AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.130
Data decisione, Autorità: 11.04.2001, TPT
Incarto n. 90.1996.00130
Lugano 11 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 20 novembre 1996 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 1996, no. __________, del Consiglio di Stato che approva alcune proposte di zona AP/EP, di zona nucleo dei grotti, di zona di risanamento naturalistico, di zona turistica e di zona campeggio del PR (revisione 1995) del Comune di __________.
vista la risposta 12 dicembre 1996 del Consiglio di Stato e le osservazioni 23 gennaio 1997 del Comune di __________;
letti e esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il primo PR del Comune di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 30 luglio 1975. Nella seduta del 28 febbraio 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del PR, la quale è stata debitamente pubblicata per un periodo di 30 giorni presso la Cancelleria comunale.
b. Con risoluzione no. __________del 28 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR. Tuttavia il Governo, chiedendo al Comune l'aggiornamento del PR con l'integrazione delle modifiche decretate d'ufficio e l'adozione di alcune varianti, ha sospeso la propria decisione d'approvazione relativamente ad alcuni comparti, fra i quali figura la zona di risanamento naturalistico.
c. Tale zona, situata a sud-est del nucleo di __________ di __________ in località __________, è definita cartograficamente nel Piano delle zone e delle attrezzature e costruzioni pubbliche e disciplinata dall'art. 28 NAPR. Essa prevede in prima battuta la formazione di una discarica e, una volta terminata la fase di deposito, il ripristino della superficie in senso naturalistico con un'operazione di rivegetalizzazione della stessa. Il comparto copre una vasta area, che comprende i mappali no. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________e __________, per una superficie complessiva di ca. 11'000 mq.
Sospendendo la propria decisione il Consiglio di Stato ha invitato il Comune di __________ a definire quantomeno la capacità in termini di volume della discarica, fissandogli con ciò un termine di tre mesi entro il quale anche i proprietari interessati avrebbero avuto facoltà di presentare le loro osservazioni.
d. Al Consiglio di Stato sono giunte le osservazioni del Municipio di Avegno, che ha fornito "un progetto di massima sulle intenzioni realizzative che in pratica raggiunge i 12'000 mq" (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato 16 ottobre 1996) e quelle 19 giugno 1995 del signor __________ __________, proprietario del fondo no. __________: egli ha ritenuto la zona di risanamento naturalistico, oltre che illegittima, sprovvista di qualsiasi scopo, dato che egli stesso aveva provveduto una decina di anni prima a ripulire il proprio fondo dalle sterpaglie che lo invadevano, piantandovi in un secondo tempo un discreto quantitativo di piantine di __________, che hanno così formato con il trascorrere del tempo un parco di un certo pregio. Temendo quindi per la sorte della propria piantagione, pregiudicata dalla discarica, ha chiesto al Consiglio di Stato la bocciatura della zona di risanamento naturalistico.
e. Con decisione no. __________del 16 ottobre 1996 il Governo ha approvato la zona in parola, apportandovi tuttavia alcune modifiche d'ufficio, quali l'inserimento nell'art. 28 NAPR dei 15'000 metri cubi come valore volumetrico massimo della discarica e la riduzione del suo perimetro, dovuto all'esclusione della superficie coperta dalla foresta.
f. Contro questa decisione e chiedendone l'annullamento è insorto davanti al TPT il signor __________ __________, divenuto proprietario del mappale no. __________perchè acquisito nel frattempo dal padre __________.
Delle allegazioni ricorsuali si riferirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto. Qui giova menzionare che a sostegno delle sue domande il ricorrente ha in sostanza lamentato la carenza di legittimità della discarica e del conseguente risanamento naturalistico.
g. Nelle rispettive osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ chiedono l'integrale reiezione dell'impugnativa.
h. In data 28 agosto 1997 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia discussione le parti hanno convenuto di studiare una soluzione per salvaguardare il "bosco" sulla particella no. __________, nonché di attendere gli sviluppi circa la scheda 9.9 del PD in fase di aggiornamento relativa al Comprensorio fluviale del Fondo __________, la quale si sarebbe coordinata con quella 5.4 in materia di discariche per materiali inerti e che avrebbe dovuto regolare la situazione sul territorio di __________. In questa previsione il TPT ha sospeso la vertenza.
i. Con scritto 2 gennaio 2001 il Comune di __________ ha comunicato al TPT che le trattative con il ricorrente avevano dato esito negativo. Pertanto, ha invitato il TPT a riattivare la procedura.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, avendo il Consiglio di Stato modificato d'ufficio sia il perimetro della discarica che l'art. 28 NAPR. Tuttavia, a differenza di quanto sostiene l'Autorità comunale nelle proprie osservazioni del 23 gennaio 1997, l'insorgente è pure legittimato a contestare integralmente la soluzione pianificatoria nella stessa misura che spetterebbe a colui che è già ricorrente per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). La proposta pianificatoria così come presentata dal Comune per l'approvazione era carente nella determinazione di uno, per non citarne altri, dei suoi aspetti pianificatori essenziali, che, trattandosi di una discarica, è costituito per l'appunto nell'indicazione della sua contenibilità. In mancanza di questo dato specifico, la pianificazione dell'opera in oggetto connotava una previsibilità troppo vaga ed indeterminata per poter essere approvata ed andava pertanto respinta, rinviando gli atti al Comune per una nuova proposta pianificatoria. In questo senso il progetto fornito dal Comune, in seguito alla decisione di sospensione dell'approvazione del comparto in oggetto, non può essere inteso quale complemento d'informazione determinante la modifica d'ufficio da parte del Consiglio di Stato, bensì come la presentazione di una variante, poi approvata con decisione 16 ottobre 1996, nella cui procedura è insorto il signor __________ senior, che in tal modo si è riservato il diritto di poi ricorrere al TPT e di essere quindi legittimato giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione le attrezzature pubbliche, evitando o riducendo al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. Accade sovente che un comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presta ad esempio sia all’edificazione, sia all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici che ne impongono la sua protezione a dispetto delle altre idoneità. In simili circostanze i criteri degli art. 15, 16 e 17 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile.
In definitiva, solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in gioco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Così ad esempio quando si intenda destinare una determinata zona all’installazione e gestione di impianti propri a esercitare un influsso negativo sull’ambiente, sulla natura e il paesaggio, sullo stato delle acque e così via. Le diverse prescrizioni applicabili possono essere così strettamente connesse che un coordinamento materiale delle relative decisioni si impone onde evitare l’inarticolata addizione di soluzioni discordanti e peggio contrastanti che finirebbero per vanificare l’attuazione del diritto federale disattendendo l’art. 49 Cost. e violerebbero comunque, per la loro carica di arbitrarietà l’art. 9 Cost.
Nel limite del possibile il processo decisionale dev’essere coordinato già a livello formale, nel quadro di una procedura leader che riassuma in un’unica decisione le decisioni settoriali e se questo non è possibile (così ad es. quando siano coinvolte autorità federali e cantonali) che assicuri un risultato qualitativamente equivalente a quello ottenibile con un’unica istanza.
E’ nelle grandi linee quanto ora prescrive l’art. 25a LPT, ispirato alla giurisprudenza federale che ha nella sentenza __________ (DTF 116 Ib 50 seg.) la sua pietra miliare.
Il principio è peraltro sancito da diverse legislazioni speciali; non ultimo dall’art. 20 OTR (Ordinanza tecnica sui rifiuti), che qui, come si avrà modo di vedere in seguito, trova diretta applicazione.
Di altro avviso è il Municipio di __________, che nelle proprie osservazioni 23 gennaio 1997 sostiene che il deposito di materiale di scavo non è che il mezzo per attuare la finalità prima della zona, ossia quella di valorizzare mediante una rimodellazione del profilo del terreno e attraverso una corretta rivegetalizzazione la situazione ambientale e naturalistica del comparto in oggetto. Di conseguenza, il deposito contestato non può essere inteso quale discarica per materiali inerti nell'accezione tecnica data dall'OTR, bensì più semplicemente come impiego di materiali di scavo "per migliorare la produttività agricola del suolo e/o il valore naturalistico ambientali degli spazi agricoli" (cfr. osservazioni 23 gennaio 1997 del Municipio di __________, punto 2), che la stessa OTR permetterebbe senz'altra condizione che la presentazione di uno studio generale sulle componenti naturali del Comune.
4.1. Si pone quindi la questione di qualificare la fattispecie, vale a dire se la pianificazione in oggetto ha quale scopo la realizzazione di una discarica oppure una semplice rimodellazione del paesaggio. In altre parole, la misura di PR concerne eminentemente il tema dello smaltimento dei rifiuti oppure quello della sistemazione del paesaggio in termini naturalistici? Va comunque premesso che, sia in un caso che nell'altro, 15'000 mc di materiali di scavo edilizio verrebbero collocati nel comparto oggetto della pianificazione.
4.2. Prima di entrare nel merito del quesito, occorre osservare che l'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR), in vigore dal 1° febbraio 1991, regolamenta la riduzione ed il trattamento dei rifiuti nonché la sistemazione e la gestione degli impianti di trattamento (art. 2 OTR). A tale scopo essa istituisce per i Cantoni l'obbligo di pianificare (art. 15 seg. OTR) attraverso l'allestimento di un elenco dei rifiuti (art. 15 cpv. 1 OTR) e, in special modo, di un piano di gestione dei rifiuti (PGR), art. 16 OTR. Conformemente al citato piano i Cantoni decidono quindi l'ubicazione degli impianti di trattamento, in particolare delle discariche, mediante la trascrizione delle ubicazioni scelte nel piano direttore ed inoltre mediante la delimitazione delle necessarie zone di utilizzazione (art. 17 OTR). I Cantoni fissano infine dei comprensori di raccolta (art. 18 OTR).
Anche i materiali di scavo non inquinati ricadono nel campo di applicazione dell'OTR in quanto parte dei rifiuti edili (art. 9 OTR): per essi l'OTR indica quale possibilità di riciclaggio unicamente il riutilizzo per l'agricoltura (nei luoghi di estrazione di materiale come per es. cave di ghiaia, art. 16 cpv. 3 lett. d OTR, Allegato 1 cifra 12 cpv. 2 OTR). Qualora ciò non fosse possibile, i materiali di scavo possono essere depositati nelle discariche per materiali inerti (cfr. Allegato 1 cifra 12 cpv. 2 OTR). Allo scopo di colmare una lacuna dell'OTR, che non definisce la nozione di materiale di scavo non inquinato, e di indicare vie alternative per il loro riutilizzo, l'UFAFP ha emanato una Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo, di cui si dirà se del caso in seguito.
4.3. Nel merito, per appurare quali siano in concreto gli intendimenti della pianificazione in oggetto, si osserva che l'art. 28 NAPR, disciplinante la Zona di risanamento naturalistico nella forma approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 16 ottobre 1996, prevede:
Nella zona di risanamento naturalistico è previsto il recupero e la valorizzazione dei contenuti naturalistici e dell'aspetto paesaggistico dell'area destinata a discarica d'interesse comunale dopo esaurimento della stessa.
La morfologia del terreno sistemato e le misure di rivegetalizzazione devono garantire un'armonizzazione con l'ambiente agro-forestale circostante. In particolare le quote del terreno sistemato non deve superare la quota dei terreni agricoli limitrofi; per il resto vanno applicate le stesse finalità della zona di protezione della natura e del paesaggio (v. art. 23).
Per garantire le finalità di protezione e risanamento sia nella gestione della discarica, sia nel successivo ripristino, il Comune istituisce un diritto di superficie con i proprietari dei terreni. La capacità in termini di volume della discarica non dovrà comunque superare i 15'000 metri cubi.
Contrariamente a quanto sostiene il Municipio di __________, dal tenore della suddetta normativa emerge senza ombra di dubbio che la finalità pianificatoria è quella di realizzare una discarica per materiali edili, alla cui chiusura definitiva la superficie sarà "sistemata in modo che sembri il più naturale possibile e, se non viene sfruttata a scopi agricoli, coperta con una vegetazione consona al luogo" (cfr. All. 2 cifra 3 OTR).
Difatti l'utilizzo di espressioni e termini espliciti quali "discarica", "discarica d'interesse comunale", gestione della discarica" e suo "successivo ripristino", "capacità in termini di volume della discarica" indica a chiare lettere che in primo piano non si pone un'opera di sistemazione del paesaggio, attraverso il riporto di materiale di scavo, bensì un impianto di trattamento dei rifiuti con la conseguente sistemazione finale a norma di OTR.
4.4. Quanto precede trova palese conforto nel Rapporto di pianificazione, segnatamente nel capitolo dedicato alle infrastrutture tecnologiche e relativamente allo smaltimento dei rifiuti, dove viene segnalato che, sebbene "il Comune di __________ (sia) sufficientemente equipaggiato per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti domestici ","si sente invece la mancanza di una discarica per materiali di scarto dell'edilizia (discarica I), dopo l'esaurimento di quella in funzione da alcuni anni al mapp. no. in zona __________ (sic)" (cfr. Rapporto di pianificazione, pag. 31). Concetto, questo, che viene ripreso e ampliato a pag. 60 in merito ai piani dei servizi tecnologici, dove si afferma che per sopperire alla mancanza di una discarica di classe I per materiali di scarto dell'edilizia "con il nuovo PR si propone l'ubicazione di tale discarica in zona "", vincolando l'area ad un risanamento naturalistico dopo l'esaurimento della stessa. La discarica occuperà i mapp. no. __________parz. , __________parz., __________, __________, __________, e __________servirà unicamente per materiali provenienti dal Comune, il quale provvederà a istituire un diritto di superficie con il proprietario del fondo". Nel capitolo riservato al piano delle attrezzature e degli edifici d'interesse pubblico (pag. 55) ritroviamo puntualmente indicata nell'elenco delle infrastrutture la discarica d'interesse comunale di classe I per materiali di scavo e demolizione in località ; per la quale "il piano del paesaggio prevede, a discarica esaurita, un risanamento naturalistico dell'area". Difatti il piano del paesaggio contempla una zona di risanamento naturalistico che "comprende la parte ovest della campagna tradizionale in zona "" (zona di protezione della natura e del paesaggio); si tratta di una superficie prevalentemente incolta o rimboscata, per la quale si prevede la formazione di una discarica di classe I per materiale di scavo dell'edilizia proveniente unicamente dal Comune…All'esaurimento della discarica l'area verrà rimodellata e rinverdita in modo da ricomporre e valorizzare l'ambiente agro-forestale tradizionale in cui si trova inserita" (cfr. Rapporto di pianificazione, pag. 48).
Inoltre, si osserva come il Consiglio di Stato, sia nella risoluzione 28 marzo 1995 (pag. 16), nella quale l'approvazione del comparto in oggetto è stata sospesa, sia in quella d'approvazione 16 ottobre 1996 (pag. 7), abbia sempre trattato la fattispecie in esame dal profilo dello smaltimento dei rifiuti. Il Governo poneva infatti la questione, come si vedrà in seguito ormai superata, di definire, attraverso l'indicazione della capacità volumetrica della discarica, se questa fosse d'interesse comunale, piuttosto che regionale, proponendo in questo ultimo caso il coordinamento con l'apertura della vicina discarica regionale per materiali inerti di __________, giunta a tutt'oggi alla 3a fase di ampliamento. Si nota che il riferimento governativo agli studi naturalistici del Comune di __________, "che indicano come in quel settore non vi siano elementi naturalistici tali da impedire una simile destinazione" (cfr. decisione impugnata 16 ottobre 1996, pag. 7), è inteso unicamente ad avvalorare la scelta dell'ubicazione della discarica in quel luogo, non certo a corroborare la tesi del Municipio, secondo la quale quell'area verserebbe in condizioni tali, per altro non riscontrate da questo Tribunale in sede di sopralluogo, da giustificare un intervento così massiccio ed invadente dal profilo paesaggistico. Semmai, come appunto conferma il citato rapporto tecnico del piano dei contenuti naturalistici e paesaggistici a pag. 18, l'unico elemento di conflitto che giustifica, anzi impone (All. 2 cifra 3 OTR), una sistemazione del territorio così incisiva e di tale ampiezza può essere rappresentato soltanto dalla discarica medesima, non certamente dalla piantagione di __________ sul terreno dell'insorgente, come farebbe invece intendere il Municipio. "Risanamento naturalistico" riferito, dunque, alla discarica, non alle precipue condizioni paesaggistiche e naturalistiche rilevate nel comparto in oggetto.
4.5. In conclusione, questo Tribunale non può condividere la tesi sostenuta dal Municipio di __________ sulle finalità della zona di risanamento naturalistico. Nella fattispecie emerge in evidenza la volontà, malgrado la dicitura alquanto bizantina della nota marginale dell'art. 28 NAPR, di fissare nel PR una base pianificatoria per poi realizzare una discarica atta a soddisfare le esigenze di smaltimento dei materiali di scavo e di sgombero prodotti dall'attività edile del Comune di __________, in sostituzione della deponia in zona __________ venuta ad esaurimento.
Le discariche devono in principio avere un volume utile di almeno 100'000 mc (art. 31 cpv. 1 OTR), con la facoltà per i Cantoni di autorizzare la sistemazione di discariche per materiali inerti con capacità inferiore "se opportuno viste le condizioni geografiche" (art. 31 cpv. 2 OTR). Le discariche per materiali inerti possono infine essere autorizzate solo se la loro necessità è comprovata ed inoltre se esse figurano nel PGR (art. 25 cpv. 1 lett. b OTR).
Nel Canton Ticino il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'adozione del PGR (cfr. art. 4 DE concernente il Piano di gestione dei rifiuti del 14 gennaio 1998), come pure per decidere l'ubicazione delle discariche controllate (cfr. art. 3 cpv. 3 LALIA). In materia di discariche non v'è quindi spazio per una politica pianificatoria a livello comunale.
5.1. All'epoca della decisione di approvazione 16 ottobre 1996 il Canton Ticino non si era ancora dotato di questo documento pianificatorio, malgrado l'OTR desse tempo ai Cantoni sino al 1° febbraio 1996 per potervi rimediare. Tuttavia, già prima dell’entrata in vigore dell’OTR (1 febbraio 1991), il Cantone aveva elaborato un “Concetto cantonale di smaltimento dei rifiuti edili e di scavo” che prevedeva l’ubicazione di una decina di discariche controllate sparse nel Cantone, e trascritto le sue indicazioni nell’apposita scheda di PD n. 5.4 adottata contemporaneamente al Concetto in data 5 luglio 1990. La discarica di __________ non figurava né nel "Concetto cantonale" né nella scheda 5.4 PD. Si osserva inoltre che i lavori di aggiornamento della scheda n. 9.9, relativa al Comprensorio fluviale del Fondo __________, che correlandosi con la scheda 5.4 avrebbe dovuto regolare il tema delle discariche per tale comprensorio, sono stati nel frattempo abbandonati.
Nelle more del giudizio, il 1° luglio 1998 il Consiglio di Stato ha finalmente adottato il PGR e l'aggiornamento, in conformità con l'OTR, della scheda di PD n. 5.4, che ha quindi sostituito quella del 5 luglio 1990.
5.2. Il PGR, aggiornamento ottobre 1998, è suddiviso in capitoli, ognuno dei quali tratta una diversa categoria di rifiuto. I singoli capitoli espongono la definizione del rifiuto trattato e la relativa base legale, la situazione attuale riguardo i quantitativi e le vie di smaltimento, nonché l'evoluzione e i canali di smaltimento futuri. Al capitolo C sono esaminati i rifiuti edili, che comprendono nella loro definizione anche i materiali di scavo. Relativamente alle discariche che li concernono (discariche per materiali inerti) figurano due tabelle, che elencano rispettivamente le discariche in esercizio o di prossima apertura e quelle future (cfr. pag. 10; 14). Negli allegati n. 4 e 5 sono quindi definite le corrispondenti ubicazioni. Quanto alle proiezioni sulla produzione futura dei rifiuti edili il PGR stima (situazione ottobre 1998) che "nel Sopraceneri e nel __________, tenuto conto degli apporti registrati negli ultimi 2-3 anni, le discariche in esercizio e quelle di prossima apertura dovrebbero garantire lo smaltimento dei rifiuti edili fino al 2010" (cfr. pag. 13), mentre che, tenendo conto della volumetria totale delle discariche future, "il Cantone dovrebbe essere in grado di far fronte alle esigenze del settore edile per i prossimi 20/30 anni" (cfr. pag. 15). Queste proiezioni sono sostanzialmente confermate dal già menzionato documento pianificatorio che l'OTR fa obbligo ai Cantoni di allestire a lato del PGR (cfr. art. 15 cpv. 1 OTR): il censimento dei rifiuti 1999-2000, che a medio termine non segnala particolari problemi, in particolare per quanto riguarda i volumi disponibili nelle discariche della __________ (cfr. __________). Sono inoltre a stadio avanzato le procedure per l'autorizzazione di sistemazione della terza fase della discarica per materiali inerti di __________, che avrà una capacità pari a circa 350'000 mc.
Nel caso specifico si constata che il PGR non fa alcun cenno alla discarica di __________. E' vero che al momento dell'approvazione del comparto impugnato, il PGR non era stato ancora adottato. Tuttavia, proprio per questo motivo e a maggior ragione, il Consiglio di Stato avrebbe potuto e dovuto includere in questo piano la discarica di __________, sanando a posteriori una pianificazione che all'epoca non era comunque conforme, in quanto neppure prevista dal "Concetto cantonale", tantomeno dalla scheda 5.4 del PD. Indicativo quindi che non l'abbia fatto, imponendo quindi a questo Tribunale di trarre le dovute considerazioni. A ben vedere, se ne scorgono i motivi: la pianificazione cantonale dei rifiuti, relativamente ai rifiuti edili, appurata "la necessità di concentrare le forze (sia politiche sia tecniche) su alcuni oggetti (grosse volumetrie e ubicazioni centrali) tralasciandone altri (piccole volumetrie e ubicazioni periferiche)"(cfr. censimento rifiuti 1999-2000), non può che escludere dal proprio indirizzo, almeno per ora, progetti quali la discarica di __________, perché di modesta volumetria, perché atta a soddisfare soltanto necessità circoscritte al Comune di __________ ed infine perché nel comprensorio è già in fase di realizzazione la discarica di __________. Non da ultimo, per riprendere il PGR, la volumetria delle discariche future dovrebbe essere in grado di far fronte alle esigenze del settore edile per i prossimi 20/30 anni (cfr. PGR, capitolo C, pag. 15).
5.3. In conclusione, questo Tribunale non può che concludere che il mancato inserimento della discarica di __________ nel PGR pregiudica l'approvazione della zona di risanamento naturalistico, in quanto la discarica, non essendo ancorata nella pianificazione cantonale, viola le disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente, segnatamente gli art. 16 e 17 OTR. Il ricorso va pertanto accolto e la risoluzione impugnata annullata.
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la risoluzione governativa impugnata viene annullata nella misura in cui approva la zona di risanamento naturalistico dell'art. 28 NAPR. Gli atti vengono rinviati al Comune affinché riveda la destinazione dell'intero comparto.
Non si prelevano spese e tasse di giudizio. Non vengono assegnate ripetibili.
Intimazione: - __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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