AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.127
Data decisione, Autorità: 21.07.1997, TPT
Incarto n. 90.96.00127
Lugano 21 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 19 novembre 1996 di
__________ e __________ -__________ __________, __________,
Contro
la risoluzione 16 ottobre 1996 (n. __________) del Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1995) del Comune di __________
viste le osservazioni 10 marzo 1997 del Consiglio di Stato e 3 febbraio 1997 del Municipio di __________,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ é proprietario delle particelle n. __________e __________RFD di ; sua moglie __________ - __________ della part. n. . I fondi, contigui, sono situati a valle del nucleo di __________ e compresi fra due tronchi della strada cantonale __________ -. Sul mapp. n. __________, (quello posto più a monte) sorge l’abitazione dei sigg. __________; gli altri due, sottostanti, non sono invece edificati.
b. Nella sua seduta del 6 giugno 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR (revisione 1995).
Tale piano ha incluso la parte superiore del f.n. __________ (comprensiva dell’abitazione) nella zona edificabile Ra; la sua parte inferiore, come pure i mappali n. __________ e __________, sono invece stati attribuiti alle superfici idonee all’agricoltura (zona agricola). Questi ultimi sono inoltre gravati da un “vincolo di protezione del paesaggio emergente” volto a tutelare il nucleo di __________.
c. I sigg. __________ hanno contestato queste scelte pianificatorie innanzi al Consiglio di Stato, postulando l’inserimento integrale delle loro particelle in zona edificabile e lo stralcio del vincolo di “protezione del paesaggio emergente”. A sostegno della loro impugnativa essi adducono che i fondi in questione sono già urbanizzati, in parte edificati e strettamente correlati all’area insediativa; una loro edificazione non nuocerebbe inoltre alla protezione del nucleo di __________. Contestata risulta pure l’idoneità agricola della zona.
d. Con decisione 16 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il ricorso di prima istanza. L’autorità governativa motiva la reiezione del gravame con il fatto che i fondi in oggetto risultano idonei all’attività agricola e che il solo fatto di essere urbanizzati e adiacenti alla zona edificabile non costituisce ancora un presupposto inderogabile per la loro inclusione nella stessa. Precisa inoltre che il vincolo di protezione del paesaggio emergente é stato introdotto in seguito ad uno studio specialistico che ha rivelato la particolare incidenza del vasto versante a valle del nucleo dal punto di vista paesaggistico.
e. Dissentendo da tale decisione i ricorrenti sono insorti dinanzi al TPT, chiedendo, con motivazioni sostanzialmente simili a quelle avanzate in prima istanza, l’attribuzione integrale dei 3 fondi alla zona edificabile.
f. Nelle sue osservazioni 3 febbraio 1997 il Municipio di __________ ha proposto un leggero adeguamento del perimetro della zona edificabile, che verrebbe spostato a valle di alcuni metri. Si oppone tuttavia all’inserimento nel comparto edificabile del fondo n. __________.
Il Consiglio di Stato, da parte sua, ribadisce che nella fattispecie non si giustifica un estensione della zona edificabile, considerato il contesto territoriale e funzionale in cui i fondi in oggetto sono ubicati (comparto agricolo con sovrapposizione del vincolo di protezione di paesaggio emergente). Propugna pertanto la reiezione del gravame, confermando la validità della decisione presa.
g. In data 29 aprile 1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata dal 15.3.1995).
Ciò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Il PD, che vincola solo le autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali, di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). Il PD è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che definiscono il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza territoriale e da schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due ultime indicano come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PR è invece il classico strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso, giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art. 16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio, ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è lo strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
L’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
Si consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.1. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
5.2. Per stabilire se un terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg. consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3. Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230).
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
Dal rapporto di pianificazione (p. 24) si evince che la contenibilità teorica del nuovo PR indica quale limite 1.241 unità insediative, di cui 827 abitanti, 165 posti-lavoro e 249 posti-turismo. Ciò significa che per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe verificare nei prossimi 10-15 anni di cui all’art. 15 LPT un aumento della popolazione pari a 482 abitanti, ciò che equivale a ben il 140% della popolazione attuale (a fine 1994 i residenti risultavano infatti 345 secondo l’Annuario statistico ticinese, ed. 1995).
Ora, pur se l’eccessivo schematismo di queste formule (criticato anche dal TF) suggerisce di valutare con cautela le cifre addotte, nel caso concreto si può affermare con sicurezza che l’evoluzione demografica negli ultimi anni rende molto improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. Gli abitanti del comune sono infatti passati da 263 nel 1980 a 298 nel 1990 e a 345 a fine 1994 (cfr. Annuario statistico ticinese, ed. 1995). Nello scorso decennio l’aumento risulta pertanto di un modesto 13% e anche se si considerano i dati sul più lungo periodo 1980-1994, l’aumento raggiunge circa il 30% (2,4% in media annuale).
E’ comunque chiaro che dal profilo quantitativo il PR in esame oltrepassa abbondantemente le previsioni di sviluppo ipotizzabili per i prossimi 15 anni; in tale evenienza, l’aggiunta di ulteriori zone edificabili a quelle già previste dal piano porterebbe a un ulteriore sovradimensionamento complessivo delle zone edificabili che non risponderebbe certo ai precetti degli art. 1 e 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e, nel contempo, sarebbe contrario al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15 anni).
Considerato quanto sopra, il Consiglio di Stato ha giustamente convalidato l’esclusione dei fondi n. __________e __________e di parte del f.n. __________dalla zona edificabile. Ciò corrisponde alla costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di __________o, IP. __________/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
Queste argomentazioni sono tuttavia inconferenti.
La porzione di proprietà dei sigg. __________ esclusa dalla zona edificabile risulta infatti inedificata e, in ogni caso, dall’entrata in vigore della LPT non è mai stata inserita in una zona edificabile (cfr. PR 1976). Nemmeno il fatto che i terreni abbiano un grado di urbanizzazione abbastanza elevato e confinino con una zona già edificata è rilevante. In effetti, adottando esclusivamente questi criteri per la definizione delle zone edificabili si estenderebbe a dismisura il loro perimetro, disattendendo l’art. 15 LPT (cfr. DTF 119 Ib 133 cons. 3d; 118 Ib 41; 117 Ib 6 e riferimenti ivi citati).
Un’attenta lettura del territorio evidenzia, a valle di una striscia abbastanza fittamente edificata lungo la cantonale, un’area in gran parte libera da costruzioni, caratterizzata dalla presenza di prati, macchie di arbusti e filari di vite sparsi. La delimitazione dell’area residenziale con quella agricola, ripresa con precisione sulla planimetria, risulta quindi netta e coerente.
Il postulato inserimento dei fondi n. __________e __________RFD in zona edificabile invece, oltre che non giustificato da una coerente distinzione tra area edificabile e non, urterebbe contro il principio della concentrazione delle aree edificabili, principio che deve stare alla base di ogni seria pianificazione.
7.1. L’impugnata risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono all’istituzione delle zone agricole.
Nonostante gli sforzi degli insorgenti per dimostrare il contrario, va infatti riconosciuto che l’area in esame é tutt’altro che improduttiva o irrilevante dal profilo agricolo. Al contrario, e lo si é potuto constare durante il sopralluogo, case e giardini sono attorniati sovente da vigneti, macchie boschive, arbusti e prati . Certo, le caratteristiche morfologiche (terreno in pendenza) e fondiarie della zona (proprietà alquanto frammentata) rendono difficile, all’atto pratico, l’esercizio di un’attività agricola moderna ed efficiente. Va tuttavia considerato che ai sensi dell’art. 16 LPT un terreno che non è attribuito alla zona edificabile dev’essere incluso, di massima, nella zona agricola quando è idoneo all’utilizzazione agricola o all’agricoltura (lett. a) o quando è compreso nei terreni che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura (lett. b ; cfr. anche l’art. 3 cpv. 2 lett. a LPT). La tutela di queste superfici é dettata, oltre che dalle necessità dell'agricoltura stessa e di assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di gravi crisi, sempre più spesso dall’esigenza (in certi casi prevalente) di proteggere il paesaggio e di riservare aree vergini per le prossime generazioni.
A questo proposito non va dimenticato che il Comune, istituendo un vincolo di protezione del paesaggio emergente che vieta ogni manomissione fisica dei fondi (cfr. art. 32 NAPR), ha attributo a tutto il versante a valle del nucleo del villaggio notevole pregio agricolo e paesaggistico e valutato che gli edifici esistenti si situano in “un contesto territoriale in cui hanno la priorità la gestione agricola del suolo e la salvaguardia della natura e del paesaggio”.
7.2. Infine, l’idoneità agricola della zona risulta anche dalle rappresentazioni grafiche del PD che, come pure le carte delle idoneità agricole depositate presso la Sez. Agricoltura, indicano questa zona sotto il titolo di “altri terreni idonei all’agricoltura” ai sensi della scheda di coordinamento 3.2. e dell’art. 5 lett. b LTAgr.
Ora, tale proposta non può essere valutata dal TPT, al quale sfugge l’esame di questioni di mera opportunità (cfr. cons. 2); se questa intenzione del Municipio di __________ dovesse venir confermata, sarà compito delle autorità comunali presentare una variante di PR (eventualmente di poco conto) al Consiglio di Stato per l’approvazione, seguendo l’iter procedurale previsto dalla LALPT.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
Intimazione: - ai ricorrenti;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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