censura della ricorrente non merita pertanto conferma.
L’inedificabilità del luogo va comunque confermata considerata la pericolosità del posto che, dagli studi specialistici eseguiti, risulta soggetto al pericolo delle valanghe (cfr. piano del paesaggio).
A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a considerazioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non risulta infatti che la scelta della autorità comunale in concreto sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario, le motivazioni addotte a suffragio della scelta, riassunte nei considerandi precedenti, sono valide e convincenti.
Anche questa censura non merita quindi accoglimento.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
La ricorrente é condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.--.
Intimazione: - __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster