AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.88
Data decisione, Autorità: 21.01.1999, TPT
Incarto n. 90.97.00088
Lugano 21 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 11 luglio 1997 di
di __________, __________,
contro
l’istituzione di una zona di pianificazione in località __________ di __________ e __________ decisa dal Comune di __________ e pubblicata sul FU no. __________ del ..1997,
vista la risposta della Divisione della pianificazione territoriale del 24 luglio 1997, rispettivamente le osservazione del 14 agosto 1997 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il PR di __________ risale al luglio 1985. Attualmente è in corso la revisione generale del PR, essendo il Comune di __________ membro del Consorzio per il Piano Regolatore dei comuni del __________.
b. Gli studi concernenti la revisione del PR hanno evidenziato la necessità di dover rivalutare attentamente le scelte pianificatorie in vigore dal 12.7.1985. In particolare è risultato opportuno esaminare attentamente l’esigenza o meno di mantenere in zona edificabile i comparti siti in località __________ e __________, considerati i nuovi obiettivi pianificatori del Comune, rispettivamente le necessarie opere di urbanizzazione, troppo onerose per le possibilità finanziarie del Comune.
c. Al proposito il Comune di __________ ha deciso in data 14 aprile 1997 di istituire sui suddetti comparti delle zone edificabili AN2 a __________ e __________, istituendo su di esse delle zone di pianificazione giusta l’art. 58 e segg. della LALPT.
d. Con osservazioni del 18 aprile 1997, il Dipartimento del territorio ha ritenuto le previste zone di pianificazione coerenti con la particolare situazione del Comune e ha quindi autorizzato la loro pubblicazione ai sensi dell’art. 61 LALPT, avvenuta presso la cancelleria comunale dal 28 maggio al 29 maggio 1997.
e. Contro l’adozione di queste zone di pianificazione, è insorto, in data 11 luglio 1997, davanti a questo Tribunale il Patriziato di __________, proprietario di alcuni fondi siti nei comparti interessati, chiedendone la cancellazione. Esso rileva di aver proceduto al frazionamento di terreni siti in loco allo scopo di procedere alla vendita per l’edificazione. Evidenzia inoltre come gran parte delle spese di urbanizzazione sarebbero comunque a carico dei privati sottoforma di pagamento di contributi e non a carico dell’ente pubblico.
f. Sia il Dipartimento, con risposta del 24 luglio 1997 che il Comune, con osservazioni del 14 agosto 1997, chiedono la reiezione dell’impugnativa.
in diritto
Giusta l’art. 64 cpv. 2 LALPT è legittimato a ricorrere chi dimostra un interesse degno di protezione e, nel caso della zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato, anche il comune.
Non è dunque ammessa l’actio popularis. Il ricorrente dev’essere toccato dalla decisione più di qualsiasi altro cittadino e trovarsi in un rapporto particolarmente stretto con l’oggetto del litigio, in quanto portatore di un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228).
Non v’è dubbio che il ricorrente, che risulta proprietario di fondi assoggettati alla zona di pianificazione, adempie ai requisiti surriferiti ed è quindi legittimato a ricorrere.
Il ricorso è dunque ricevibili.
Sempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati.
La zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).
Il diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale.
La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza.
In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).
Ma la zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La costituzionalità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano l’azione. Giova qui ricordare che secondo la giurisprudenza federale la limitazione della proprietà posta in essere da una zona di pianificazione è compatibile con la garanzia sancita dall’art. 22ter Cost. solo se ha una base legale, è sorretta da interesse pubblico e ossequia il principio di proporzionalità. La restrizione non deve peraltro intaccare l’essenza stessa della proprietà in quanto istituto ed essere seguita da piena indennità se equivale a espropriazione (DTF 113 Ia 362 seg., consid. 2).
Nel procedere a questa verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79 consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati (DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”.
Solo importa in questo contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito, della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).
L’interesse pubblico a una misura di protezione di questo genere va ricercato in concreto nel fatto che essendo in atto la revisione del PR, il Municipio ritiene utile verificare l’opportunità o meno di mantenere i comparti di __________ e __________ in zona edificabile così come previsti nel PR del 1985. Allora infatti, forse sull’onda dello sviluppo edilizio della residenza secondaria degli anni 80’, si erano istituite due nuove zone edificabili lungo la strada tra __________ ed __________, senza che le stesse presentassero un legame organico e funzionale con il paese esistente. Ora, ritenuto come i nuovi intendimenti pianificatori del Comune di __________ sono volti al recupero e alla rivalorizzazione del tessuto edilizio originale, la creazione di nuovi edifici nelle immediate vicinanze del nucleo storico, potrebbe non inserirsi nel paesaggio e creare dei problemi estetico-urbanistici non indifferenti. Da qui la necessità di analizzare e di valutare l'opportunità di mantenere queste zone e questo non solo dal profilo paesaggistico , ma anche dal profilo economico-finanziario, ritenuta la necessità di una loro completa urbanizzazione. A mente di questo Tribunale è in questo contesto che va visto l’interesse pubblico all'istituzione delle zone di pianificazione in discussione nell'intento di salvaguardare il substrato tradizionale da interventi che mal s’inseriscono nel contesto rurale e quindi di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative edilizie che potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo lo svolgimento, il tutto magari con costi non sopportabili per il Comune medesimo. L’istituzione di una zona di pianificazione in concreto corrisponde quindi ad un incontestabile interesse pubblico.
La misura prevista è inoltre senz’altro idonea e necessaria al raggiungimento dello scopo previsto ed è peraltro proporzionata al sacrificio imposto ai proprietari dei fondi toccati, che del resto prima d’ora non hanno mai manifestato la volontà di procedere all’edificazione, pur essendo essa possibile già dal 1985. Questa misura non può quindi costituire un grosso sacrificio.
La misura pianificatoria all'esame risulta quindi sorretta da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettoso del principio di proporzionalità.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 300.--.
Intimazione: - Patriziato di __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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