AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.31
Data decisione, Autorità: 10.10.1997, TPT
Incarto n. 90.97.00031
Lugano 10 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 25 aprile 1997 di
__________ ed __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 26 marzo 1997 (n. __________) del Consiglio di Stato che approva alcune proposte di zona artigianale-commerciale-amministativa, di zona residenziale, di piano particolareggiato e dell’art. 49 NAPR di
viste le osservazioni 10 luglio 1997 del Consiglio di Stato e 18 luglio 1997 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ e __________ __________ sono comproprietari della part. n. __________RFD di __________. Il fondo é situato direttamente sulle rive del lago , sotto la strada cantonale __________ -, nella località di __________ __________e.
b. Nella sua seduta del 12 giugno 1995 il Consiglio comunale di __________ ha approvato il nuovo PR. Questo istituiva nella ristretta fascia a lago in località __________ __________ una speciale zona di mantenimento degli insediamenti (__________), intesa a preservare le costruzioni esistenti ed a permettere, a determinate condizioni, l‘edificazione delle parcelle ancora libere (cfr. art. 51 cpv. 1 NAPR).
c. Con decisione del 3 luglio 1996 (n. 4) il Consiglio di Stato ha modificato d’ufficio la denominazione del comparto da “zona di mantenimento degli insediamenti a lago- ” a “zona residenziale a lago-__________ ”, trasformandola in pratica in zona edificabile ordinaria ai sensi dell’art. 15 LPT. La delimitazione della zona é invece stata corretta nel senso di escludervi la part. n. __________, considerata marginale e inadatta all’edificazione per ragioni d’ordine paesaggistico e naturalistico. Nel rispetto del diritto di essere sentiti, prima di pronunciarsi definitivamente, il Governo ha intimato questa decisione ai sigg. __________, impartendo loro un termine di 60 giorni per l’inoltro di eventuali osserva-zioni.
d. Nel termine indicato non sono pervenute osservazioni né da parte dei proprietari del fondo, né da parte del Comune. Con decisione 26 marzo 1997 (n. ) il Consiglio di Stato ha quindi decretato, come preannunciato, lo stralcio del fondo n. __________ dalla zona residenziale a lago-, rimandando nel merito alle considerazioni espresse nella precedente risoluzione n. __________.
e. Dissentendo da tale decisione i sigg. __________ sono insorti dinanzi al TPT, chiedendone l’annullamento e l’attribuzione del fondo n. __________alla zona residenziale __________.
A sostegno della loro impugnativa osservano che l’esclusione dalla zona edificabile non é, in concreto, giustificata da nessun interesse pubblico preponderante e viola l’autonomia comunale in materia pianificatoria. Dal profilo procedurale, lamentano l’inconsistenza delle motivazioni addotte dal CdS a suffragio dello stralcio e l’arbitrario rinvio alle considerazioni espresse in una precedente risoluzione (n. __________), da loro nemmeno ricevuta.
f. Nelle sue osservazioni il Municipio di __________ si astiene dal prendere posizione, rimettendosi al giudizio del TPT.
Da parte sua il Consiglio di Stato ritiene di aver adottato la corretta procedura permettendo ai proprietari interessati di pronunciarsi prima di adottare definitivamente la modifica d’ufficio preannunciata nella decisione n. __________.
g. In data 24 settembre 1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
Criticato é in particolare il fatto che il CdS nella decisone impugnata (n. __________) abbia, preso atto delle mancanti osservazioni di proprietari e Comune, deciso l’esclusione del fondo n. __________dalla zona edificabile senza particolari motivazioni, rinviando per le spiegazioni in merito alle considerazioni espresse nella precedente risoluzione n. __________del 3 luglio 1996.
2.1. Le numerose critiche, di natura perlopiù formale, espresse dall’insorgente nei confronti della procedura adottata in concreto dal CdS non meritano accoglimento.
Va in primo luogo osservato che, contrariamente agli assunti ricorsuali, la risoluzione n. __________, che preannunciava lo stralcio del mapp. n. __________dalla zona edificabile e impartiva un termine di 60 giorni ai proprietari per l’inoltro di eventuali osservazioni, é stata regolarmente intimata ai sigg. __________ al loro recapito di __________ (cfr. pto. __________ della risoluzione n. __________). La stessa é inoltre stata regolarmente pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale.
Non si può quindi validamente sostenere che la natura e le motivazioni della decisione presa dal Consiglio di Stato fossero sconosciute agli insorgenti. Il modo di agire dell’autorità governativa é d’altronde conforme a quanto richiesto dall’art. 4 CF, ed in particolare alla tutela del diritto di essere sentiti. Anzi, la prassi é esplicitamente adottata per evitare l’insorgere di eventuali contestazioni di questo genere da parte dei proprietari interessati dalle modifiche d’ufficio. Ricordiamo d’altronde che l'art. 4 Cost conferisce agli amministrati il diritto di essere sentiti prima che l'autorità assuma una decisione propria a ledere la loro posizione giuridica: é quello che ha fatto il CdS nella presente fattispecie.
Ma anche qualora, per ragioni sconosciute, la decisione n. __________non fosse pervenuta ai destinatari (come sostengono nel loro gravame), non vi sarebbero gli estremi di una violazione del diritto di essere sentito tale da imporre il rifacimento integrale della procedura.
La giurisprudenza ammette infatti che un simile vizio possa essere sanato se il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’autorità di ricorso in grado di esaminare liberamente tutte le questioni che avrebbero potuto essere sottoposte all’autorità inferiore se questa avesse sentito la parte; in altri termini se sui punti essenziali per il giudizio l’autorità di ricorso ha lo stesso potere cognitivo dell’autorità inferiore (DTF 118 Ib 11 consid. 4, 117 Ib 87 consid. 4, 114 Ia 314, 110 Ia 82, 105 Ib 174).
Così in concreto. I ricorrenti hanno potuto proporre in questa sede tutte le loro censure e sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione.
E' censurato il mancato interesse pubblico della misura pianificatoria, la violazione del diritto e in particolare della costituzione federale; il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, ecc., temi tutti inerenti al diritto e dunque rientranti nel suo potere cognitivo (art. 38 cpv. 2 LALPT). Peraltro, in presenza di modifiche d’ufficio il TPT, giudica quale unica istanza e deve dunque effettuare, a norma dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT, un riesame completo della fattispecie: deve cioè giudicare con piena cognizione, compreso il sindacato d’opportunità. Se violazione del diritto di essere sentito v’è stata (ma, come già detto, questa eventualità non é verosimile nella fattispecie), al vizio è semmai stato posto rimedio in questa sede, garantendo al ricorrente il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali, in particolare l’assunzione in contraddittorio delle prove ritenute necessarie. Inutile, in questo contesto, anche il richiamo dell’art. 6 CEDU; in realtà questa disposizione non esige altro che il controllo giudiziale della vertenza da parte di un tribunale dotato di pieno potere di esame del fatto e del diritto; non é richiesto invece il sindacato d’opportunità.
2.2. Il ricorrente si duole inoltre che la decisione impugnata non sia stata correttamente e sufficientemente motivata.
Il dovere di motivare la decisione deriva anch’esso dall'art. 4 Cost, che non pone eccessive esigenze. L’autorità giudicante non è tenuta a prendere posizione su tutti i motivi di fatto o di diritto addotti dal ricorrente, ma può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (DTF 112 Ia 110). Basta che l'interessato possa chiaramente rendersi conto della portata della decisione e impugnarla in piena conoscenza di causa (DTF 117 Ib 86,114 Ia 242, 112 Ia 109 consid. 2b, con rif.). L’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, nel prescrivere che ogni decisione sia motivata e che lo sia nella forma scritta, non pone esigenze più rigorose.
In concreto le motivazioni alla base della decisione governativa sono state espresse con dovizia di particolari al considerando n. __________della risoluzione n. __________del 3 luglio 1996. Questa decisione, come detto, é stata trasmessa ai proprietari del fondo n. __________per conoscenza, munita dell’indicazione di un termine per l’inoltro di eventuali osservazioni.
Nella sua successiva risoluzione n. __________del 26 marzo 1997, il CdS, ritenuto di aver già esposto le proprie motivazioni e constatata l’assenza di nuovi fatti che avrebbero potuto influenzare la decisione formale, ha giustamente ritenuto (se non altro per economia processuale) di poter decretare l’esclusione del fondo in oggetto dalla zona edificabile senza ulteriori considerazioni se non lo specifico rinvio alla dettagliata esposizione contenuta nella precedente risoluzione. In simili evenienze la povertà (reale) della motivazione governativa non poteva costituire un impedimento maggiore alla comprensione delle ragioni di fondo della decisione impugnata e della sua portata; ammesso (ma non concesso) che gli insorgenti non abbiano ricevuto la risoluzione n. __________, avrebbero potuto (e dovuto) procurarsene una copia al momento dell’emanazione della successiva ris. n. __________.
E’ quindi a torto che i ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver tratto dal loro silenzio (e da quello del Municipio) la convinzione che fossero consenzienti allo stralcio del mappale di loro proprietà dalla zona edificabile e di aver liquidato, per questo motivo, la questione in poche, laconiche righe.
Anche questa censura non può essere accolta.
Nel merito gli insorgenti contestano l’esclusione del f.n. __________ dalla zona residenziale a lago-__________ prevista sulla riva del __________ nella località di __________ __________. A loro dire il sedime é del tutto simile, per ubicazione e conformazione, a quelli vicini inseriti nella __________ e non merita quindi un trattamento differenziato.
A norma dell'art. 15 LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
Si consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
4.1. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
4.2 Per stabilire se un terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg. consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
4.3 Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
La risoluzione impugnata non fornisce nuovi dati al proposito; per il calcolo della contenibilità ci si deve rifare a quelli contenuti nella risoluzione di approvazione del nuovo PR del 3 luglio 1996 (n. __________).
Dal rapporto di pianificazione (tabelle a p. 11 e 12) si evince che la contenibilità teorica del nuovo PR indica quale limite 7.516 unità insediative, di cui 4173 abitanti, 2072 posti-lavoro e 1271 posti-turismo. Ciò equivale ad una riserva di 2124 unità abitative, dal momento che la popolazione residente a fine 1994 era di 2049 abitanti (Annuario statistico ticinese, ed. 1995), corrispondente, nei 10-15 anni di cui all’art. 15 LPT, ad un possibile raddoppio della popolazione rispetto a quella attuale. Medesimo discorso vale per le unità insediative (termine che comprende oltre agli abitanti anche i posti-lavoro e i posti-turismo) : attualmente stimate in 3.675, dispongono di una riserva teorica di ben 3.841 unità.
Ora, l’evoluzione demografica negli ultimi anni rende tuttavia altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. Gli abitanti del comune sono infatti passati da 1.646 nel 1980 a 2.017 nel 1990 e a 2.049 a fine 1994 (cfr. Annuario statistico ticinese, ed. 1995). Nello scorso decennio l’aumento risulta pertanto del 22% (1,9% annuo); se si considerano i dati sino al 1994, l’aumento medio negli ultimi 4 anni non raggiunge però che lo 0,4%. Il Rapporto di pianificazione stesso, laddove confronta i dati demografici attuali e futuri con la contenibilità teorica del PR, prevede per i prossimi 10-15 anni uno sviluppo massimo della popolazione residente sino a 2445 abitanti (p. 9) e a 4600 unità insediative. A quel punto rimarrebbe pur sempre un’ampia riserva di 1600 abitanti e 2916 unità insediative prima di raggiungere la piena contenibilità di PR.
In tale evenienza, l’aggiunta di ulteriori zone edificabili a quelle già previste dal piano porterebbe a un sovradimensionamento complessivo delle zone edificabili di PR. Ciò non risponde ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e, nel contempo, è contrario al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15 anni).
Considerato quanto sopra, il Consiglio di Stato ha giustamente escluso il f.n. __________dalla zona edificabile. Ciò corrisponde alla costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di __________, IP. __________/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
Il fondo, inedificato, é occupato in parte da bosco, in parte da prato. Il lato ovest é costituito dal litorale, mentre a est é delimitato dalla strada cantonale; al di sopra di questa si estende una vasta area agricola e di rispetto paesaggistico. Sul lato meridionale si estende un o fin sulla riva. Solo a nord il fondo confina direttamente con la piccola zona residenziale-__________ (già zona di mantenimento __________).
Non si può quindi affermare che si tratti di un territorio già ampiamente edificato, che necessiti di una completazione del tessuto edilizio (“”). Va d’altronde sottolineato che l’istituzione stessa di questa zona residenziale-, limitata a sole 4-5 abitazioni , riveste carattere del tutto eccezionale; già si é detto che, di norma, tali piccole zone, staccate dagli abitati, non solo sono indesiderate ma addirittura contrarie al diritto federale (cfr. cons. 4.2.). Nel caso specifico l’unica finalità della zona __________ é quella di fornire un quadro pianificatoriamente coerente e ordinato ad una sostanza edilizia già presente, sorta probabilmente prima dell’entrata in vigore delle norme pianificatorie oggi conosciute. Non deve invece essere il pretesto per estendere ulteriormente l’edificazione, includendovi anche terreni liberi situati in posizione marginale come il mappale n. __________; tanto più se si considera il pregiato contesto paesaggistico e naturalistico nel quale é inserito.
A questo proposito si osserva che quella in esame risulta essere una delle poche zone allo stato naturale ancora presenti lungo la riva del __________ in territorio di __________, caratterizzata dalla presenza di una rigogliosa vegetazione ripuale (arbusti, canneti). Come ricordato dal CdS, queste superfici sono alquanto rare lungo le rive dei laghi ticinesi, dal momento che le proprietà private e le costruzioni hanno occupato, negli scorsi decenni, gran parte degli spazi disponibili. La speculazione fondiaria degli anni ‘60 e ‘70, ed una politica allora piuttosto miope da parte dell’ente pubblico, hanno gravemente compromesso il carattere originario delle rive in quasi tutti i comuni ticinesi, sia sul __________ sia sul __________.
Ora, misure pianificatorie che limitano l’edificabilità dei terreni situati direttamente a lago rivestono non solo un chiaro e sentito interesse pubblico, che prevale su quello del privato teso all’edificazione di queste superfici, ma contribuiscono anche a concretizzare il principio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c. LPT, che impone alle autorità incaricate di compiti pianificatori di adattare i loro piani d'utilizzazione per tener libere le rive dei laghi.
Le censure ricorsuali non possono pertanto essere accolte nemmeno su questo punto.
A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non risulta infatti che la scelta dell’autorità cantonale di escludere il fondo dei ricorrenti dalla zona residenziale sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari. Al contrario, la diversa strutturazione edilizia (in particolare l’assenza di costruzioni) e la posizione marginale rispetto al comparto già edificato (non si tratta, come già detto, di uno spazio libero interstiziale) giustificano il diverso trattamento nei confronti degli altri fondi inclusi nella zona __________.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
Intimazione: - Avv. __________. __________, __________, per i ricorrenti.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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