AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.86
Data decisione, Autorità: 21.07.1997, TPT
Incarto n. 90.96.00086
Lugano 21 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 18 agosto 1996 di
__________ __________, __________,
contro
la decisione 16 luglio 1996 no. __________ del Consiglio di Stato che approva definitivamente il Piano Regolatore del Comune di __________ relativamente alle zone residenziali di __________ e __________ di __________;
vista la risposta del 3 febbraio 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il signor __________ __________ è proprietario del fondo no. __________RFD di __________, sito in località __________.
b. In data 14 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore del Comune di __________o. Nell’ambito di questa decisione il Governo ha sospeso l’approvazione della zona residenziale __________ di __________, in quanto riteneva che la parte inferiore del comparto avrebbe dovuto mantenere la sua funzione agricola, mentre la parte superiore avrebbe potuto essere gestita con l’inventario degli edifici fuori zona edificabile. Con questa decisione il Governo ha quindi pure sospeso il ricorso presentato in data 6 maggio 1993 dal signor __________, ritenuto ch’esso riguardava precisamente la zona residenziale di __________. In effetti con la sua impugnativa il signor __________ censurava proprio l’attribuzione di questo comparto alla zona edificabile, siccome costituito da una di quelle poche aree, con caratteristiche prevalentemente agricole, rimaste ancora pressoché inalterate all’interno del Comune. Egli ha inoltre fatto valere che la superficie del suo fondo, ivi sito, era di dimensioni tali da non consentire l’edificazione, ragion per cui l’attribuzione alla zona edificabile non gli era di alcuna utilità.
c. Con decisione 16 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto di approvare la zona residenziale __________ di __________ però limitatamente alla parte superiore indicata nell’allegato no. 1 e ha percontro stralciato la parte inferiore attribuendola alla zona agricola, ritenendo che in questo comparto l’interesse alla protezione del paesaggio e del territorio agricolo fosse chiaramente predominante rispetto all’interesse privato dei proprietari a poter edificare. Di conseguenza il Governo ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal signor __________ (cfr. pag. 5 della risoluzione).
d. Contro questa decisione governativa definitiva il signor __________ è nuovamente insorto in data 18 agosto 1996 davanti a questo Tribunale, non più censurando il mancato integrale inserimento del comparto di __________ in zona agricola, ma bensì chiedendo che il limite di zona edificabile così come previsto sul suo particellare venisse modificato come da lui indicato con uno schizzo nella planimetria acclusa al ricorso, ovvero nel senso di includere in zona edificabile una striscia di 16 m del suo terreno posta direttamente sotto la strada di servizio.
e. Con risposta del 3 febbraio 1997 al ricorso, il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione dell’impugnativa nella misura in cui il ricorrente domanda l’inclusione di una striscia di 16 m di terreno del suo fondo, posto lungo la strada, nella zona edificabile. Il Governo ha al proposito affermato che un’eventuale correzione del limite di zona poteva essere discussa in sede di sopralluogo però esclusivamente all’interno dell’area approvata. Il Municipio dal canto suo si è dichiarato contrario alla soluzione proposta dal ricorrente ritenendola totalmente al di fuori degli obiettivi previsti dal Comune in fase di pianificazione della zona.
f. In data 18 marzo 1997 è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono limitate a riconfermare le rispettive allegazioni e domande, senza giungere ad alcun accordo.
c o n s i d e r a t o,
In diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b, c LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità,( tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT (Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare con separato giudizio, la scelta comunale d’attribuire l’intera località di __________ alla zona edificabile è stata respinta dal Governo sia per motivi di sovradimensionamento del comparto edificabile, sia per motivi agricoli e di protezione del paesaggio (decisione da noi confermata).
Unicamente la parte superiore, già ampiamente costruita, è stata mantenuta in zona edificabile.
Il confine a est dell’intero comparto (sezione superiore e inferiore) è tracciato da una retta che taglia obliquamente il fondo __________. Ne risulta una sorta di triangolo, con la casa spostata nell’angolo alto, a ovest. Se è esatta l’asserzione ricorsuale che lo spazio rimasto libero non basta per costruire una seconda casa, malvenuto è il ricorrente a dolersene. L’attribuzione alla zona edificabile è avvenuta non già per permettere un’ulteriore edificazione del comparto ma per tener conto dell’edificazione esistente.
Che in quest’ottica il confine non segua fedelmente il perimetro delle costruzioni e lasci scampoli di terreno inedificato e inedificabile è dovuto a ragioni che non trovano né devono necessariamente trovare fondamento in principi pianificatori, né risultare da una ponderazione dei possibili interessi in gioco. Bisogna pur tracciare il confine tra le diverse zone e purché la scelta non sia insensata, cosa di cui si cercherebbero invano gli estremi nel caso presente, non v’è spazio per un intervento correttivo del tribunale, chiamato a pronunciarsi sul diritto e non su questioni di opportunità.
La domanda di ridisegnare il confine della particella (presentata peraltro solo col ricorso di seconda istanza mentre col primo era postulata l’inedificabilità dell’intero comparto!) non può dunque trovare udienza in questa sede.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.--.
Intimazione: - __________ __________ , __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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