AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.108
Data decisione, Autorità: 27.09.1996, TPT
Incarto n. 90.96.00108
Lugano 27 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 25 giugno 1996 interposto
presso il Tribunale cantonale amministrativo da
__________ e __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________
contro
dichiara irricevibile l’istanza 11 aprile 1996 di restituzione contro il
lasso dei termini di ricorso contro le varianti di PR adottate
respinge il ricorso degli stessi insorgenti contro la decisione 22
marzo 1996 del Municipio di __________ negante loro il permesso di
costruire una legnaia sul mappale n. __________ RFD;
visto le risposte:
18 luglio 1996 del Dipartimento del territorio;
22 luglio 1996 del Consiglio di Stato;
23 luglio 1996 del Municipio di __________:
visto la sentenza 27 agosto 1996 del Tribunale cantonale amministrativo che, rilevata la propria incompetenza ratione materiae, dichiara irricevibile il ricorso nella misura in cui contesta l’irricevibilità dell’istanza di restituzione del termine per ricorrere contro le varianti di PR decretata dal Consiglio di Stato nella querelata decisione e trasmette gli atti a questo Tribunale a norma dell’art. 4 PAmm;
letti ed esaminati gli atti,
r i t e n u t o
in fatto
a. I ricorrenti hanno acquistato dalla parrocchia di __________, il 26 novembre 1994, i mapp. no. __________, __________ e __________ RF __________. Sul primo sorge un fabbricato utilizzato da anni quale colonia estiva. Gli acquirenti intendono usarlo quale casa di vacanza.
b. Il 19 febbraio 1996 l’assemblea comunale di __________ ha adottato una variante di PR che destina a posteggio parte dei fondi in questione.
La variante è stata pubblicata dal 10 marzo all’8 aprile 1995 presso la cancelleria comunale.
c. Nel corso del mese di marzo __________ __________ ha consultato gli atti presso la cancelleria comunale.
d. Il 13 febbraio 1996 i ricorrenti hanno notificato al municipio di __________ l’intenzione di costruire una piccola legnaia (m. 1,50 x 3.00 x 2.00) accanto al fabbricato preesistente sul fondo __________. Con decisione 22 marzo 1996 il municipio ha respinto la domanda, in applicazione dell’art. 43 LALPT.
e. Con gravame 11 aprile 1996 __________ e __________ __________ chiedono al Consiglio di Stato di annullare questa decisione. Postulano in via pregiudiziale la restituzione del termine per ricorrere contro la variante di PR adottata dall’assemblea comunale il 19 febbraio 1995.
f. Con giudizio 5 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, siccome, tardiva, l’istanza di restituzione contro il lasso dei termini, confermando la querelata decisione municipale.
g. E’ contro questa decisione governativa che i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Nella misura in cui avversa la denegata restituzione del termine il ricorso è stato dichiarato irricevibile dal TRAM e gli atti trasmessi a questo tribunale.
considerato
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
I ricorrenti, che l’art. 35 cpv. 2 lett. b) legittima come proprietari dei fondi toccati dalla variante di PR a ricorrere presso il Consiglio di Stato contro la decisione di adozione, sono del pari legittimati a impugnare in questa sede la risoluzione governativa che ha respinto la loro istanza di restituzione dei termini previsti dallo stesso art. 35 LALPT.
Giusta l’art. 139 CPC la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Il Consiglio di Stato ritiene incompatibile con l’attenzione esigibile in simili casi, anche da persone non cognite in materia di PR, la limitazione dell’esame alle sole NAPR, senza verificare la rappresentazione grafica, dove il vincolo a posteggio appariva inequivocabilmente. Stessa tesi sostiene il comune nella sua risposta, ammettendo che effettivamente, per un’involontaria svista, il fondo dei ricorrenti non venne indicato nelle NAPR. Il vincolo risultava però in modo chiaro e incontrovertibile sul piano delle attrezzature e costruzioni d’interesse pubblico, facenti parte della documentazione pubblicata presso la cancelleria comunale.
La versione di __________ __________ sullo svolgimento della visita alla cancelleria non viene contestata e non abbiamo motivo per dubitare della sua veridicità.
Giova ricordare a questo punto gli antecedenti.
Come risulta dallo stesso ricorso, il notaio __________ aveva sospeso il 30 settembre 1994 l’iscrizione a RF della vendita rogata il 26 dello stesso mese “poiché il Municipio tramite il pianificatore del Comune di __________, arch. __________, aveva comunicato le sue intenzioni di espropriare i beni venduti con lo scopo di abbattere lo stabile e realizzare un posteggio (doc. B.).” Nel frattempo, lo stesso legale “informava i signori __________ in merito e chiedeva chiarimenti al Consiglio Parrocchiale di __________ e per esso al signor Dr. __________ __________ ”. Questi “riferiva che non era a conoscenza di una procedura di cambiamento di destinazione della zona dei mappali oggetto della compravendita.” (ricorso, punto 2.)
L’Avv. __________ scriveva quindi il 23.11.94 al Municipio proponendo o l’accettazione della compra-vendita dei suddetti mappali e l’autorizzazione ad utilizzare quale abitazione di vacanza il fabbricato sito sul mappale __________o l’acquisto dei suddetti mappali rimborsandone ai ricorrenti il prezzo di 55.000 fr., oltre alle spese legali e notarili. Il sindaco, contattato telefonicamente dall’avvocato, gli avrebbe espresso l’intenzione di porre la trattanda all’ordine del giorno dell’assemblea comunale di dicembre e invece essa non lo fu neppure a quella di febbraio che adottò invece la vessata variante.
Il grado di attenzione esigibile dai ricorrenti in occasione della pubblicazione della variante in questione va misurata anche alla luce delle surriferite circostanze.
Da queste risulta che i ricorrenti avevano seri motivi di temere il cambiamento di destinazione dei loro fondi. Questo fatto doveva indurli a un attento esame degli atti pianificatori. L’avviso di pubblicazione elencava gli adeguamenti apportati al PR. Al punto 1. lett. b) sono indicate 8 varianti del piano delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico in scala 1:2000. Alla lett. c): gli aggiornamenti alle norme di attuazione e le nuove norme (con l’elencazione dei relativi articoli).
Poiché si trattava per i ricorrenti di verificare se i fondi di loro proprietà erano gravati dal vincolo per attrezzature di interesse pubblico (posteggi) la prima documentazione da esaminare era il relativo piano (con le 8 varianti).
Il fatto di aver iniziato l’esame dalle NAPR e di aver accertato che i fondi __________e __________non vi figurassero tra quelli riservati a posteggio comunale non doveva distogliere il proprietario dall’estendere la verifica, non foss’altro che a scopo di conferma, al piano delle attrezzature pubbliche, documento che anche per chi non abbia dimestichezza con il PR appare la sede appropriata per accertarsi se sul proprio fondo è previsto un posteggio comunale e se sì in quale misura.
Una verifica della variante limitata alle norme di attuazione senza esaminare la rappresentazione grafica non pare rispondere all’attenzione esigibile in siffatte circostanze.
Questa condizione non è chiaramente adempiuta.
Occorre tener presente che con scritto 31 maggio 1995 il municipio di __________ informava i ricorrenti, in risposta alla loro notifica di lavori di sistemazione interna dello stabile sul part. __________, che il fondo era stato inserito, con le varianti adottate dall’Assemblea comunale il 19.2.95, come area di posteggio nel piano delle attrezzature e edifici di interesse pubblico.
I ricorrenti hanno reagito allo scritto municipale il 6.6.95 negandone recisamente la veridicità: “in effetti, come potrete rilevare dalle fotocopie allegate, in data 19.2.995 non è stata accettata (o neppure discussa?) dall’Assemblea comunale la variante del Piano regolatore concernente le part. no. __________, __________, __________di nostra proprietà.” Lo conferma pure, affermano i ricorrenti, “la vostra pubblicazione del 28.2.1995 ... dove non menziona assolutamente l’adeguamento apportato dal PR alle nostre parcelle per le aree riservate per i posteggi pubblici.”
Anziché essere sfiorati dal dubbio che forse la variante interessasse pure i loro fondi e quindi assumere le opportune e necessarie informazioni al riguardo (non potevano certo ritenere che il silenzio del municipio alla loro lettera polemica valesse annuenza) i ricorrenti hanno fatto domanda il 13.2.96 per la posa di una legnaia e locale attrezzi sul mapp. __________, domanda respinta con la decisione 22 marzo 1996 del Municipio di __________.
E’ solo in quell’occasione che __________ e __________ __________ fanno istanza di restituzione dei termini.
L’istanza è certamente tardiva. L’ostacolo alla tempestiva interposizione del ricorso dovuto alla mancata conoscenza della decisione di adozione della variante da parte del legislativo comunale poteva essere rimosso da tempo. L’ostinazione dei ricorrenti a credere che il municipio di __________ volesse ingannarli spacciando loro per vera un’inesistente decisione assembleare e la loro rinuncia a controllare la fondatezza di questa comunicazione non solo sulla base delle NAPR ma verificando pure gli altri documenti di PR e chiedendo se del caso ulteriori informazioni non possono essere considerati motivo sufficiente per giustificare il perdurare dell’impedimento.
La decisione governativa che ha respinto l’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini merita conferma.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile presso questo Tribunale e precisamente in quanto è riferito alla decisione 5 giugno 1995 con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’istanza di restituzione contro il lasso del termine per impugnare la variante 19 febbraio 1995 del PR di __________ (dispositivo nr. 1 risoluzione governativa nr. __________/96) il ricorso è respinto.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Intimazione: -
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster