AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.137
Data decisione, Autorità: 04.11.1997, TPT
Incarto n. 90.97.00137
Lugano 4 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 2 ottobre 1997 di
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato 27 agosto 1997 che mentre accoglie il ricorso interposto dai qui insorgenti contro la variante del Piano di protezione del Centro tradizionale di __________ (__________) adottata dal Consiglio comunale di __________ il 24 marzo 1997, non assegna le ripetibili postulate nel ricorso stesso;
preso atto che il presente ricorso, presentato dall’avv. __________ per sé stesso e in rappresentanza della sorella, contesta unicamente la mancata rifusione delle ripetibili chiedendone parimenti l’attribuzione in seconda istanza;
visto la risposta 10 ottobre 1997 del Consiglio di Stato che si rimette al giudizio del TPT;
visto le osservazioni del Comune di __________ che, preso atto da una parte della prassi governativa di non accordare ripetibili in materia di ricorsi contro i PR e dall’altra della più recente dottrina e giurisprudenza al riguardo, si rimette al giudizio del tribunale;
considerato in diritto:
che la potestà ricorsuale dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 2 LALPT. Il ricorso, interposto nei termini di legge e quindi tempestivo, è ricevibile in ordine;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata, rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione;
che nella querelata decisione il Consiglio di Stato ha ammesso la fondatezza delle censure ricorsuali, in particolare l’eccessiva indeterminatezza delle norme disciplinanti la zona AP-EP contestata dai ricorrenti, motivo per il quale ne ha accolto il gravame. Circostanza, questa, che vale soccombenza del comune e giustifica la messa a suo carico di congrue ripetibili a favore dei ricorrenti, tenuto conto che __________ __________ è stata patrocinata dall’avv. __________ e che questi è intervenuto pure a tutela dei propri interessi. In questa veste ha diritto secondo la giurisprudenza alle ripetibili, anche se non è stato assistito da un collega (DTF 12 marzo 1987 in re lic. iur L. consid. 4, pag. 9; RDAT I-1993 n. 21 pag. 57).
Ciò visto e considerato
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é accolto. Di conseguenza il Comune di __________ verserà a ognuno dei ricorrenti Fr. 500.-- di ripetibili.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Il Consiglio di Stato verserà fr. 250.-- di ripetibili a ognuno dei ricorrenti.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster