AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.124
Data decisione, Autorità: 07.09.1999, TPT
Incarto n. 90.96.00124
Lugano 7 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 1996 di
__________ __________, __________, rappr. da: Studio legale __________ e __________, __________ __________,
Contro
la risoluzione 16 ottobre 1996 del Consiglio di Stato che approva l’Inventario degli edifici situati fuori zona edificabile (IEFZE) del comune di __________
16 ottobre 1996
vista la risposta 3 febbraio 1997 del Municipio di __________ e 10 marzo 1997 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ è proprietario del mappale n. __________RFP , situato in località “ ”. Sul fondo sorgono una ampia e pregiata villa padronale (sub. A) e un fienile (riattato) destinato oggi a deposito-autorimessa (sub. b).
b. L’Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE) del Comune di __________ è stato adottato dal locale legislativo nella sua seduta del 6 giugno 1994. Le due costruzioni presenti sul fondo n. __________sono state valutate entrambe a titolo di edifici “meritevoli di conservazione”.
c. In data 16 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato, con due distinte risoluzioni, il PR (revisione 1995) di __________ e l’IEFZE dello stesso comune. In quest’ultima decisione il CdS ha modificato d’ufficio la qualifica degli oggetti censiti sul fondo n. __________ RFP da “meritevoli di conservazione” a “rilevati 4”. A sostegno della modifica, l’autorità governativa ha fatto notare che i due edifici in questione risultano già trasformati e adibiti, rispettivamente, alla residenza (sub. a) e a deposito-autorimessa (sub. b).
d. Il proprietario del fondo insorge ora dinanzi al TPT chiedendo l’annullamento delle modifiche d’ufficio apportate dal CdS e la conferma della valutazione effettuata dal Comune di __________.
Egli osserva che le costruzioni sono ancora oggi conformi al loro aspetto originario e che la modifica d’ufficio del CdS rende di fatto impossibile l’eventuale trasformazione del sub. b da autorimessa-deposito in abitazione.
e. Nelle sue osservazioni il Comune postula l’accoglimento del ricorso e la riconferma della propria valutazione nell’IEFZE (meritevole di conservazione).
Da parte sua il Consiglio di Stato giustifica le modifiche d’ufficio impugnate con il fatto di dover adeguare le valutazioni degli edifici fuori zona edificabile con la legislazione vigente, ed in particolare con le direttive cantonali in materia applicate in tutti i comuni.
f. In data 29 aprile 1997 si è svolta l’udienza in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale. Alla parte ricorrente veniva intimato un termine di 30 giorni per inoltrare le conclusioni.
Queste sono pervenute al TPT in data 23 giugno 1997 e ribadiscono integralmente le richieste formulate in sede di ricorso.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in RPG 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Secondo la LPT la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
L'Inventario, allestito in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OPT(e dell'art. 73 LALPT), elenca e descrive tutti gli edifici del Comune siti fuori zona edificabile, classificandoli in: meritevoli di conservazione (categoria 1a); oggetti culturali (cat. 1c); rustici agricoli meritevoli di conservazione (cat. 1d); edifici rustici già trasformati (cat. 3); altri edifici rilevati, detti anche "rilevati 4" (cat. 4). Assente la cat. 1b (rustici diroccati siti in nuclei degni di protezione), non esistendo nel comune nuclei fuori zona edificabile di quella qualità.
L'Inventario è corredato dal (nuovo) art. 40 NAPR che stabilisce le diverse modalità per la riattazione o la trasformazione degli edifici degni di conservazione (cat. 1a, c, d) e gli interventi ammessi (manutenzione ordinaria e ricupero di parti originali) per gli edifici rustici già riattati (cat. 3).
Gli interventi sugli altri edifici rilevati ("rilevati 4") saranno autorizzati solo sulla base dell'art. 22 cpv. 2 lett. a) e dell'art. 24 LPT.
4.1. L’ insorgente contesta la modifica d’ufficio della valutazione dei due edifici soprattutto a dipendenza della forte limitazione delle possibilità di intervento sugli stessi che ne deriva. L’attribuzione alla categoria degli edifici “meritevoli di conservazione -1a” avrebbe infatti permesso di procedere a lavori di trasformazione e ampliamento (ancorché limitati) degli edifici in questione senza dover sottostare al regime eccezionalmente restrittivo dell’art. 24 LPT. Questo vale in particolare per il sub. b, ora adibito a deposito ed autorimessa; a detta dell’insorgente questo potrebbe infatti venir trasformato, con pochi e mirati interventi, in un’abitazione vera e propria.
Le argomentazioni sollevate dall’insorgente a sostegno della propria tesi non sono tuttavia pertinenti in specie.
Va preliminarmente ricordato che la categoria degli edifici “meritevoli di conservazione-1a” si distingue da quella degli “edifici rilevati 4” per il fatto che si tratta di costruzioni tradizionali tipiche dell’economia rurale che per ragioni architettoniche, storiche o semplicemente paesaggistiche, meritano di essere conservate, e per la cui conservazione si rende indispensabile un adeguamento (ancorché limitato) della loro sostanza edilizia e il loro cambiamento di destinazione in residenze (primarie o secondarie che sia). Non possono evidentemente far parte di questa categoria edifici come quelli in esame, che già hanno subito delle trasformazioni sostanziali (riattazioni, rifacimenti parziali,..) e che sono già adibiti ad altri usi (residenziale o utilitario). In tal caso la classificazione non può essere che la categoria dei “trasformati”3, se si tratta di ex-rustici riattati che hanno mantenuto le loro caratteristiche tradizionali, oppure la generica categoria dei “rilevati 4”, che racchiude tutti gli altri casi possibili (dall’edificio trasformato che ha perso ogni caratteristica tradizionale alla villa di campagna, dalla stazione di partenza di una teleferica al deposito industriale, ecc..).
In siffatte circostanze, la valutazione operata dal CdS è sicuramente quella più corretta e conforme alle indicazioni dell’IEFZE e merita pertanto di essere confermata.
Per questi motivi,
viste le normative al caso applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
Intimazione: - St. legale __________ e __________, _____, per l’insorgente
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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