AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.7
Data decisione, Autorità: 21.07.1997, TPT
Incarto n. 90.97.00007
Lugano 21 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 11 febbraio 1997 di
__________ __________ -__________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato (n. __________) con la quale vengono approvate alcune varianti del PR di __________
viste le osservazioni 1 aprile 1997 del Consiglio di Stato e 13 maggio 1997 del Comune di __________,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ -__________ é divenuta proprietaria in seguito ad un raggruppamento terreni della part. n. __________RT di __________o, corrispondente in pratica al precedente fondo n. __________RFP.
Il fondo si trova a ovest del nucleo di __________, in posizione molto affossata; a lato, sul f.n. __________RFP, sorge l’abitazione della ricorrente.
b. Nelle sue sedute del 3 luglio e 25 ottobre 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato una serie di varianti di PR relative al piano delle zone, al piano del paesaggio, al piano del traffico e delle aree AP-EP, nonché il piano dei gradi di sensibilità al rumore.
c. Con decisione 23 dicembre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato le varianti al PR di __________.
L’autorità governativa ha tuttavia negato l’approvazione della zona residenziale estensiva R2 prevista a ovest del nucleo sui fondi n. ,,__________,__________e __________RFP, rinviando gli atti al comune affinché provvedesse a includere detta zona in una piano particolareggiato o in un piano di quartiere atto a salvaguardare il valore del vicino nucleo. Parimenti veniva negata l’approvazione alla zona senza destinazione specifica (SDS) prevista sul f. n. __________RFP, confinate a nord con la particella dell’insorgente..
d. __________ __________ -__________ é insorta contro la mancata approvazione di queste zone innanzi al TPT. Sostiene infatti che l’edificazione della sua particella non nuocerebbe minimamente all’immagine del nucleo di __________, situato in posizione sopraelevata e discosta .
e. Nella sua risposta al ricorso, il Consiglio di Stato afferma di non opporsi all’attribuzione dei citati fondi alla zona residenziale R2, ribadendo tuttavia la necessità di regolamentare la futura edificazione in base ad un PP o a un PQ.
f. In data 12 giugno 1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione l’insorgente ha dichiarato di rinunciare alle contestazioni relative alla zona SDS sul f.n. __________RFP (pto. 3.4.1.1. della risoluzione impugnata). Da parte sua, il rappresentante del Consiglio di Stato, dopo aver preso atto della morfologia dei luoghi, ha dichiarato di non opporsi a che la particella dell’insorgente venga tolta dall’area soggetta a PP o PQ, mantenendo unicamente la richiesta per i fondi n. __________e __________RFP (quelli situati a diretto contatto con il nucleo).
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1. giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55)
Oggetto del contendere é la mancata approvazione del Consiglio di Stato della variante di PR che istituisce una zona residenziale R2 sul comparto a ovest del nucleo formato dai f.n. ,,__________,__________e __________RFP (questi numeri di fondo non corrispondono più agli attuali essendo nel frattempo incorso il raggruppamento terreni). L’autorità governativa, pur non opponendosi all’inserimento del comparto nel perimetro edificabile (si trattava precedentemente di una “zona senza destinazione specifica”), ha deciso di rinviare gli atti al Comune affinché provvedesse a regolamentare la sua futura edificazione tramite un PP o un PQ, e questo in considerazione della particolare conformazione del territorio che circonda il nucleo di __________.
Dalle risultanze del sopralluogo é tuttavia emerso che la misura chiesta dal Consiglio di Stato era eccessiva; il suo rappresentante ha infatti espressamente riconosciuto che per la tutela del valore storico e paesaggistico del nucleo basta sottoporre a regolamentazione particolare tramite un PQ (o un PP) unicamente le due particelle a diretto confine con il nucleo, vale a dire le part. n. __________e __________RFP. Le altre particelle del comparto (n. __________, __________ e ) non necessitano invece di restrizioni particolari, dal momento che la loro posizione più discosta dal nucleo e il fatto di trovarsi ad una quota nettamente inferiore, escludono già di per sé ogni inconveniente in caso di loro edificazione; i parametri “normali” previsti per la zona estensiva R2 sono quindi sufficienti. Questo vale a maggior ragione per la proprietà della sig.ra __________ -: situata una decina di metri a valle della stradina d’accesso alla villa __________ __________ (f.n. __________RFP), risulta praticamente allo stesso livello della confinante abitazione dell’insorgente, ed anche una sua eventuale edificazione non potrà interferire in nessun modo sulla vista verso il nucleo.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é accolto.
Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Il Cantone corrisponderà fr. 500.-- di ripetibili alla ricorrente, assistita da un avvocato.
Intimazione: - Avv. __________. __________, __________, per la ricorrente;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster