AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.94
Data decisione, Autorità: 23.12.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00094
Lugano 23 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 19 agosto 1997 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________
contro
la decisione del 25 giugno 1997 di approvazione del Piano Regolatore di __________ __________ e del Piano Particolareggiato “__________ ”;
viste le osservazioni del 3 novembre 1997 del Comune e la risposta del 16 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il signor __________ __________ è proprietario della particella 628 sita nel Comune di __________ __________n.
b. Nella seduta del 30 giugno 1995 l’assemblea comunale ha adottato il Piano Regolatore.
c. In data 2 ottobre 1995 il signor __________ ha presentato ricorso contro l’azzonamento previsto per il suo particellare, censurando la mancata attribuzione di quest’ultimo alla contigua “zona di completazione del nucleo”(ZCN).
d. Con risoluzione del 25 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR respingendo l’impugnativa presentata dal ricorrente.
e. Dissentendo da tale decisione il signor __________ è nuovamente insorto in data 19 agosto 1997 dinanzi a questo Tribunale riproponendo la censura già sollevata in prima istanza. Con osservazioni del 3 novembre 1997 al ricorso, il Municipio di __________ __________ propone l’accoglimento dell’impugnativa ritenuto come la prevista realizzazione di una discarica sul mappale no. __________adiacente separi di fatto la particella no. __________del ricorrente dall’area di protezione della natura. Il Governo propone percontro, con risposta del 16 settembre 1997, la reiezione dell’impugnativa.
f. In data 24 marzo 1998 è stato esperito un sopralluogo all’occasione del quale il Municipio comunicava a questo Tribunale che c’era l’intenzione di apportare una variante che prevedesse l’inclusione della parte non boschiva del fondo in questione in zona edificabile ZCN.
g. Con scritto 2 novembre 1998 il Municipio di __________ __________ comunicava a questo Tribunale che in data 24 giugno 1998 l’Assemblea comunale aveva accettato la variante di PR che prevedeva l’inclusione della parte non boschiva del fondo del ricorrente in zona edificabile. Preso atto di ciò con lettera del 17 novembre 1998, il legale del ricorrente, in nome e per conto di quest’ultimo, dichiarava di ritirare il ricorso, con protesta di ripetibili, visto e considerato come le richieste ricorsuali erano state integralmente accolte.
considerato
in diritto
Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico.
A norma dell’art. 31 LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.
Soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza).
Soccombente in concreto è il Municipio, il quale a seguito dell’impugnativa del ricorrente ha modificato l’azzonamento del mappale in questione.
Venuto così meno l’oggetto della vertenza, questa va stralciata, con obbligo a carico del Comune di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da avvocato.
Nel caso presente, considerata la non particolare difficoltà della fattispecie e tenuto conto del tempo occorrente per l’elaborazione degli allegati nonché per la partecipazione alle due udienze e per altri minori incombenti, riteniamo, in applicazione dei combinati disposti degli articoli 8, 10 e 26 TOA, che le ripetibili possano ragionevolmente essere fissate
in fr. 600.-.
Per questi motivi,
decreta
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr. 600.-- di ripetibili al ricorrente.
Intimazione a : - Avv. __________ __________, __________
Municipio di __________ __________
Consiglio di Stato, __________
Sezione pianificazione urbanistica,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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