AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.131
Data decisione, Autorità: 12.03.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00131
Lugano 12 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 1 ottobre 1997 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato che approva una variante del PR di __________ (posteggio pubblico sul mapp. n. __________)
visto la risposta del 23 ottobre 1997 del Consiglio di Stato e 22 dicembre 1997 del Municipio di __________,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
a. Il PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato il 7 agosto 1990, prevedeva la creazione di un parcheggio sul mapp. __________. Il relativo vincolo AP fu avversato dal proprietario presso il Consiglio di Stato e quindi dinanzi al TPT. Nel frattempo il Municipio aveva intrapreso lo studio di una variante che trasferiva il posteggio sul mapp. __________di proprietà di __________ __________. Tale variante é stata adottata dall’Assemblea comunale il 27 luglio 1995 e approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 6 agosto 1996.
b. IL 25 ottobre 1996 il qui ricorrente ha introdotto un istanza di restituzione dei termini di ricorso per il fatto che l’adozione della contestata variante non gli sarebbe stata comunicata a titolo personale. La vertenza é stata definitivamente decisa dal TPT con sentenza del 28 aprile 1997, che ha annullato la decisione 18 dicembre 1996 e ritornato gli atti al Consiglio di Stato affinché decida nuovamente sull’approvazione della variante in contestazione.
c. Con risoluzione 9 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato l’approvazione della variante di PR che istituisce un vincolo di posteggio pubblico sulla part. n. __________. L’autorità governativa ritiene che dal profilo dell’adeguatezza e della fattibilità tecnico-finanziaria l’ubicazione prescelta sia di gran lunga più favorevole di quella precedentemente proposta (sul vicino f.n. __________) o di altre ipotesi prese in considerazione nella fase di studio (ad. esempio sui fondi n. __________,__________o __________, posti più a monte).
d. Dissentendo da tale decisione __________ __________ é insorto dinanzi al TPT, chiedendone l’annullamento.
A sostegno delle sue argomentazioni invoca l’assenza di un qualsiasi interesse pubblico alla realizzazione dell’opera sul suo fondo rispetto alla precedente proposta che lo prevedeva sul f.n. __________. Egli fa inoltre notare che, a differenza di quest’ultimo, sul f.n. __________sorge la sua casa di abitazione, che verrebbe gravemente deturpata dall’opera, con conseguente notevole deprezzamento di tutta la proprietà.
e. Nelle rispettive osservazioni Municipio di __________ e Consiglio di Stato chiedono la reiezione del ricorso richiamandosi alle considerazioni già esposte in prima istanza.
f. In data 12 febbraio 1998 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Il proprietario di quest’ultimo sedime contesta tuttavia l’opportunità di una simile variante; a suo dire, il vincolo non soddisfa il requisito di pubblico interesse, non essendo sufficientemente dimostrata la necessità di disporre di parcheggi in quella zona; egli sostiene inoltre che la realizzazione degli otto posteggi comporterebbe un danno sproporzionato alla sua proprietà, alla quale verrebbe sottratta un’area pregiata.
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
Tenuto conto della relativa frammentazione dell’abitato e della presenza di più nuclei, il PR ha previsto una razionale distribuzione di posteggi su tutto il territorio comunale. Invece di concentrare tutte le disponibilità in un unico grande parcheggio, si é intelligentemente optato per una serie (9 per l’esattezza) di piccole strutture, più vicine ai nuclei abitati (e quindi potenzialmente più utili), e meno problematiche dal profilo dell’inserimento nel paesaggio.
Alla luce di queste considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
Il ricorrente nega l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa censura non può però essere seguita.
L’area scelta per l’infrastruttura, a ridosso del già citato nucleo di “__________ __________ __________ “, si presta in modo particolare alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti e i visitatori di questa zona; questa ubicazione ha il vantaggio di essere facilmente accessibile e vicina alle abitazioni (é infatti noto che un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe utilizzata dai potenziali fruitori). La morfologia pianeggiante del terreno dell’insorgente, separato dalla strada solamente da un basso muretto e situato alla stesso livello del campo stradale, nonché la disposizione stessa degli otto posteggi (obliqui) permette di limitare al massimo lo spreco di terreno e il dispendio di finanze pubbliche. La precedente proposta pianificatoria, che prevedeva il posteggio sul vicino fondo n. __________, non era invece altrettanto felice; questo terreno, occupato ora da un vigneto, risulta infatti infossato di qualche metro rispetto al campo stradale. La realizzazione dei posteggi risultava pertanto notevolmente più cara, vista la necessità di costruire dei muri di sostegno e la relativa ripiena; la presenza di questi muri sarebbe risultata dubbia anche dal profilo estetico e urbanistico.
Né può essere negata la proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che ne deriva al privato.
Si osserva infatti che l’area gravata dal vincolo é tutto sommato modesta (ca. 125 mq) rispetto all’estensione del fondo, sorge nella zona più discosta dall’abitazione del ricorrente e non incide in modo decisivo sulle capacità edificatorie del fondo. Come spesso accade in casi analoghi, il Comune potrebbe inoltre concedere al proprietario, a determinate condizioni, la facoltà di computare negli indici edificatori anche la superficie sottratta per la realizzazione del vincolo AP.
Il pur comprensibile sacrificio che ne deriva al proprietario deve, nella presente fattispecie, cedere il passo al preminente interesse pubblico volto alla realizzazione del posteggio pubblico su parte del suo fondo.
Per i predetti motivi si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame rispetta il principio della proporzionalità; la soluzione consacrata dal PR, pur non essendo l’unica possibile (il ricorrente propone infatti altre ubicazioni per il posteggio), appare senz’altro logica e sostenibile, e merita conferma anche in questa sede.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
Intimazione: - Avv. __________. __________. __________, __________, per il ricorrente;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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