AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.132
Data decisione, Autorità: 20.02.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00132
Lugano 20 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 1 ottobre 1997 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione 27 agosto 1997 del Consiglio di Stato che approva la revisione parziale del PR di __________ e l’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore
viste le osservazioni 17 novembre 1997 del Consiglio di Stato e 12 dicembre 1997 del Municipio di __________,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ é proprietario dei fondo n. __________RFD di , situato il località “ __________ ”, immediatamente a monte del vecchio nucleo di __________. Il mappale, che misura complessivamente 2116 mq, é situato su un ripido declivio che scende dai margini del bosco.
b. Il PR di __________ é stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 4 ottobre 1988. In seguito é stato oggetto di alcune varianti approvate il 2 luglio 1991 e 16 luglio 1996.
Nella sua seduta del 18 dicembre 1995 il Consiglio comunale ha approvato la revisione parziale del PR, che comporta numerose modifiche al piano delle zone, a quello del paesaggio, a quello del traffico e delle aree AP/EP, come pure l’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore su tutto il comprensorio comunale. La particella n. __________risulta attribuita, come già precedentemente, alla zona agricola.
c. Contro questa scelta pianificatoria __________ __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato. Egli chiede l’inclusione della porzione inferiore del suo fondo in zona edificabile (ca. 600 mq), dal momento che lo stesso non avrebbe alcun valore dal profilo agricolo ed é prossimo alla zona del nucleo di __________ densamente edificata e già urbanizzata. Contesta inoltre i dati sulla contenibilità del PR presentati nel Rapporto di pianificazione.
d. Con decisione 27 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione parziale del PR di __________ e respinto il ricorso interposto dal sig. __________.
L’autorità governativa giudica infatti che l’inserimento nel perimetro edificabile di parte del fondo n. __________si scontra con la necessità di assicurare un corretto dimensionamento delle zone edificabili di PR e il mantenimento di sufficienti superfici agricole.
e. Dissentendo da tale decisione il già ricorrente é insorto davanti al TPT chiedendone l’annullamento.
A sostegno delle sue domande ha riproposto, in sostanza, le allegazioni del ricorso di primo grado.
f. Nelle rispettive osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di __________ auspicano la reiezione dell’impugnativa senza formulare particolari osservazioni.
g. In data 27 gennaio 1998 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Il PD, che vincola solo le autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali, di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). Il PD è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che definiscono il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza territoriale e da schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due ultime indicano come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PR è invece il classico strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso, giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art. 16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio, ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è lo strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
L’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
Si consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.1. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
5.2 Per stabilire se un terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg. consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3 Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
6.1. Dal Rapporto pianificatorio allegato (pag. 20) si evince che la contenibilità teorica del nuovo PR indica quale limite 3.150 unità insediative, di cui 1850 abitanti, 1100 posti-lavoro e 250 posti-turismo. Ora, a fine 1995 la popolazione residente risultava di 1030 abitanti, i posti lavoro 800 e i posti turismo 50.
Se ne deduce che al momento attuale esiste una riserva di 820 unità abitative, corrispondente, nei 10-15 anni di cui all’art. 15 LPT, ad un possibile aumento del 80% della popolazione rispetto a quella attuale. Medesimo discorso vale per le unità insediative (termine che comprende oltre agli abitanti anche i posti-lavoro e i posti-turismo) : attualmente stimate in 1880, dispongono di una riserva teorica di ben 1270 unità (+69%).
Si noti che il calcolo della contenibilità é stato effettuato assumendo due diverse ipotesi di lavoro, che hanno però dato risultati convergenti; la prima tiene infatti conto di tutte le aree edificabili (cfr. allegato 6.1. del Rapporto), la seconda unicamente del potenziale residuo delle aree inedificate (Allegato 6.2.).
Interessanti anche i dati che si ricavano dal compendio dell’urbanizzazione, riportati nell’allegato A1 del Rapporto di pianificazione. A fine 1992, le zone residenziali previste dal PR misuravano 35,8 ettari, di cui solo 19,1 edificati (pari al 53%) e 16,6 non edificati (47%); includendo le zone artigianali e le zone AP/EP, i terreni non ancora edificati risultavano ca. il 42% del totale. Ora, malgrado siano passati alcuni anni da questa valutazione, risulta chiaro che a __________ vi é ancora una larga disponibilità di terreni edificabili e che il potenziale edificatorio é ben lungi dall’essere esaurito.
Alla luce di quanto precede l’inserimento, ancorché parziale, in zona edificabile del discusso particellare non risponde al presumibile fabbisogno, nei prossimi 10-15 anni, di terreni idonei alla costruzione, ai sensi dell’art. 15 lett. b) LPT. La zona prevista dal PR basta ampiamente allo scopo.
Di fronte ad un’ampia contenibilità lo stretto mantenimento del nucleo nei limiti dell’attuale perimetro, con una netta separazione dalla zona collinare, é perfettamente sostenibile.
L’edificazione potrebbe infatti difficilmente essere estesa al fondo litigioso senza doverla allargare all’intero comparto (ad. es. al confinante fondo n. __________ RFD) in contrasto coi precetti degli art. 3 cpv. 1 e 15 lett. b) LPT.
Invano il ricorrente stigmatizza che i dati sulla contenibilità sarebbero falsati dal cosiddetto fenomeno della “tesaurizzazione dei terreni”. E’ questo un fenomeno conosciuto in quasi tutti i comuni del Cantone, e, lo si conviene, particolarmente odioso nei confronti di quei proprietari che si vedono esclusi dalla zona edificabile. Purtuttavia la delimitazione delle aree edificabili deve essere condotta sulla base di seri ed obbiettivi criteri pianificatori (ed in primo luogo quelli dettati dall’art. 15 LPT) e non può tenere conto che in modestissima misura dei rapporti di proprietà esistenti. D’altronde, risulterebbe obbiettivamente impossibile pianificare in base alla volontà o meno di costruire espressa dai singoli proprietari dei fondi; ne risulterebbe senz’altro una dispersione delle aree edificabili (ed edificate) su gran parte del territorio comunale (a mo’ di “pelle di leopardo”) in insanabile contrasto con fondamentali precetti della LPT quali l’uso parsimonioso del territorio e la netta separazione tra area edificabile e non.
6.2. Anche il presupposto di una preesistente ampia edificazione, di cui all’art 15 lett. a LPT, non è in concreto adempiuto. Il comparto che si estende dal limite superiore del nucleo, a monte della strada di servizio SS5, sino all’orlo del bosco risulta infatti ancora in gran parte libero da costruzioni. Dal profilo eminentemente pianificatorio, si osserva come proprio questa stradina di servizio che si collega al nucleo, con tratta prevalentemente pedonale, definisce in modo chiaro il limite della zona edificabile a valle della stessa. Per questo stesso motivo, il Consiglio di Stato non ha approvato l’inserimento in zona edificabile dei f.n. __________e __________RFD, posti nelle immediate vicinanze del fondo dell’insorgente a monte della citata strada SS5, sui quali sorgono delle abitazioni costruite negli anni ‘70 prima dell’entrata in vigore del PR (cfr. cons. 3.2.2. della risoluzione impugnata).
Ai sensi dell’art. 16 LPT le zone agricole comprendono i terreni idonei all’utilizzazione agricola o all’orticoltura e i terreni che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura, con l’avvertenza che, per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.
Va tenuto presente che i terreni agricoli hanno subito una drastica riduzione negli anni addietro, il che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelli superstiti e ciò per tutta una serie di motivi, che vanno dalle necessità dell’agricoltura stessa, all’esigenza di assicurare l’approvvigionamento alimentare del paese in caso di grave crisi, alla riserva di aree impregiudicate per le prossime generazioni e infine alla protezione del paesaggio.
Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95 1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.”
7.2. Non può far dubbio che l’interesse agricolo del fondo in questione è, per posizione, morfologia, insolazione e struttura del sottosuolo, limitato, potendo servire unicamente allo sfalcio e a un po’ di pastorizia (il ricorrente ha precisato che vi fa pascolare alcune pecore al solo scopo di tenerlo libero da rovi). Va tuttavia tenuto presente il valore paesaggistico della zona, che con la sua verde pendice costituisce un’area di “stacco” tra la parte alta del nucleo e il sovrastante bosco.
Inserirvi una serie di costruzioni non potrebbe che offendere, banalizzandolo, il paesaggio e incrementare perdipiù quella disseminazione insediativa che il PR di __________ si propone invece di arginare in ossequio ai principi fondamentali del diritto pianificatorio federale (vedi, ad esempio, la proposta di densificazione delle aree residenziali).
L’interesse del proprietario a edificare il suo fondo, non può, per quanto comprensibile, contrapporsi con successo all’interesse pubblico di preservare la funzione agricola e con essa paesaggistica del comprensorio. Interesse che integra quello, altrettanto importante. di assicurare un corretto dimensionamento della zona edificabile.
Giustamente, quindi, il Consiglio di Stato ha approvato l’inserimento in zona agricola del fondo in discussione.
Il provvedimento rispetta inoltre il principio della proporzionalità e infatti non è fuori misura per rapporto allo scopo perseguito, è adeguato a conseguirlo e non potrebbe essere sostituito con successo da altro meno incisivo (DTF 117 Ia 318, 115 Ia 376).
Il mancato inserimento in zona edificabile della part. __________e la sua assegnazione alla zona agricola non viola di conseguenza il precetto costituzionale della garanzia della proprietà.
Il Comune ha rettamente agito nella sfera della sua autonomia, senza eccedere il potere di apprezzamento che gli compete e dunque il Consiglio di Stato ha giustamente approvato su questo punto il PR.
Il TPT, che, lo si ricorda, non ha il sindacato di opportunità e che ad ogni modo non può sostituire una soluzione del Comune oggettivamente sostenibile con un’altra che ritenga preferibile, non può che riconoscere la legittimità della risoluzione qui impugnata.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
Intimazione: - __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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