AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.17
Data decisione, Autorità: 26.08.1997, TPT
Incarto n. 90.97.00017 90.97.00018
Lugano 26 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto i ricorsi 26 marzo 1997 di
1.__________ e __________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________,
__________, __________,
contro
la risoluzione 18 febbraio 1997 (n. __________) del Consiglio di Stato che approva alcune varianti al PR di __________
viste le osservazioni 10 aprile 1997 del Consiglio di Stato e 27 maggio 1997 del Municipio di __________,
preso atto delle osservazioni 28 luglio 1997 di __________ __________ __________, __________ (chiamato in causa)
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PR di __________ é stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 24 marzo 1992.
Nel merito l’autorità governativa, pur non opponendosi all’inserimento del mapp. n. __________ in località “__________ ” in zona edificabile R2, sospendeva l’approvazione di questo comparto e invitava il Comune di __________ a verificare l’opportunità di mantenere la parte geologicamente instabile del fondo in zona edificabile, nonché a presentare un’eventuale soluzione alternativa tramite una variante di PR.
b. Facendo seguito a questo invito, nella sua seduta del 15 febbraio 1996 l’Assemblea comunale di __________ ha deciso l’adozione di una variante che modifica il perimetro della zona edificabile nell’area retrostante il nucleo del villaggio. La parte occidentale del f.n. __________, geologicamente instabile, viene infatti esclusa dall’area edificabile e attribuita alla zona di protezione del paesaggio; per contro la zona edificabile viene estesa sui mapp. n. e __________ RFD (precedentemente in zona di protezione del paesaggio), situati più a est nella confinate località di “ ”. La variante aumenta inoltre le capacità edificatorie della zona, portandola da R2 a R3.
c. __________ e __________ __________, proprietari del f.n. RFD , situato immediatamente a valle della zona “ - ”, e __________ __________, cittadina di __________, hanno contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato. Secondo loro, la prospettata estensione dell’area edificabile non risulta suffragata dalle ipotesi di sviluppo del Comune di __________, devasterebbe una porzione particolarmente pregiata del territorio e recherebbe senz’altro danno all’immagine della “casa __________ ” (proprietà __________), definita quale monumento da proteggere ai sensi dell’art. 43 NAPR.
d. Con decisione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha nondimeno approvato le varianti al PR di __________ e respinto i ricorsi interposti.
L’autorità governativa giudica infatti che la modifica del perimetro della zona edificabile “__________ -__________ ” sia compatibile, in principio, con la protezione del paesaggio e la tutela dell’integrità della casa __________o. Anche le disposizioni dell’art. 52 NAPR, che regolano l’attività edilizia nella contestata zona, sono ritenute sufficienti per garantire un armoniosa integrazione delle costruzioni nel paesaggio, senza dover imporre delle soluzioni più incisive quali il piano di quartiere.
e. Dissentendo da tale decisione __________ __________ e i coniugi __________ sono insorti davanti al TPT chiedendone l’annullamento.
A sostegno delle loro domande hanno riproposto, in sostanza, le allegazioni del ricorso di primo grado.
f. Nelle rispettive osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di __________ auspicano la reiezione dell’impugnativa.
Quest’ultimo ha ribadito la validità dell’impostazione pianificatoria adottata, osservando che a causa dei ricorsi interposti contro l’attribuzione di zone edificabili, é stata sinora preclusa ogni possibilità edificatoria nel Comune.
g. In data 12 giugno 1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
h. Ritenuto che la decisione dei ricorsi in oggetto potrebbero modificare la destinazione pianificatoria dei fondi n. __________, __________e __________ RFD, il TPT ha disposto la chiamata in causa dei rispettivi proprietari. Entro il termine prefissato ha presentato le proprie osservazioni unicamente in proprietario del f.n. ___, __________ __________ __________; in esse postula la reiezione dei ricorsi osservando lo scarso valore agricolo del proprio fondo e l’opportunità di evitare disparità di trattamento. Non sono invece pervenute le osservazioni degli altri chiamati in causa, sigg. __________ e __________ __________ (f.n. __________).
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
Ciò premesso, i ricorsi, intimati nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, sono tempestivi. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Il PD, che vincola solo le autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali, di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). Il PD è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che definiscono il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza territoriale e da schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due ultime indicano come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PR è invece il classico strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso, giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art. 16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio, ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è lo strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
L’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
Si consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.1. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
5.2 Per stabilire se un terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg. consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3 Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
6.1. Negli atti accompagnanti la variante in contestazione non vi sono dati sulla contenibilità aggiornati; ci si deve quindi basare su quelli contenuti nella precedente risoluzione di approvazione del PR del 24 marzo 1992.
Dalla relazione tecnico-economica allora presentata si evince che la contenibilità teorica del nuovo PR indicava quale limite 285 unità insediative, di cui 160 abitanti, 35 posti-lavoro e 90 posti-turismo. Ora, a fine 1988 la popolazione residente risultava di soli 51 abitanti, i posti lavoro 17 e i posti turismo 45. L’ipotesi di sviluppo formulata per l’anno 2003 indicava 75 abitanti, 20 posti-lavoro e 65 posti-turismo. Commentando questi dati, il Consiglio di Stato rilevava come la disponibilità del PR andasse ben al di là delle prevedibili necessità per i prossimi 15 anni, e che la stessa ipotesi di sviluppo per l’anno 2003 presentata dalle autorità comunali risultasse troppo ottimistica e troppo legata a fattori esterni. Cionondimeno, in linea di principio, l’autorità governativa ha accettato il dimensionamento del piano, pur ricordando al Comune la necessità di introdurre alcuni correttivi per le residenze secondarie.
A cinque anni di distanza, la situazione non si é modificata più di quel tanto; al 31 dicembre 1994 la popolazione legale permanente di __________ ammontava a 53 abitanti (cfr. Annuario statistico ticinese, ed. 1995, pag. 85) con un modestissimo aumento di 2 unità rispetto al 1988. Una prospettiva più a lungo termine mostra che la popolazione del Comune, dopo essersi dimezzata tra il 1920 e il 1970, é da allora rimasta costante. Quanto alla contenibilità del PR, essa é probabilmente aumentata di qualche unità, dal momento che l’originaria zona R2 di “__________ ” (in pratica corrispondente al fondo n. __________RFD) é stata sostituita da una zona altrettanto vasta, ma con indici di edificabilità maggiori (un piano in più).
Se ne deduce che al momento attuale esiste una riserva di circa 100 unità abitative, corrispondente, nei 10-15 anni di cui all’art. 15 LPT, ad un possibile aumento del 200% della popolazione rispetto a quella attuale. Medesimo discorso vale per le unità insediative (termine che comprende oltre agli abitanti anche i posti-lavoro e i posti-turismo) : attualmente stimate in 115, dispongono di una riserva teorica di ben 170 unità.
Ora, pur ammettendo (come già ha fatto il Consiglio di Stato nella sua risoluzione del 24.3.1992) che la potenzialità insediativa nei nuclei di __________ e di __________ non venga sfruttata appieno, dai dati sopra riportati risulta chiaro che l’aggiunta di ulteriori zone edificabili a quelle già previste dal PR 1992 tramite l’inserimento dei f.n. __________e __________RFD nel comparto edificabile (e l’innalzamento dell’altezza massima degli edifici) porta a un palese sovradimensionamento delle zone edificabili rispetto alle ipotesi di sviluppo del comune. Ciò non risponde ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e, nel contempo, è contrario al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15 anni).
Considerato quanto sopra, il TPT non può approvare l’azzonamento proposto dalla variante; ciò corrisponde alla costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di __________, IP. 673/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
6.2. Anche il presupposto di una preesistente ampia edificazione, di cui all’art 15 lett. a LPT, non è in concreto adempiuto. Il comparto che si estende dal limite superiore del nucleo sino all’orlo del bosco risulta ancora libero da costruzioni. Il fatto che parte dei terreni in questione appaiono già urbanizzati (il fondo n. __________é, ad esempio, dotato di accesso) non può da solo comportare l’obbligo d’assegnazione alla zona edificabile.
Il principale é senz’altro quello legato alla protezione del paesaggio, aspetto peraltro sollevato con insistenza dagli insorgenti nei rispettivi allegati.
La Commissione delle bellezze naturali, dopo aver riconosciuto che la variante in oggetto ha avuto almeno il merito di stralciare dalla zona edificabile la parte di territorio che si affaccia sul fiume (parte ovest del f.n. ), ha rilevato nel suo preavviso del 5 dicembre 1996 le diverse problematiche poste dall’inserimento in zona edificabile del comparto di “ -__________ ”: sfruttamento irrazionale del suolo; negativa estensione della zona edificabile verso monte (a contatto con il bosco) e verso est (sui f.n. __________ e __, precedentemente assegnati ad una zona di protezione paesaggistica); mancanza di limiti precisi a valle (leggi linee di arretramento); dubbio inserimento degli edifici nel paesaggio; mancata previsione di un piano di quartiere che possa perlomeno attenuare l’impatto delle costruzioni in zona. La CBN concludeva il suo esame osservando che “le perplessità avute dalla commissione sia nell’esame preliminare che in quello definitivo del 1990 sono da ribadire. E’ ora difficile correggere gli errori di importanza contenuti già nel progetto preliminare di PR. Occorre ripetere che le zone edificabili non ancora occupate contenute nel PR appaiono di gran lunga quelle prioritariamente da occupare prima di intaccare il territorio oltre i limiti finora costruiti”.
Le risultanze del sopralluogo hanno confermato queste censure; l’area interessata dalla variante consta di alcuni terreni prativi, in parte già terrazzati, posti in posizione dominante sopra il nucleo del villaggio. Non può far dubbio che se l’interesse agricolo dei fondi in questione è limitato, potendo essi servire unicamente allo sfalcio e a un po’ di pastorizia, il loro valore paesaggistico è rilevante. Va qui sottolineata l’importanza che la loro esclusione dalla zona edificabile riveste ai fini di un armonioso assetto del comprensorio per il felice rapporto che si instaura tra la parte alta del nucleo, nel quale spicca proprio quale ultimo edificio la seicentesca “Casa __________, e la verde pendice collinare coi suoi prati e, più in alto, il bosco che le fa da cornice.
Inserirvi una serie di casette a 3 piani come quelle mostrate nel fotomontaggio non potrebbe che offendere, banalizzandolo, il paesaggio e incrementare perdipiù quella disseminazione insediativa che i PR dovrebbero evitare in ossequio ai principi fondamentali del diritto pianificatorio federale. Lo stesso Comune di __________, rispondendo ad un ricorso interposto conto il PR 1992 da uno dei chiamati in causa (proprietario del f.n. ), aveva affermato che l’inserimento della zona “ ” nell’area edificabile disturberebbe il paesaggio essendo ben visibile sopra le abitazioni del nucleo (e questo quando ancora si proponeva una zona R2). Per questo motivo d’altronde i fondi n. __________ e __________RF erano stati attribuiti ad una zona di protezione paesaggistica (e il f. n. __________anche alla zona di protezione forestale).
In simili evenienza, l’interesse dei proprietari a edificare i loro fondi non può, per quanto comprensibile, contrapporsi con successo all’interesse pubblico di preservare la funzione agricola e soprattutto paesaggistica del comprensorio. Interesse che integra quello di assicurare un corretto dimensionamento della zona edificabile.
Poiché il comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche va esente da spese e tasse di giustizia; dovrà invece corrispondere fr. 700.- di ripetibili ai ricorrenti __________ e __________ __________, assistiti da un avvocato.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono accolti. Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva la zona residenziale intensiva R3 di “__________ -__________ ”.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Il Comune verserà ai ricorrenti citati sub. pto. 8 fr. 700.- (settecento) a titolo di ripetibili.
Intimazione: - avv. __________. __________ __________, __________,
__________ __________, ____________________,
__________ __________, ____________________
-.__________ __________, ____________________
__________ __________ __________, __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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