AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.91
Data decisione, Autorità: 01.04.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00089
Lugano 31 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 25 luglio 1997 di
arch. __________ __________, __________,
contro
la risoluzione no. __________ del 25 giugno 1997 del Consiglio di Stato relativa all’approvazione del Piano Regolatore del Comune di __________ __________ e del Piano Particolareggiato “__________ ”;
Viste le osservazioni 3 novembre 1997 del comune di __________ __________ e la risposta del 16 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il signor __________ __________ è proprietario del mappale no. __________sito nel Comune di __________ __________.
b. Nella seduta del 30 giugno 1995 l’assemblea comunale di __________ __________ ha adottato il progetto di PR, comprensivo del Piano particolareggiato in località “__________a”, così come presentato con messaggio municipale no. __________.
c. In data 2 ottobre 1995 il signor __________ __________ ha inoltrato ricorso contro i contenuti del PR, censurando la prevista creazione della zona edificabile d’interesse comunale (ZEIC), nella quale il suo fondo risulta parzialmente inserito, rispettivamente la relativa concessione di dissodamento concernente anche il suo mappale, come pure la prevista realizzazione di posteggi per la zona ZEIC nei pressi della sua proprietà.
d. Con decisione 25 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ __________ e il Piano Particolareggiato “__________a” e respinto il ricorso del signor __________. Al riguardo di questa impugnativa il Governo ha in particolare rilevato che, valutate le esigenze di __________ __________, la creazione della contestata ZEIC e quindi del Piano Particolareggiato “__________a” di cui essa fa parte, appare fondata e di interesse pubblico, ciò che giustifica di conseguenza il rilascio del lamentato permesso di dissodamento per la zona.
e. Dissentendo da tale decisione, il signor __________ __________ è insorto nuovamente dinanzi a questo Tribunale, ribadendo in pratica le medesime argomentazioni già sviluppate nel ricorso di prima istanza.
f. Nelle osservazioni al ricorso sia il Comune che il Consiglio di Stato postulano la reiezione del gravame, ribadendo quanto già formulato in prima istanza.
g. In data 24 marzo 1998 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio all’occasione del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
4.1 La creazione di una zona di questo tipo è senz’altro sorretta da una valida base legale. Infatti giusta gli art. 85 e seguenti della LALPT, quando sia imposto dalla necessità di realizzare gli obiettivi di sviluppo demografico, sociale e economico, il comune può creare zone edificabili d’interesse comunale riservate alla residenza primaria.
4.2 Per ciò che concerne l’interesse pubblico per questo tipo d’azzonamento va rilevato quanto segue. Come detto lo scopo di zone edificabili d’interesse comunale é essenzialmente quello di far fronte alla necessità di uno sviluppo demografico ed economico del comune, favorendo l’insediamento di persone. Nel caso in esame dagli atti dell’incarto risulta che lo scopo d’istituire una zona ZEIC in concreto è appunto quello di poter mantenere ed aumentare la popolazione con un’offerta di posti di lavoro attrattivi soprattutto nel settore turistico e nel primario, garantendo al contempo il rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali (cfr. relazione tecnico-economica, pag. 12). Infatti malgrado l’anemia demografica conseguente al costante processo di spopolamento in atto già dal secolo scorso, __________ __________ presenta oggi come oggi nuove possibilità di sviluppo sia turistico che residenziale, grazie anche al potenziamento degli impianti sciistici della __________ degli anni ‘70 e ‘80. Tuttavia le possibilità insediative di questo comune sono sempre risultate fortemente limitate soprattutto a causa di fattori naturali, come la presenza di zone valangarie a monte, la presenza del fiume a valle, rispettivamente del bosco verso est (cfr. Rapporto di pianificazione del PPG, pag. 2). In questo contesto risulta quindi comprensibile e di sicuro interesse pubblico la creazione di una zona edificabile d’interesse comunale, ubicata in un’area fuori pericolo, capace di garantire la possibilità di alloggio a giovani famiglie che operano in loco e al contempo in grado di completare l’offerta turistica garantendo un minimo di servizi pubblici e privati. Non c’è dubbio quindi che il requisito del pubblico interesse è in concreto dato.
4.3 Per quel che riguarda infine il principio della proporzionalità, questo Tribunale ritiene che la misura prevista è sicuramente idonea ed adeguata al raggiungimento dello scopo d’interesse pubblico prefisso. Come risulta dall’incarto la scelta dell’ubicazione di questo tipo di zona, ovvero ad est del nucleo e attorno alla casa comunale, è frutto di uno studio approfondito basato su precisi criteri. Da un lato trattasi di una zona sicura dalle valanghe (in effetti il villaggio di __________ __________ si è sviluppato in questa direzione proprio a seguito delle varie catastrofi naturali registrate in passato) e dall’altro lato risulta abbastanza nascosta rispetto al nucleo (ciò che permette di limitare al minimo i conflitti paesaggistici, aspetto molto importante ritenuto che il villaggio di __________ __________ è stato registrato nell’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) come insediamento d’importanza nazionale, vedi pag. 11 decisione impugnata) ed infine in quanto tocca un’area che presenta il minor numero di piante da abbattere. Qualsiasi altra ubicazione non sarebbe di conseguenza così appropriata.
La scelta pianificatoria all’esame risulta quindi pure rispettosa del principio della proporzionalità.
4.4 In merito alla censura relativa alla scelta di destinare parte della part. no 643 del ricorrente come parcheggio al servizio della futura zona ZEIC, va rilevato che essendo questo mappale l’unico a diretto contatto con la strada di servizio esistente, questo tipo di destinazione appare senz’altro coerente ed adeguato. Del resto il disturbo che ne può derivare per il ricorrente è minimo, ritenuto che attualmente sull’area in questione già sussistono dei posteggi di proprietà del ricorrente medesimo, la cui esistenza, come risulta dagli atti, è stata garantita anche per il futuro.
Per le pregresse considerazioni va pertanto concluso che la contestata limitazione della proprietà privata appare in concreto legittima e quindi da tutelare.
Il ricorrente censura la concessione di dissodamento per il suo mappale rilasciata al Comune dall’autorità forestale senza il suo consenso. Al proposito risulta dall’incarto che la procedura di dissodamento a cui si riferisce l’insorgente si è conclusa con la crescita in giudicato della risoluzione no. del 5 marzo 1997 del Consiglio di Stato dove si accoglieva la richiesta del Comune di __________ __________ di dissodare 3990 mq di bosco per la realizzazione del Piano particolareggiato “ ” e quindi della ZEIC. Il dissodamento in questione è stato concesso al Comune unicamente per la realizzazione della ZEIC e giusta il disposto di cui all’art. 12 della Legge federale sulle foreste che subordina a un permesso di dissodamento l’inclusione di foreste in una zona d’utilizzazione. Ritenuto che nessuna opposizione durante il periodo di consultazione di cui all’art. 5 dell’OFo, rispettivamente nessun ricorso contro la decisone finale è stato inoltrato dal qui ricorrente, altro non si può concludere che la contestazione in merito ora sollevata è improponibile. Anche su questo punto l’insorgente non può quindi venir seguito.
Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.--.
Intimazione: - __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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