AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1997.134
Data decisione, Autorità: 07.07.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00134
Lugano 7 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 1 ottobre 1997 di
la risoluzione 27.8.97 n. __________ del Consiglio di Stato che approva la revisione del PR del Comune di __________;
visto le osservazioni
15 ottobre 1997 del Comune di __________;
16 0ttobre 1997 della Divisione della pianificazione territoriale;
31 ottobre 1997 del __________;
10 dicembre 1997 di __________ __________, __________o, propr. del mapp.
rispettivamente dei mapp. __________, __________, /, __________ rappr. dall'avv. __________ __________,
__________;
Imm. __________ __________, Società Imm. __________ __________ e Società Imm. __________ __________, rappr.
dall'UF Lugano, patrocinato dall'Avv. __________ __________, Studio legale __________ __________ &
__________, __________, comproprietarie di 1/5 cad. del part. __________
Studio legale __________ __________ & __________, __________; Amministratrice del fallimento delle
sunnominate soc. immobiliari comproprietarie del mapp. __________.
letti e esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Con la risoluzione in epigrafe il Consiglio di Stato ha approvato il PR (revisione '96) del Comune di __________ che attribuisce alla zona residenziale R5, con obbligo di piano di quartiere, i mapp. __________, __________, __________, __________ e __________e, parzialmente, i mapp,. __________e __________RFD __________, in località __________ __________.
b. Il __________ contesta in questa sede tale attribuzione e chiede che nella misura in cui l'area interessata si pone in conflitto con l'area boschiva e/o il paesaggio protetto del __________ __________ (oggetto IFP __________e PD cantonale, piano __________, scheda 1.2.16) venga stralciata dalla zona edificabile e integralmente assegnata a una zona di protezione.
c. l proprietari dei fondi in discussione, il Comune e il Consiglio di Stato chiedono il rigetto del ricorso.
Degli argomenti delle parti diremo all'occorrenza nei considerandi.
c o n s i d e r a t o
in diritto
1.1. Il __________ è un'associazione d'importanza nazionale che per statuto si occupa della protezione della natura e del paesaggio. Ricorre presso il TPT sia contro l'asserita violazione della LFo nel quadro dell'adozione e approvazione del PR, sia contro la compromissione del paesaggio protetto menzionato nell'inventario federale dei paesaggi siti e monumenti d'importanza nazionale, IFP (oggetto n. __________), sia contro una pretesa inosservanza della scheda 1.2.23 del piano direttore cantonale (PD).
Il Consiglio di Stato è entrato nel merito, in prima istanza, senza previamente pronunciarsi sulla legittimazione del ricorrente. Spetta a questo TPT verificare se ne erano effettivamente dati i presupposti. L'istanza successiva deve infatti verificare, d'ufficio, se la legittimazione ricorsuale, e con essa gli altri presupposti processuali, erano adempiuti presso l'istanza precedente (cfr. Kölz, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p. 111);
1.2. L’art. 35 LALPT stabilisce che legittimato a ricorrere contro il contenuto del PR è ogni cittadino attivo nel Comune (actio popularis) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.
A mente della giurisprudenza l’interesse è degno di protezione se il ricorrente si trova in un rapporto speciale con l’oggetto del litigio ed è toccato più di chiunque altro dalla decisione impugnata. In altri termini, egli deve avere un interesse personale rilevante, diretto e attuale all’annullamento o modifica della decisione impugnata. Così è se la sua situazione giuridica o di fatto può essere influenzata dall’esito della vertenza (DTF 123 II 115 consid. 2a pag. 117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177 con riferimenti).
Equiparato all'interesse personale è l'interesse proprio o della maggioranza dei propri membri fatto valere dalle associazioni egoistiche.
Evidentemente il __________ non insorge a questo titolo, ma a salvaguardia della natura e del paesaggio, perseguendo lo scopo squisitamente ideale enunciato dai suoi Statuti. Ora, il diritto cantonale non riconosce, in materia di pianificazione del territorio, la legittimazione ricorsuale delle associazioni ideali d'importanza nazionale; la ammette solo in materia edilizia. Esclusa ovviamente l'actio popularis, la legittimazione va pertanto ricercata nel diritto federale.
1.3. A norma dell’art. 98a cpv. 1 PA i cantoni istituiscono autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di queste ultime sono direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Quanto al capoverso secondo prescrive che il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso siano garantiti nella procedura cantonale almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
L’art. 103 lett. a OG riconosce in via generale la qualità per ricorrere a chi è colpito dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica.
Analoga disposizione, abbiamo visto, conosce il diritto cantonale all'art. 35 LALPT.
Nessuna di queste condizioni si verifica in concreto.
Rimane da esaminare l'ipotesi dell'art. 103 lett. c. ai cui sensi sono legittimate a ricorrere, anche se non possono vantare un interesse degno di protezione ai sensi della lett. a, le organizzazioni cui la legislazione federale accorda il diritto di ricorso.
Gli art. 55 LPA e 12 LPN conferiscono a determinate condizioni tale legittimazione alle associazioni protezionistiche dell’ambiente, rispettivamente della natura e del paesaggio.
In concreto non entra evidentemente in considerazione, non verificandosene i presupposti, l'art. 55 LPAmb. Vediamo se sono invece adempiuti quelli dell'art. 12 LPN.
1.4. L’art. 12 LPN riconosce alle associazioni aventi un’importanza nazionale che esistono da oltre 10 anni e che per statuto si occupano della protezione della natura e del paesaggio la legittimazione a ricorrere contro i decreti e le ordinanze dei cantoni nonché contro le decisioni delle autorità federali impugnabili mediante ricorso al Consiglio federale o con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Secondo i combinati disposti degli art. 97 OG e 5 PA il ricorso di diritto amministrativo può essere interposto contro decisioni che sono o avrebbero dovuto essere fondate sul diritto pubblico federale (DTF 112 Ib 165 consid. 1; 237 consid. 2a). La condizione è che tali decisioni siano prese dalle istanze inferiori elencate all’art. 98 OG, non ricorrano i motivi di esclusione previsti dagli art. 99 a 101 OG o da leggi speciali e infine che sia contestata la violazione del diritto federale (art. 104 lit. a OG).
Il ricorso di diritto amministrativo è pure proponibile contro le decisioni fondate tanto sul diritto cantonale o comunale quanto su quello federale, se e nella misura in cui è invocata la violazione di disposizioni del diritto federale direttamente applicabili (DTF 121 II 72 consid. 1b pag. 75, 161 consid. 2 b/cc pag. 165, 120 Ib 27 consid. 2a pag. 29).
Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammesso dalla giurisprudenza contro decisioni fondate sul diritto cantonale nei casi in cui le norme in questione non hanno praticamente portata propria ma ricalcano essenzialmente il diritto federale, oppure quando il diritto cantonale è stato applicato a torto al posto di quello federale o parimenti quando decisioni di inammissibilità pronunciate in base al diritto cantonale di procedura hanno impedito o escluso l'applicazione del diritto federale sostanziale (RDAT 1984 n. __________). Lo stesso dicasi di decisioni fondate sul diritto cantonale strettamente connesse con questioni del diritto pubblico federale sollevate col ricorso (121 II 72 consid. 1b pag. 75).
1.5. Questi i principi generali, con l'avvertenza che in materia di pianificazione del territorio (PD, PR) vige il regime particolare instaurato dall'art. 34 LPT nell’intento di semplificare la protezione giuridica in questo particolare settore. Il ricorso di diritto amministrativo è aperto unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti l’applicazione degli art. 5 LPT (indennità per restrizioni della proprietà ) e 24 LPT (autorizzazione a costruire fuori delle zone edificabili); le altre decisioni cantonali di ultima istanza sono dichiarate definitive. Contro di esse è unicamente dato il ricorso di diritto pubblico.
Recentemente la giurisprudenza federale ha tuttavia allargato l'accesso al ricorso di diritto amministrativo, in applicazione dei principi generali della procedura amministrativa federale sopra evocati.
Ha così ammesso questo mezzo contro piani regolatori relativi a progetti concreti, nella misura in cui sia in gioco l'applicazione del diritto federale sulla protezione dell'ambiente o della natura (DTF 119 Ia 285 consid. 3c pag. 290). E' in particolare deferibile al TF con ricorso di diritto amministrativo l'assegnazione dei gradi di sensibilità al rumore, sia nell'ambito del PR sia caso per caso (DTF 120 Ib 287 consid. 2 e 3, in part. consid. 3c pag. 298). Più generalmente, con il ricorso di diritto amministrativo possono essere proposte censure concernenti l'applicazione del diritto della pianificazione del territorio se le relative disposizioni sono in stretta, necessaria relazione col diritto sulla protezione dell'ambiente (DTF 121 II 72 consid. 1d e f).
Sempre in via eccezionale il ricorso di diritto amministrativo è inoltre proponibile allorché la decisione è basata su disposizioni così dettagliate e vincolanti da pregiudicare in maniera decisiva l'eventuale successiva procedura di autorizzazione, tanto da poterle equiparare ad una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La premessa è quella solita che le disposizioni in argomento si basino sul diritto federale - o congiuntamente sul diritto federale e cantonale risp. comunale - e che vi sia violazione di norme del diritto federale immediatamente applicabili (DTF 119 Ia 285 consid. 3c pag. 290; cfr. in generale sul tema Heiz Aemisegger, Zu den bundesrechtlichen Rechtsmitteln im Raumplanungs und Umweltschutzrecht, in Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Zürich 1992, pag. 114 segg.).
1.6. Non basta tuttavia che le disposizioni impugnate configurino una decisione ai sensi dell'art. 5 PA perché possano formare oggetto di ricorso secondo l'art. 12 LPN., rispettivamente perché le associazioni di importanza nazionale votate statutariamente alla protezione della natura e del paesaggio siano legittimate a ricorrere.
Non solo occorre che il ricorso sia finalizzato alla tutela della natura rispettivamente del paesaggio, la giurisprudenza pone un'ulteriore, condizione: la decisione cantonale impugnata dev'essere presa nell'adempimento di un compito federale ai sensi degli art. 24sexies, cpv. 2 Cost e 2 LPN. Questa condizione, sulla cui fondatezza la dottrina esprime perplessità (cfr. Commentaire LPN ad art. 12 LPN n. 4 pag. 257), è giudicata determinante dalla giurisprudenza (DTF 120 Ib 27 consid. 2c pag. 30 con ref.).
L'art. 12 LPN dà un'elencazione esemplificativa dei compiti federali suddividendoli in tre gruppi: progettazione, costruzione e esercizio di opere e impianti da parte della Confederazione o di enti parastatali (lett. a); concessioni e permessi per impianti di trasporto e di comunicazione, trasporto di energie, trasmissione di notizie, dissodamenti, ecc. (lett. b) e (lett. c) sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti (bonifiche fondiarie, correzione di corsi d'acque, ecc.).
Nessuna menzione trova invece all'art. 2 LPN la pianificazione del territorio. L'adozione di PD, PUC e PR e le relative modifiche sono di competenza cantonale e non costituiscono un compito della Confederazione.
1.7. In via di eccezione la giurisprudenza riconosce tuttavia l'esistenza di un compito federale quando la pianificazione comprende oggetti che il cantone è tenuto a tutelare in forza del mandato imperativo di protezione conferitogli dalla Confederazione. Così è ad es. se il PR include un biotopo d'importanza nazionale, regionale o locale (ad es. rive lacustri, siepi) protetto in virtù dell'art. 18 cpv. 1bis e 1ter, 18a, 18b e 22 LPN) o se è toccata una zona palustre di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 24sexies cpv. 5 Cost) ovvero un'area boschiva. (Commentaire LPN, Zufferey, ad . art. 2 n. 28.4 pag. 159).
1.8. Non dà invece luogo a simile eccezione il paesaggio.
L'art. 1 LPN, modificato nel 1995, prescrive alla lett. a) di "rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e promuoverne la conservazione e la tutela." A questo fine si devono distinguere, a norma dell'art. 4 LPN, gli oggetti d'importanza nazionale e quelli d'importanza regionale e locale. I primi sono da elencarsi in inventari che il Consiglio Federale è tenuto a compilare giusta l'art. 5 LPN, allestendone finora due: l'Inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP) e l'Inventario degli abitati meritevoli di protezione (ISOS). Tuttora in allestimento è l'Inventario delle vie storiche (IVS).
A mente dell'art. 6 LPN "l'iscrizione di un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa ch'esso merita specialmente di essere conservato intatto o, in ogni caso, rispettato per quanto sia possibile".
Ebbene, se alla luce di quanto precede non può essere ragionevolmente sostenuto che nella pianificazione del territorio il Cantone possa liberamente ignorare la presenza di un paesaggio inserito nell'IFP o nell'ISOS e come tale dichiarato d'importanza nazionale, - non foss'altro perché ciò facendo violerebbe principi fondamentali della stessa pianificazione territoriale (art. 1 e 3, 14 e 17 LPT), e dovrà quindi tutelare il paesaggio in questione nel suo PD (art. 6 LPT) e vegliare affinché vi provvedano a loro volta i PR dei comuni di situazione del bene negando all'occorrenza la sua approvazione -, non per questo le misure pianificatorie in argomento (o la loro omissione) configurano a mente della giurisprudenza l'esecuzione (o omissione) di un compito della Confederazione.
Tale non è, abbiamo visto, la pianificazione del territorio. Ora, la tutela del paesaggio rientra naturalmente tra i suoi adempimenti. Che l'oggetto sia dichiarato d'importanza nazionale da un inventario federale non trasforma in compito della Confederazione il dovere di tutelarlo incombente al Cantone. Il Cantone non agisce in questo contesto in forza di un mandato conferitogli imperativamente dal diritto federale. (cfr. DTF 121 II 190 consid. 3c/aa e bb pag. 196/197).
1.9. Quali sono, ciò premesso e precisato, le conseguenze sulla legittimazione ricorsuale? Verifichiamolo per rapporto alle censure sollevate col ricorso.
a. Compromissione del paesaggio protetto elencato nell'inventario IFP (oggetto 1810).
Per i motivi testé evocati la censura è improponibile da parte del ricorrente: questi non dispone in argomento della legittimazione attiva. La protezione del paesaggio nell'ambito della pianificazione del territorio non rientra nei compiti della confederazione.
b. Pretesa inosservanza del piano direttore cantonale (PD).
Disattesa sarebbe la scheda di coordinamento 1.2.23, categoria "risultati intermedi", concernente le componenti naturali del territorio, scientificamente accertate ma "con protezione pianificatoria non ancora coordinata" (art. 5 cpv. 2 lett. b. OPT, art. 14 cpv. 2 e 19 cpv. 1 e 2 LALPT).
Sotto il profilo scientifico, "gli studi di base per l'elaborazione del PD hanno permesso di avere una visione d'assieme del patrimonio naturale del Cantone e di organizzare le sue componenti sulla base della seguente classificazione: riserve naturali orientate; parchi naturali; zone naturali protette" (cfr. scheda 1.2.23).
Tra le aree classificate come zone naturali protette (ZNP) figura col numero 1.2.16 il San Salvatore.
I comuni interessati sono: __________, __________, __________; non vi è invece menzionato __________. Dalla rappresentazione grafica del piano n. __________risulta tuttavia che la ZNP comprende parte di __________ superiore, e interessa dunque pure il Comune di __________. La sua mancata menzione è quindi un manifesto errore della scheda.
Ribadiamo che si tratta però solo di risultati intermedi. Manca ancora il coordinamento. Scopo del medesimo: "proteggere le aree oggetto della presente scheda e del relativo elenco allegato mediante l'attuazione di adeguate misure pianificatorie." Quanto alle modalità: "Il Cantone, in collaborazione con la Confederazione, le Regioni e i Comuni, porta a termine la valutazione degli interessi contrapposti, relativi alle aree in oggetto rappresentate graficamente nei piani del PD, onde definire l'entità della protezione dal profilo tecnico e giuridico. La protezione di ogni singola area verrà successivamente consolidata tramite un Piano d'utilizzazione cantonale (PUC) o l'inclusione nel Piano Regolatore."
La scheda rileva infine che "il disciplinamento della protezione" è "imposto al Cantone dagli articoli 18a e 18b della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1.7.1996 (LPN)."
Tale assunto è esatto nella misura in cui le zone naturali protette rispondono alla definizione che ne dà il PD 1989 p. II.26, ossia se costituiscono "territori con contenuti naturalistici particolari o particolarmente importanti o rappresentativi che meritano e richiedono una protezione di carattere generale (zone protette generali) o limitata a determinati aspetti (zone protette specifiche). In queste zone "si riconosce alla protezione delle componenti naturali del paesaggio priorità su altre forme di utilizzazione. Le attività umane di incidenza territoriale, e in particolare gli interessi generali della pianificazione, quelli agricoli, forestali e quelle legati allo svago, benché restino riservati, devono risultare compatibili con le finalità della protezione" (loc. cit).
Ciò è vero solo in parte.
In realtà la zona naturale protetta del __________ __________ riprende essenzialmente l'IFP e per la precisione l'oggetto n. __________.
Ciò trova riscontro nella stessa scheda ..che per l'area .. __________ __________ reca alla voce "Osservazioni" l'indicazione IFP __________0.
Simili paesaggi sono protetti dall'IFP non in quanto biotopi, ma per essere "unici nel loro genere", per "bellezza, originalità, estensione, nonché importanza ecologica e/oppure geografico-culturale", rispettivamente per la loro tipicità, in quanto "rappresentativi … di una determinata regione elvetica" (Ordinanza federale ..__________OIFP; cfr. Museo cantonale di storia naturale, Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino, vol. 3. La protezione, pag. 188).
Il PD non si è però fermato a questa finalità: ai fini di una protezione generale delle componenti naturalistiche accertate ha assunto l'intero comprensorio quale zona generale di protezione naturalistica nella scheda ..__________ (oggetto ..__________).
Nella misura in cui il ricorso del __________ è volto a tutelare queste componenti e non il paesaggio la legittimazione attiva è data: in prima istanza in forza dell'art. 35 LALPT, nella presente giusta l'art. 38 cpv. 4 LALPT che tale potestà riconosce alle persone o enti già ricorrenti, per gli stessi motivi, nella precedente istanza.
c. Accertamento del bosco
La legittimazione attiva del __________ in materia è fuori discussione: l’accertamento del limite del bosco a ridosso della zona edificabile (art. 10 cpv. 2 LFo) è un compito federale.
Passiamo quindi ad esaminare nel merito le censure proponibili in questa sede.
2.1. Protezione della natura
Il __________ sostiene nel suo ricorso che la zona naturale protetta prevista dalla scheda del PD non concede spazio ad una " ridefinizione dei perimetri dell'area protetta" e che pertanto "ogni edificazione a scopo residenziale all'interno del perimetro protetto risulta preclusa."
Nella sua radicalità l'assunto è infondato. La scheda del PD è, come abbiamo ricordato, ricalcata sull'IFP, volto a proteggere il paesaggio e non le componenti naturali. Non vi è un'analisi di questi valori né la scheda ne indica la localizzazione. Si limita a menzionare la "documentazione principale" (la stessa, nota bene, citata sulle schede di dati acquisiti). Si tratta de "La protezione delle componenti naturali del paesaggio: proposte per una concezione globale, MCSN, 1983." e degli "Studi di base del PD, 1984 e 1986."
Ora è pacifico che un comprensorio dalle vaste dimensioni come il __________ __________, protetto in tutta quell'estensione in quanto paesaggio, può sì contenere dei valori naturalistici degni di protezione ma non indistintamente in ogni punto della sua superficie. Protezione del paesaggio e protezione della natura non collimano necessariamente.
La protezione offerta dalla ZNP sul piano naturalistico non esclude globalmente, su tutto il territorio compreso nel suo perimetro, ogni e qualsiasi intervento di modifica del suolo. Lo strumento delle zone naturali protette è in realtà molto meno incisivo. Ne abbiamo sopra tracciato i limiti: le attività umane di incidenza territoriale, e in particolare gli interessi generali della pianificazione, quelli agricoli, forestali e quelle legati allo svago, non sono esclusi, devono semplicemente risultare compatibili con le finalità della protezione.
Dacciò la necessità di uno studio specialistico, che analizzi più davvicino il territorio e situi le componenti effettivamente riscontrate nei loro precisi habitat, premessa irrinunciabile per giudicare la compatibilità degli interventi.
Questo studio è stato affidato dal Comune agli ingegneri __________ e __________. e in base alle sue risultanze si sono tracciate nel Piano del Paesaggio due zone di protezione della natura, in località Alla __________ e __________ __________o- __________ __________ e delimitate due zone di protezione del paesaggio in località __________ e __________ superiore (non, si noti, nel comparto qui in discussione). Inoltre, sempre nel piano del paesaggio sono state riportate la ZNP 1.2.16 PD e l'oggetto n. __________dell'IFP, con peraltro un'inspiegabile ma qui irrilevante differenza di perimetro tra le due aree.
Quel che qui importa è che lo studio non ha riscontrato valori naturalistici particolari nel comparto di __________ superiore all'esame.
Di conseguenza ai fini della protezione della natura, unico tema sul quale il __________ è abilitato a ricorrere, non vi sono motivi per negare l'approvazione della vessata zona edificabile.
Rettamente quindi il Consiglio di Stato ha concesso tale approvazione con la querelata risoluzione che merita conferma su questo punto.
2.2. Accertamento forestale
E' esatto l’appunto che la procedura seguìta non è corretta. E’ mancata la pubblicazione dell’accertamento. Alcuni resistenti vorrebbero che ai fini del coordinamento e per uno snellimento della procedura il piano del bosco venisse pubblicato assieme agli altri atti del PR, pretendendo che ciò venne fatto nel caso presente. Così però non è. Nessun cenno all’accertamento forestale, infatti, nella pubblicazione del PR.
Quale sia finalmente la procedura da seguire dovrà essere stabilito, in funzione della nuova legge federale, rispettivamente della legge cantonale di applicazione, dal Regolamento che il Consiglio di Stato dovrà emanare.
E’ auspicabile che nei casi dell’art. 10 cpv. 2 LFo la procedura segua per quanto possibile quella di adozione-approvazione del PR. Il Consiglio di Stato è la stessa autorità nei due casi. Per l’accertamento non è dato ricorso (oggi) ma semplice facoltà di presentare osservazioni al Consiglio di Stato che deciderà in merito e potrà farlo in concomitanza con la decisione di approvazione della zona edificabile. Si potrà ricorrere sia contro il PR sia contro la decisione di accertamento presso la stessa istanza superiore, il TPT.
Ma la pubblicazione dell’accertamento non può essere semplicemente deducibile dal piano del paesaggio o dal piano delle zone; dev’essere esplicita e a sé stante così da permettere specifiche, distinte contestazioni. Tale pubblicazione, ripetiamo, non è avvenuta in concreto.
Bisognerà provvedervi. Essa è presupposto irrinunciabile alla validità dell'accertamento del limite del bosco a ridosso della zona edificabile.
Lo è oggi come lo sarà con la nuova procedura.
Si noti che di per sé l'accertamento del carattere forestale dovrebbe essere effettuato al momento dell'emanazione o revisione dei PR laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta. E' quanto prescrive l'art. 10 cpv. 2 LFo.
E' solo in virtù di un'interpretazione molto larga della legge che il Consiglio di Stato non sospende, fino ad accertamento cresciuto in forza, l'approvazione della zona edificabile a contatto col bosco e ordina al comune di provvedervi entro un termine ragionevole (solitamente di due anni). Ciò tien conto del fatto che la legge federale è da poco entrata in vigore e che gran parte dei PR e delle loro revisioni hanno avuto una lunga quando non lunghissima gestazione che sarebbe improvvido prolungare.
Va però considerato che finché l'accertamento ex art. 10 LFo non è cresciuto in giudicato i margini della foresta non possono essere iscritti nelle zone edificabili giusta la LPT ai sensi dell'art. 13 LFo. La loro iscrizione nel caso presente, effettuata irritualmente, è destituita di giuridica efficacia; non ha per effetto di disinnescare il carattere dinamico del bosco come prevede il cennato art. 13 LFo.
La conseguenza non è però, come parrebbe volere il __________, l'annullabilità dell'attribuzione del comparto litigioso alla zona edificabile. La zona rimane edificabile ma i suoi confini col bosco sono accertati per ora solo a titolo provvisorio e indicativo, anche se poi materialmente l'accertamento è stato effettuato da specialisti di provata competenza talché non vi sono ragioni evidenti per ritenere che il limite definitivo si discosterà sensibilmente da quello rilevato.
In concreto, dal piano del paesaggio appare già ora con grande verosimiglianza che, pur calcolando una distanza di 20 mtl dal limite del bosco, la fascia residua della zona R5 sia abbastanza profonda da consentire un'importante edificazione. In altri termini non vi è da temere (o da sperare!) che l'area boschiva definitivamente accertata copra in maniera così determinante la zona edificabile prevista dal PR da svuotare di pratica utilità e giuridico interesse la sua approvazione.
Per le pregresse considerazioni la censura ricorsuale dev'essere accolta nella misura in cui contesta la regolarità dell'accertamento ex art. 10 cpv. 2 LFo e del relativo riporto nel PR a norma dell'art. 13 LFo.
Infondata la dichiarazione del Consiglio di Stato nella querelata risoluzione secondo cui "tale limite segna il passaggio dal regime di area insediativa ai sensi dell'art. 15 LPT a quello di foresta ai sensi delle nuove disposizione della legge forestale." Errata infine l'asserzione che "in questo senso quindi il documento all'esame, per quel che attiene al comparto in questione, soddisfa i requisiti legali." L'ordine fatto al Comune al punto 5.2.1 lett. b) di procedere all'adeguamento degli elaborati di PR provvedendo alla completazione (grassetto ns.) dell'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile dev'essere esteso al comparto di __________ superiore qui in discussione, erroneamente esentatone.
Il __________ è ampiamente soccombente in causa. Non gli vendono poste a carico tasse di giudizio, considerato lo scopo eminentemente ideale perseguito. Deve invece corrispondere congrue ripetibili ai chiamati in causa patrocinati da avvocato.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la risoluzione impugnata è annullata nella misura in cui dichiara che il limite del bosco a contatto con la zona edificabile istituita dal PR in località __________ superiore è stato accertato conformemente all'art. 10 cpv. 2 LFo e regolarmente riportato nel PR a norma dell'art. 13 LFo. Gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato affinché impartisca le necessarie istruzioni al Comune fissandogli in congruo termine per dare corretta applicazione agli art. 10 cpv. 2 e 13 LFo.
Non sono prelevate tasse di giudizio. Il __________ verserà Fr. 1.000.- di ripetibili ai LLCC __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, rappr. dall'avv. __________ __________, __________ e Fr. 1.000.- alla __________ __________, __________o, rappr. dall'Avv. __________ __________, Studio legale __________ __________ & __________, __________, amministratrice del fallimento delle Società Imm. __________ __________A,. __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (rappr. dall'UF __________, patrocinato dall'Avv. __________ __________, Studio legale __________ __________ & __________, __________o).
Intimazione: - __________ __________ __________ __________, __________
__________ __________, __________
Avv. __________ __________, __________
__________ - Municipio di __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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