AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.10
Data decisione, Autorità: 07.01.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00010 90.94.00318
Lugano 7 gennaio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visti i ricorsi 24 maggio 1994 e 25 febbraio 1997 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
le risoluzioni 3 maggio 1994 e 5 febbraio 1997 del Consiglio di Stato che approvano delle varianti di poco conto relative alla strada di quartiere in località “__________ __________ __________ -__________ __________ ” nel comune di __________ __________
viste le osservazioni 10 agosto 1994/9 aprile 1997 del Municipio di __________ __________ e le risposte 12 agosto 1994/16 maggio 1997 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ é proprietario di alcuni fondi nel territorio di __________ __________, tra i quali i n. e NMC, situati nella località di “ __________ __________ - __________ ”.
b. Il PR di __________ __________ é stato approvato dal Consiglio di Stato l’11 gennaio 1984. Esso prevedeva, in particolare, la costruzione di una strada di quartiere che dalla cantonale __________ -__________ __________ raggiunge il piccolo nucleo di “__________ __________ __________ ”, attualmente sprovvisto di un congruo accesso veicolare. Questo vincolo non é stato oggetto di alcun ricorso alle istanze superiori.
c. Successivamente, la prevista strada di quartiere é stata oggetto di due varianti di poco conto ai sensi dell’art. 41 LALPT.
La prima, adottata dal Consiglio di Stato il 3 maggio 1994 contemplava alcune modifiche relative allo sbocco della stessa sulla cantonale, alla piazza di giro che si trova all’estremità e alla piazzola di scambio che incide sul fondo n. 44 RT. Impugnata tempestivamente da alcuni proprietari del luogo (fra i quali il sig. __________) dinanzi al TPT, il suo esame é stato sospeso in sede di sopralluogo del 20 febbraio 1995, dal momento che il Municipio in quell’occasione si era impegnato a studiare un’altra variante, più consona ai desideri espressi dagli insorgenti.
d. La seconda variante é stata adottata il 5 febbraio 1997; questa ha ulteriormente modificato l’imbocco sulla cantonale (spostandolo di ca. 1 metro più a valle e allontanandolo dall’abitazione sita sul f.n. __________) e ha ritoccato leggermente il perimetro della piazza di giro.
Dissentendo da questa decisione, __________ __________ é nuovamente insorto dinanzi al TPT, lamentandosi del fatto che anche questa soluzione, al pari della precedente, non terrebbe sufficientemente contro delle esigenze di salvaguardia delle sue proprietà. Egli proporne in particolare una modifica dell’imbocco sulla cantonale __________ -__________ in modo tale da allontanare il più possibile il tracciato dalla sua abitazione sul f.n. __________ NMC e contemporaneamente evitare la demolizione del portico sub. c del mapp. __________NMC, nonché il prolungamento a monte della strada di alcune decine di metri con creazione della piazza di giro a cavallo dei f.n. __________e __________RT (cfr. schizzi e planimetrie allegati al ricorso al CdS del 16 gennaio 1996).
e. Nelle rispettive osservazioni, Municipio di __________ __________ e Consiglio di Stato propugnano la reiezione dei ricorsi. Essi, dopo aver osservato che il vincolo di strada di quartiere a suo tempo previsto dal PR 1984 non era stato contestato da nessun cittadino, ritengono infatti che le modifiche apportate al progetto originario dalla variante di poco conto siano del tutto compatibili con gli interessi privati e soprattutto volte ad assicurare una maggior sicurezza del traffico (sbocco sulla cantonale) e un minor impatto ambientale (riduzione dell’altezza dei muri di sostegno in corrispondenza della piazza di giro).
f. In data 24 settembre 1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione il rappresentante del Consiglio di Stato si é impegnato a chiedere alla Divisione costruzioni, sezione progettazione strade, un preavviso circa la fattibilità della soluzione proposta dal Comune con variante 5 febbraio 1997 nonché il parere sulla soluzione alternativa proposta dal ricorrente.
g. La presa di posizione della Divisione costruzione é pervenuta a codesto Tribunale il 21 novembre 1997. In essa si precisa che il tracciato disegnato dalla variante in contestazione, ed in particolare l’imbocco sulla cantonale, costituisce la soluzione minima accettabile dal profilo della sicurezza stradale e delle norme costruttive; valuta invece negativamente la soluzione proposta dal sig. __________, giacché presenta dei raggi di curvatura non conformi alle prescrizioni.
h. Con scritto del 11 dicembre 1997, l’insorgente ha ribadito di voler mantenere i gravami pendenti innanzi al TPT, giudicando del tutto insufficienti le valutazioni fornite dalla Divisione delle costruzioni.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentati nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.
1.1. Per questioni di economia processuale il TPT statuirà con un unico giudizio sui due ricorsi interposti rispettivamente in data 24 maggio 1994 e 25 febbraio 1997, dal momento che contestano il medesimo provvedimento pianificatorio, ancorché oggetto di due varianti leggermente differenti. Nessuna delle parti al procedimento ha d’altronde sollevato obiezioni in merito ad un’eventuale riunione delle due procedure.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
3.1 Nel caso concreto il tratto di strada previsto ha quale scopo di collegare la strada cantonale con la parte bassa del nucleo di “__________ __________ __________ ” e i fondi, in parte già edificati, della sottostante località di “__________ __________ ”. Indipendentemente dal fatto che l’opera tocchi solo una mezza dozzina di particelle questo tratto stradale costituisce un’infrastruttura utile e necessaria, in quanto permette di raccordare adeguatamente alla pubblica via questi fondi siti in zona edificabile e in parte già edificati; le modeste dimensioni della carreggiata (ca. 4,5 metri di larghezza), ridotte per conformarsi al contesto di strada di quartiere a fondo cieco e alla morfologia dei luoghi, se non permette l’incrocio di veicoli (per questo é prevista la piazza di giro all’estremità nord), é comunque in grado di soddisfare i più elementari bisogni di mobilità dei residenti e di rendere possibile l’edificazione dei fondi tuttora liberi.
3.2. Come giustamente ricordato a più riprese dal Consiglio di Stato l’opportunità di realizzare una strada secondo le modalità descritte non può più essere messa in discussione in questa sede; tracciato e calibro dell’opera erano infatti già stati fissati nel PR originario del 1984, cresciuto in giudicato (cfr. rappresentazione grafica del piano delle zone).
Inutilmente quindi l’insorgente lamenta una presunta assenza di informazioni sul tracciato della strada (cfr. ad esempio alcuni passaggi della sua lettera dell’11 dicembre 1997 al TPT); in realtà, le rappresentazioni grafiche del vincolo, definitive per gran parte del tracciato già dal 1984 (le varianti successive concernono l’imbocco sulla cantonale e la piazza di giro all’altra estremità), permettono a chiunque di rendersi conto della portata del previsto intervento.
Ma anche le contestazioni attinenti agli specifici punti oggetto delle varianti di poco contro (piazza di giro, imbocco sulla cantonale, passaggio a lato del porticato) non meritano migliore sorte.
Va preliminarmente detto che le varianti di poco conto avversate sono scaturite dalle esigenze di adeguare l’opera il più possibile ai parametri vigenti in materia di sicurezza stradale e di integrazione paesaggistica; la seconda variante in particolare, emersa dalle risultanze del sopralluogo del 20 febbraio 1995, ha cercato di conciliare, nella misura del possibile, queste esigenze con le osservazioni formulate dai ricorrenti nei confronti della prima variante.
Lo spostamento dell’imbocco in corrispondenza della curva a 90 gradi della cantonale permetterà a coloro che vi si immettono una visuale, seppur limitata, sia del traffico che sale verso __________, sia di quello che scende verso __________, mentre nel progetto in origine la visuale in questa direzione era del tutto preclusa dalla presenza della curva stessa (cfr. planimetria in atti). Data la particolare conformazione dei luoghi e la tortuosità della strada cantonale o- non é possibile proporre altre soluzioni convenienti e rispettose della sicurezza. Come confermato dalla lettera 21 novembre 1997 della Divisione costruzioni, la curvatura prevista (6 metri) risulta essere la soluzione minima accettabile dal profilo tecnico e legale, mentre quella proposta in via alternativa dall’insorgente é del tutto inattuabile.
Particolari accorgimenti tecnici , anche di poca spesa (ad. es. la posa di specchi), potrebbero inoltre agevolare ulteriormente l’immissione sulla cantonale degli utenti della strada di quartiere.
Medesimo discorso vale per la piazza di giro; la proposta contenuta nella variante costituisce la misura pianificatoria minima atta a permettere l’inversione di marcia dei veicoli; per ragioni legate alla morfologia del suolo (terreno in forte pendenza), il medesimo scopo non potrebbe essere raggiunto con un provvedimento meno incisivo o gravoso.
Infine, anche la proposta dell’insorgente di allungare la strada di alcune decine di metri e di spostare la piazza di giro a cavallo dei f.n. __________e __________RT, é improponibile per diversi motivi. Già si é detto che il vincolo di strada di quartiere é stato iscritto nel PR di __________ __________ nel 1984, ed é cresciuto in giudicato; ora, questo vincolo non prevede alcun prolungamento della carreggiata sino al f.n. __________ RT. L’accesso a quest’ultima particella, di proprietà del ricorrente, é comunque garantito dal diritto di passo iscritto sulla part. n. __________RT. Il prolungamento della strada proposto dall’insorgente comporterebbe inoltre notevoli problemi di natura tecnica, finanziaria e di protezione paesaggistica, dal momento che sarebbe necessario erigere degli imponenti muri di sostegno.
Ma va soprattutto ricordato che in questo ambito il TPT non dispone del sindacato di opportunità; se la misura proposta dal Comune e adottata dal CdS é (come nel caso concreto) oggettivamente sostenibile e conforme ai principi e gli scopi pianificatori fondamentali, il Tribunale non può arrogarsi il diritto di sostituirla con un altra, benché ugualmente corretta, senza violare il principio dell’autonomia comunale in ambito pianificatorio (cfr. cons. 2 e relative citazioni).
3.3. Né vi sono sostanziali elementi per ritenere la misura lesiva del principio della proporzionalità.
Si osserva infatti che la superficie privata gravata dal vincolo é alquanto modesta, dato che la strada sfrutta in gran parte il sedime a lei riservato in sede di Raggruppamento terreni. Inevitabile, per ragioni tecniche, anche la demolizione del porticato al sub. c del f.n. __________NMC. Il suo contornamento imporrebbe infatti una modifica sostanziale e poco razionale del tracciato, introducendo una doppia curva, oltre che un aumento sproporzionato dei costi di realizzazione. Infine, va pur riconosciuto che l’ultima variante comporta, rispetto alla precedente, un allontanamento di alcuni metri dell’imbocco della strada dall’abitazione dell’insorgente posta sul f.n. __________.
Tutto sommato, ne risulta che tra il vincolo e il risultato di pubblica utilità ricercato esiste senz’altro un rapporto più che ragionevole. Anche una certa deturpazione dei luoghi, in sé inevitabile vista la necessità di costruire dei muri di sostegno attorno alla strada e alla piazza di giro, rimane nella fattispecie in un rapporto ragionevole con l’interesse pubblico perseguito.
Gli interessi fatti valere (esplicitamente od implicitamente) dal ricorrente devono quindi senz’altro cedere il passo al prevalente interesse pubblico in gioco.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 800.-- (ottocento).
Intimazione: - Avv. __________: __________, __________, per il ricorrente;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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