AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.79
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, TPT
Incarto n. 90.96.00079
Lugano 20 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 6 agosto 1996 di
contro
la risoluzione 9 luglio 1996 del Consiglio di Stato, n. __________, che approva la variante di PR del Comune di __________ __________ concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili e modifica d’ufficio la classificazione dell’edificio __________ sito sul mapp. __________ di quel comune derubricandolo da meritevole 1a a meritevole 1d.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che a norma dell’art. 24 cpv. 2 OPT in paesaggi con edifici e impianti degni di protezione i Cantoni possono autorizzare la modificazione dell’utilizzazione di edifici esistenti siccome d’ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. LPT) se l’edificio è, per decisione dell’autorità competente in materia di protezione del paesaggio e delle caratteristiche locali, designato tipico per il paesaggio e se la conservazione della sostanza edilizia non può essere garantita altrimenti;
che giusta l’art. 73, cpv. 2 LALPT il piano direttore designa i paesaggi con edifici e impianti degni di protezione;
che l’art. 73 cpv. 3 LALPT dispone che “all’interno dei paesaggi con edifici e impianti di protezione, i piani regolatori, i piani di utilizzazione cantonale e i piani particolareggiati possono designare gli edifici, segnatamente i rustici, e gli impianti tipici per il paesaggio e da conservare”;
che l’art. 29 RALPT definisce rustici “gli edifici che per origine, forma, struttura e materiali appartengono all’edilizia rurale tradizionale”; con la precisazione che non sono considerati degni di conservazione i rustici parzialmente o totalmente crollati (diroccati)”;
che l’allestimento dell’Inventario è una condizione indispensabile per poter applicare gli art. 24 cpv. 2 OPT e 73 LALPT e di conseguenza per poter autorizzare all’atto delle relativa domanda e sempreché ne sussistano i presupposti, la trasformazione di edifici meritevoli di conservazione, cambiandone la destinazione;
che tra i presupposti ai quali l’art. 24 cpv. 2 OPT subordina il rilascio dell’autorizzazione figura alla lett. b che l’edificio non sia più necessario per usi agricoli;
che l’edificio in contestazione è stato classificato dal comune come meritevole di essere trasformato ad uso abitativo (meritevole 1a) in base ai criteri elaborati dalla SPU, che sono qui incontestati e della cui pertinenza non abbiamo motivo di dubitare;
che il ricorso contesta il declassamento dell’edificio a meritevole 1d statuito dal Consiglio di Stato, adducendo che il fondo su cui si trova è da tempo incolto e pertanto non serve né può servire all’agricoltura, con la domanda che venga riclassificato come meritevole 1a;
che sia la risposta 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato sia le osservazioni del comune concludono proponendo l’accoglimento del ricorso, poiché non sussistono allo stato attuale elementi tali da determinare un interesse agricolo per l’edificio in contestazione;
che non si ravvisano motivi per dubitare della congruità e fondatezza di questa concorde proposta che dà piena adesione alle domande ricorsuali, il tutto in applicazione dei criteri elaborati dalla SPU della cui pertinenza non abbiamo qui motivo di dubitare;
Per questi motivi,
visto gli art. 38 LALPT, 24 OPT, 73 segg. LALPT e ogni altra applicabile alla fattispecie;
decreta e pronuncia:
§ di conseguenza la risoluzione impugnata è annullata nella misura in cui ha modificato l’Inventario degli edifici fuori dalle zone edificabili del Comune di __________ __________ declassificando l’edificio n. __________ mapp. n. __________ NMC da meritevole 1a a meritevole 1d. L’edificio in questione viene inserito nel suddetto Inventario sotto la categoria meritevole 1a). Il comune provvederà alla relativa correzione.
Non si prelevano tasse né spese di giudizio.
Intimazione a:
__________ __________ - __________ __________
Municipio di __________ __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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