AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.92
Data decisione, Autorità: 29.09.1997, TPT
Incarto n. 90.97.00092
Lugano 29 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 19 maggio 1997 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione 12 marzo 1997 del Consiglio di Stato che approva il PR del Comune di __________
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ é proprietaria della part. n. __________RFD di __________. Con ricorso 13 maggio 1997 ella chiede un ampliamento della zona edificabile R2 su parte del suo fondo (ca. 5000 mq), al momento escluso dalla zona edificabile.
c o n s i d e r a t o
in diritto
1.1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva della ricorrente non fa’ difetto. Per quanto attiene alla tempestività, si osserva invece che i termini per interporre ricorso sono ampiamente scaduti. La decisione impugnata é infatti stata intimata il 17 marzo 1997; il termine ricorsuale, tenuto conto delle ferie pasquali di cui all’art. 13 LPamm, scadeva pertanto il 2 maggio 1997. L’insorgente ha però inoltrato il suo gravame solo il 13 maggio successivo, per cui lo stesso deve essere considerato intempestivo.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é irricevibile giacché tardivo.
La ricorrente é condannata al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 200.-- (duecento).
Intimazione: - __________ __________, __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster