AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.9
Data decisione, Autorità: 26.08.1997, TPT
Incarto n. 90.97.00009
Lugano 26 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 25 febbraio 1997 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 22 gennaio 1997 del Consiglio di Stato (n. ) che approva il Piano particolareggiato PRP2 del Comune di __________ ()
viste le osservazioni 2 aprile 1997 del Consiglio di Stato e 16 giugno 1997 del Municipio di __________,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PR di __________ é stato approvato dal Consiglio di Stato il 1 febbraio 1995. Esso prevedeva la successiva adozione di 3 piani particolareggiati in alcuni settori del comune.
Nella sua seduta del 26 marzo 1996 il Consiglio comunale di __________ ha deciso l’adozione del piano particolareggiato per il settore di Comprovasco, denominato PRP2.
b. Con decisione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il PRP2 e le relative norme di attuazione, modificando tuttavia d’ufficio alcune disposizioni. In particolare, l’art. 6 delle NAPR é stato corretto nel senso di impedire la sopraelevazione dell’edificio esistente al mapp. n. __________RFD, costituito da un ristorante-alloggio con bocciodromo.
c. Dissentendo da tale decisione __________ __________, proprietario del ristorante-bocciodromo, é insorto davanti al TPT chiedendo il ripristino dell’originario tenore dell’art. 6 NAPR, che consentiva la sopraelevazione dell’edificio. A sostegno della sua impugnativa egli ha invocato la necessità di sviluppare l’offerta di posti-letto nella __________ __________ __________, attualmente carente.
d. Il Municipio di __________, nelle sue osservazioni, appoggia la richiesta ricorsuale, ricordando come il legislativo comunale aveva concesso al richiedente la possibilità di sopraelevazione del proprio stabile per motivi di sicuro interesse pubblico (sviluppo del turismo in valle).
Il Consiglio di Stato ritiene invece che l’intervento edilizio postulato dall’insorgente non possa essere concesso; già oggi, rileva, la costruzione si inserisce in modo poco armonioso con il territorio circostante e una sua sopraelevazione altro non farebbe che peggiorare la situazione.
g. In data 27 giugno 1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se come nella fattispecie, col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Prima di pronunciarsi sulla legittimità di questa restrizione introdotta dal Consiglio di Stato, é utile ripercorrere brevemente l’istoriato delle modifiche pianificatorie che hanno interessato il fondo in oggetto.
L’odierno edificio é sorto negli scorsi decenni al di fuori della zona edificabile, in gran parte con licenze in sanatoria. All’occasione della presentazione dell’esame preliminare del PRP2 nel 1992, il Dipartimento aveva richiamato l’attenzione del Comune sul fatto di integrare il ristorante-bocciodromo nell’area edificabile del piano particolareggiato, e questo al fine di regolamentare definitivamente lo “status” dell’edificio, permettendo degli interventi di miglioramento qualitativo sullo stesso senza dovere sottostare all’eccessivo rigore dell’art. 24 LPT.
Nella proposta presentata al Consiglio di Stato per approvazione, il mappale n. __________é stato definitivo quale “zona speciale di mantenimento”; secondo il tenore originario dell’art. 6 NAPR oltre alla manutenzione, al riattamento e alla ricostruzione, era permessa la sopraelevazione del corpo principale dell’edificio sino ad un altezza massima pari alla quota del sovrastante parcheggio delle __________ __________ (ex-stazione).
Quest’ultima disposizione é tuttavia stata, come detto, stralciata dall’autorità di approvazione, su suggerimento della Commissione __________ __________ (CBN) che aveva espresso forti dubbi sull’opportunità di sopraelevare l’edifico di un piano. Scopo della “zona di mantenimento speciale” prevista dall’art. 6 NAPR dovrebbe infatti essere quello di conservare la sostanza edilizia esistente in un quadro giuridico più confacente alla realtà (e possibilmente, migliorarla), ma senza permettere ampliamenti di sorta.
Dalla risultanze del sopralluogo é infatti emerso che l’aspetto del ristorante con alloggio-bocciodromo non risulta, architettonicamente parlando, molto qualificato : si tratta di un lungo edificio a due piani, di forma rettangolare, dalla tipologia indefinita (frutto probabilmente delle numerose aggiunte effettuate nel tempo); le pareti esterne in cemento sovrastate da tavolati in legno e l’ampio tetto coperto da lastre ondulate modello “eternit” risultano di dubbio aspetto estetico.
Va tuttavia detto che la posizione dell’edificio é piuttosto defilata, situato com’é in un avvallamento ai piedi di una scarpata, una decina di metri sotto il livello del sovrastante parcheggio delle ABL. Il progetto di sopraelevazione presentato all’udienza dall’insorgente (che permetterebbe di aggiungere sei camere alle 11 già disponibili o in fase di allestimento nell’odierna struttura), se da un lato non apporta un miglioramento dal profilo estetico dell’edificio, non é dall’altro tale da stravolgere il contesto urbanistico della zona né tantomeno può compromettere gli obbiettivi del PRP2, come sembra invece trasparire dalle considerazioni del Consiglio di Stato. Non va dimenticato che sul sovrastante piazzale dell’ABL il PRP2 contempla la realizzazione di un’autorimessa-deposito di dimensioni veramente imponenti (69 metri di lunghezza, 22 di larghezza e 11 di altezza), per cui l’ingombro rappresentato dall’edificio dell’insorgente risulterebbe di molto ridimensionato anche in caso di una sua sopraelevazione di alcuni metri.
In definitiva, si deve ammettere che la limitazione introdotta dal Consiglio di Stato non é giustificata da interesse pubblico preponderante, né risponde al requisito di proporzionalità. Nelle circostanze descritte si può affermare sin d’ora che un eventuale innalzamento dell’edificio sino alla quota massima del sovrastante piazzale (i progetti mostrati durante l’udienza rimanevano comunque al di sotto di questa quota) non potrà intaccare i fondamenti del piano particolareggiato del settore di Comprovasco, né ledere in modo irreversibile o drammatico l’integrità del paesaggio.
A queste considerazioni prettamente pianificatorie vanno senz’altro aggiunte quelle legate alla necessità di sviluppare l’attrattività turistica della __________ __________ di __________, “in primis” dotandola di posti-letto supplementari ora mancanti. Né si tratta di un argomento di mero interesse personale, legato all’attività di esercente del sig. __________; il Comune di __________ ha più volte ribadito nelle proprie osservazioni che la contestata disposizione pianificatoria, laddove facilita l’aumento delle capacità di alloggio dell’esercizio pubblico, risponde ad un sentito interesse pubblico su scala regionale volto ad incrementare l’offerta di strutture turistiche.
In siffatte circostanze si giustifica l’accoglimento del ricorso, e il conseguente ripristino del tenore originario dell’art. 6 NAPR.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara e pronuncia
Di conseguenza la risoluzione impugnata é annullata nella misura in cui modifica d’ufficio l’articolo 6 NAPR.
Non si prelevano tasse né spese. Il Cantone rifonderà al ricorrente, assistito da un avvocato, fr. 700.-- (settecento) a titolo di ripetibili.
Intimazione: - avv. __________ __________, __________, per il ricorrente;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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