AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.60
Data decisione, Autorità: 02.10.1996, TPT
Incarto n. 90.96.00060
Lugano 2 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 17 giugno 1996 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________. __________, ____________________,
contro
la risoluzione n. __________14 marzo 1996 del Consiglio di Stato che dichiara privo di oggetto il ricorso 12 ottobre 1995 interposto dal qui insorgente contro la modifica del PR di __________ approvata dal municipio con risoluzione 24 luglio 1995 come variante di poco conto;
visto le osservazioni 8 luglio 1996 del Comune di __________ e la risposta 14 agosto 1996 del Consiglio di Stato;
ritenuto
in fatto
a. Con risoluzione del 24 luglio 1995 il Municipio di __________ ha adottato quale variante di poco conto del PR la formazione di una rotonda sulla strada principale T 406, in zona Stazione-Ovest.
__________ __________, proprietario del mapp. n. __________RFD __________, è insorto presso il Consiglio di Stato contestando che la modifica possa essere considerata di scarso momento. Nega l’interesse pubblico sia comunale che cantonale alla realizzazione di questa rotonda e delle altre due previste sulla stessa strada cantonale in territorio giuridizionale di __________.
Chiede che la variante di poco conto venga annullata.
b. Nel frattempo - e precisamente dal 6 novembre al 5 dicembre 1995 - è stato pubblicato il piano definitivo della rotonda.
__________ __________ fa opposizione il 1. dicembre 1995 all’espropriazione chiedendo la modifica dei piani e presentando la richiesta d’indennità.
c. Il Consiglio di Stato statuisce il 14 maggio 1996 sul ricorso 12 ottobre 1996 dichiarandolo senza oggetto. Precisa che la materia è retta dalla nuova Lstr (entrata in vigore il 1. marzo 1995) e che ai sensi dell’art. 39a la rotonda in discussione costituisce una miglioria le cui contestazioni sono decise in via definitiva dal Tribunale di espropriazione. Il Consiglio di Stato ne conclude che la contestata risoluzione municipale, superata dalla pubblicazione della miglioria, è decaduta e con essa l’oggetto del ricorso.
d. Il ricorrente avversa in questa sede questa decisione. Contesta nuovamente il carattere di poco conto della variante. Contesta parimenti l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 39a Lstr. La costruzione della progettata rotonda nel comune di Cadenazzo e delle altre due previste sul territorio di __________ è propria a provocare seri rallentamenti del traffico e ciò su un asse stradale di grande importanza, così da mutarne in modo sostanziale natura uso e funzione. Non si tratta di semplici migliorie: le progettate rotonde devono “essere previste e approvate nell’ambito della procedura fissata per l’adozione di piani generali ex art. 11 e ss. Lstr.”
Il ricorrente chiede quindi che la risoluzione impugnata venga annullata e con essa la variante di poco conto in contestazione. Chiede inoltre che venga dichiarata inammissibile “al momento attuale” la realizzazione delle tre rotonde previste sulla __________ __________, compresa quella oggetto della querelata variante, “non essendo state rispettate le norme previste in merito dall’attuale legislazione sulle strade.”
e. Nella sua risposta il Consiglio di Stato ribadisce che a seguito della pubblicazione della rotonda la domanda ricorsuale di annullamento della variante di poco conto è divenuta priva di oggetto e ne chiede conferma in questa sede.
Circa l’inammissibilità della realizzazione delle tre rotonde il Consiglio di Stato richiama gli argomenti sviluppati nella risposta al ricorso di prima istanza concludendo che su questo punto l’impugnativa venga respinta.
considerato
in diritto
1.1 Giusta l’art. 37 cpv. LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il PR, oppure nega l’approvazione.
Contro queste decisioni è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio, nei trenta giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 38 cpv. 1 LALPT.
La potestà ricorsuale è riconosciuta dall’art. 38 cpv. 4 LALPT al Comune (lett. a), ai già ricorrenti, per gli stessi motivi adotti in prima istanza (lett. b), ai proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (lett. c).
1.2 In concreto è avversata la decisione governativa che avendo ritenuto decaduta la variante di PR ha dichiarato senza oggetto il ricorso contro la stessa.
Si tratta di una decisione ex art. 37 LALPT deducibile al TPT in forza dell’art. 38 cpv. 1 LALPT, decisione che il ricorrente, già insorto in prima sede, è legittimato a impugnare giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT. Bisogna tuttavia che i motivi invocati lo siano già stati in prima istanza.
Ciò significa che, nella misura in cui si limita a contestare la decisione di non entrata in materia e ripropone le contestazioni e domande rimaste senza risposta nel ricorso di prima istanza, l’impugnativa è ammissibile in questa sede, il ricorrente legittimato a proporla, il tribunale competente a deciderla. Alla condizione aggiuntiva, va precisato, che domande e censure abbiano sufficiente attinenza con il PR, i punti della decisione contestati rientrino nel quadro degli art. 37 e 38 LALPT (art. 33 LPT) e la loro evasione non sia deferita dalla legge ad altra autorità in diverso contesto procedurale.
Alla luce di queste considerazioni la contestazione delle due rotonde di __________ è irricevibile già per il fatto che non sono contemplate dalla variante del PR di __________, quanto alla domanda di dichiarare temporaneamente inammissibile la realizzazione della terza rotonda per inosservanza delle disposizioni della Lstr non è deferibile a questo tribunale in forza della Lstr che sola trova qui applicazione.
Non spetta al TPT stabilire se l’opera configuri una miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr o piuttosto una modifica sostanziale della strada e vada perciò adottata secondo la procedura dell’art. 13 Lstr e, quindi, degli art. 44 seg. LALPT. Nel primo caso (miglioria) la competenza spetta al Tespr, nel secondo la modifica deve prima essere approvata dal Gran Consiglio ed è semmai contro la sua decisione che è dato ricorrere al TPT (art. 48 e 49 LALPT), non a questo stadio.
Secondo la Legge sulle strade la pianificazione delle strade cantonali avviene tramite il piano direttore delle strade cantonali e i piani generali.
Giusta l’art. 8 della Legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificato dalla L 23.5.1990, il piano direttore delle strade cantonali ha per scopo di fissare gli obiettivi generali della politica stradale del Cantone, di stabilire il modo e i mezzi per il loro conseguimento e di fornire indicazioni per coordinare la pianificazione locale.
A tenore dell’art. 11 Lstr i piani generali sviluppano e precisano le previsioni del piano direttore. Essi indicano in particolare il tracciato delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature di importanza cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il traffico pesante.
Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 piani generali sono allestiti dal Dipartimento, che coordina i preavvisi delle istanze federali, cantonali e comunali interessate.
Nei casi in cui un’opera stradale è già inserita in un PR comunale l’art. 12 cpv. 2 Lstr dispone che questo sostituisce il piano generale.
L’art. 13 Lstr statuisce che i piani generali seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione cantonali (PUC). Sono dunque applicabili gli art. 44 seg. LALPT. Il PUC è adottato dal Consiglio di Stato che lo trasmette al Gran Consiglio per approvazione (art. 47 LALPT, modificato dalla L 6.2.1995, in vigore dal 15.3.1995).
Contro la decisione del legislativo cantonale è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 49 LALPT, pure modificato dalla L 6.2.1995) cui è conferito un potere cognitivo esteso all’apprezzamento. La potestà ricorsuale è pure riconosciuta ai cittadini attivi dei comuni interessati.
Questo per la pianificazione delle strade cantonali.
Per la costruzione la Lstr prevede di regola la competenza cantonale (art. 18 LStr).
I progetti definitivi precisano i particolari tecnici dell’opera, quali l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di arretramento o di allineamento (art. 19 cpv. 1 Lstr).
L’art. 22 cpv. 1 Lstr, modificato dalla L 6.2.1995, in vigore dal 15.3.1995, prescrive che alla procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione si applichi la legge di espropriazione (art. 22 cpv. 1 Lstr). Giusta l’art. 22 cpv. 2 Lstr non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani generali e in particolare sul principio dell’espropriazione.
A norma dell’art. 22 cpv. 3 Lstr il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti definitivi.
Uno statuto particolare, tra manutenzione e modifica sostanziale delle strade è riservato alle “migliorie” dall’art. 39a Lstr (introdotto con la L 6.2.1995). Sono definiti tali gli interventi di adeguamento alle nuove esigenze tecniche di sicurezza e protezione dell’ambiente che non comportano una modifica sostanziale dell’uso e della funzione della strada (art. 39a cpv. 1 Lstr). A norma dell’art. 39a cpv. 2 Lstr “Eventuali contestazioni sulla pubblica utilità e sul progetto sono decisi in via definitiva dal Tribunale di espropriazione.”
Ciò non significa che un intervento, sia di modifica vera e propria sia di minor momento come nel caso di una “miglioria”, debba essere previsto attraverso una modifica del PR (secondo la procedura normale piuttosto che di variante di poco conto).
L’inserimento del tratto di strada cantonale nel PR di un comune sostituisce l’inserimento nel piano cantonale, ne ha la stessa funzione. La modifica deve seguire la procedura prevista dalla Lstr per le strade cantonali, siano esse comprese nel piano cantonale (che ancora non esiste) o inserite in un PR comunale. La modifica della strada (o la miglioria) comporterà necessariamente una modifica del PR, ma nella forma del suo adeguamento formale e avverrà dopo che la modifica o miglioria dell’opera stradale sarà cresciuta in giudicato; non prima, quale momento decisorio.
E invero non avrebbe senso che la modifica di un’opera di proprietà e interesse cantonale venga assoggettata ad una procedura comunale, dipenda dalla volontà degli organi comunali e finalmente della popolazione del comune (referendum). Non ne discende tuttavia che il comune venga semplicemente scavalcato: a norma dell’art. 12 cpv. 1 Lstr se ne deve chiedere preventivamente il preavviso. In concreto, anzi, vi è stata vera e propria concertazione, sfociata nella procedura di variante di poco conto seguita erroneamente dal comune per ispirazione del Dipartimento.
Il procedimento è irrito. Non perché al posto della variante di poco conto bisognava approntarne una secondo gli art. 32 seg. LALPT ma perché l’opera in argomento può solo essere prevista nell’ambito della Legge sulle strade che prescrive altre procedure, altre autorità.
Anziché ritenere decaduta la variante per effetto della successiva pubblicazione della rotonda il Consiglio di Stato doveva annullarla e accogliere, in questo senso, non respingere il ricorso.
Ne segue che in quanto chiede l’annullamento della risoluzione governativa e conseguentemente della variante di poco conto il ricorso merita accoglimento.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
In quanto ricevibile il ricorso è accolto.
§ di conseguenza la risoluzione dedotta in giudizio è annullata nella misura in cui, dichiarato senza oggetto il ricorso di prima istanza, non ha annullato la variante in contestazione e non ha accolto su quel punto il gravame di prima istanza.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Il Cantone verserà al ricorrente fr. 1.000 di ripetibili.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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