AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.50
Data decisione, Autorità: 05.06.1996, TPT
Incarto n. 90.96.00050
Lugano 5 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 14 maggio 1996 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ , ____________________ -,
contro
la risoluzione 3 aprile 1996 (n. __________) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso interposto contro le decisioni 18 settembre 1995 del Municipio di __________ in materia di licenza edilizia e 11 dicembre 1994 dell’Assemblea comunale in materia di inventario dei rustici.
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ é proprietario di un rustico sito al mapp. n. __________ RFD __________, situato fuori dalla zona edificabile designata dal PR.
In data 4 novembre 1993 egli ha chiesto al Municipio di __________ l’autorizzazione per riattare e ristrutturare l’edificio da stalla in casa di vacanza. Il successivo 23 novembre il Municipio ha concesso tale autorizzazione, senza tuttavia inoltrare i piani al Dipartimento del territorio.
b. Il 30 maggio 1995 il ricorrente ha inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria per la “riattazione del rustico al mapp. n. __________RFD” . Il Dipartimento del territorio, competente per gli interventi sugli edifici fuori dalle zone edificabili, si é però opposto al rilascio della licenza, osservando che l’intervento contrastava le vigenti norme edilizie (in particolare gli art. 24 LPT e 75 LALPT) e l’inventario dei rustici del comune di __________, che classifica l’edificio del sig. __________ quale “rustico agricolo - categoria 1d”.
Tale inventario é stato adottato dall’assemblea comunale di __________ l’11 dicembre 1994, ed i seguito pubblicato all’albo comunale con termine di ricorso scadente il 20 marzo 1995; la decisione di approvazione di questo documento non é tuttavia stata impugnata dal ricorrente nel termine utile.
c. Con ricorso 5 ottobre 1995 al Consiglio di Stato l’insorgente ha chiesto il rilascio della licenza edilizia in sanatoria e l’annullamento della decisione d’approvazione dell’inventario degli edifici situati fuori zona edificabile; a sostegno di quest’ultima richiesta, egli ritiene giustificata la restituzione in intero dei termini, dal momento che sarebbe stato impedito di controllare la scheda relativa al suo rustico in tempo utile.
d. Con risoluzione 3 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro la decisione di diniego del rilascio della licenza edilizia e dichiarato irricevibile quello teso all’annullamento della decisione di approvazione dell’inventario degli edifici fuori dalle zone edificabili.
L’autorità governativa ha in sostanza ritenuto che non vi fossero gli estremi per la restituzione in intero dei termini di ricorso contro la decisione 11 dicembre 1994 dell’assemblea comunale di Cimadera, considerato che l’insorgente non é stato in grado di far valere nessuno dei motivi previsti dall’art. 37 CPC.
Quanto alla postulata licenza edilizia in sanatoria, osserva che gli interventi eseguiti hanno determinato un cambiamento totale di destinazione dell’edificio non più compatibile con l’art. 24 cpv. 1 LPT, dal momento che la costruzione di una casa di vacanza fuori dal perimetro edificabile non soddisfa il requisito dell’ubicazione vincolata. Il Consiglio di Stato ha infine ricordato che la precedente autorizzazione per riattare ricevuta dal Municipio (novembre 1993) é da ritenersi nulla, emanando da un’autorità incompetente.
e. Dissentendo da tale decisione, __________ __________ é insorto dinanzi al TPT riproponendo, in sostanza, le censure già avanzate in primo grado e, segnatamente, la richiesta di restituzione in intero dei termini contro la decisione comunale di approvazione dell’inventario degli edifici fuori zona edificabile. In via subordinata chiede la revisione della risoluzione impugnata, con modifica della classificazione dell’edificio al mapp. n. __________RFD da “rustico agricolo - categoria 1d” a “meritevole di conservazione - categoria 1a”.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente, destinatario della decisione impugnata, non fa’ difetto.
Sulla competenza del Tribunale adito e sulla tempestività del ricorso occorre invece fare le seguenti considerazioni.
1.1. Ai sensi dell’art. 48 LPamm, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela manifestamente infondato o inammissibile, senza intimarlo all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata.
1.2. Il ricorso interposto al Consiglio di Stato era diretto contro due decisioni distinte: la prima (in termini cronologici) é costituita dalla decisione 11 dicembre 1994 con la quale l’assemblea comunale di Cimadera ha adottato l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili; la seconda é invece la decisione 18 settembre 1995 con la quale il Municipio di quel comune, constato il preavviso negativo dell’autorità dipartimentale, ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la riattazione del rustico al mapp. n. __________ RFD.
Ora, al TPT compete unicamente il giudizio sulla prima decisione impugnata; la procedura di rilascio della licenza edilizia sfugge invece alla sua competenza (cfr. art. 21 LE 1991).
1.3. Per quanto attiene alla decisione comunale di approvazione dell’inventario dei rustici, si osserva che i termini per interporre ricorso sono ampiamente scaduti (termine ultimo era il 26 marzo 1995). Il ricorrente fa tuttavia valere tutta una serie di motivi, legati in particolare ad assicurazioni ricevute dalle autorità comunali in merito alla classificazione del suo edificio, che giustificherebbero la restituzione in intero dei termini.
Simile circostanza non si verifica però nella fattispecie.
L’art. 12 LPamm, che regola i casi di restituzione in intero nelle procedure amministrative, rinvia esplicitamente alle norme di diritto civile (art. 37 CPC) che prevedono, quali motivi di restituzione, l’impossibilità ad agire perché, senza sua colpa, l’istante ignorava la scadenza del termine o ha ricevuto una notifica talmente tardiva da renderne impossibile l’osservanza (lett. a) oppure perché l’impedimento di compiere l’atto processuale era dovuto a fatto grave e inevitabile (lett. b).
Nel caso di specie nessuno di questi motivi é stato dimostrato dall’insorgente; la pubblicazione dell’avvenuta approvazione dell’inventario da parte dell’assemblea comunale ha avuto regolarmente luogo all’albo comunale e sul FUC nel mese di gennaio 1995; la scadenza del termine per interporre ricorso era fissata, come detto, al 26 marzo 1995. In questo lasso di tempo il qui ricorrente non ha ritenuto utile consultare gli atti, fidandosi unicamente delle assicurazioni ricevute da autorità comunali, allorquando un semplice controllo avrebbe potuto renderlo edotto dell’effettiva classificazione dell’edificio (“rustico agricolo- cat. 1d”).
1.4 Anche la censura ricorsuale volta alla concessione della restituzione in intero dei termini sulla scorta del principio della buona fede non può essere accolta.
Affinché ci si possa appellare con successo al beneficio della protezione della buona fede, occorre che siano adempiute cumulativamente ben precise condizioni. Ossia un’errata informazione é vincolante per un’autorità amministrativa solo se rilasciata, in una precisa situazione ad una ben determinata persona, da un organo competente (o perlomeno ritenuto tale dal cittadino) e se il destinatario, non potendo riconoscere l’erroneità di questa assicurazione, ha intrapreso delle disposizioni in tal senso, dalle quali non può più retrocedere senza subire un danno.
Oltre a ciò è pure necessario che dalla comunicazione della promessa non sia intervenuta nessuna modifica dell’ordinamento giuridico (cfr. DTF 117 Ia 412 c.3; DTF 116 Ib 187 c. 3c); DTF 115 Ia 18 c. 4a e riferimenti), nel qual caso il destinatario non si può prevalere della buona fede.
Ad ogni modo, anche nell’eventualità che dovessero essere adempiuti tutti questi requisiti, il successo dell’appello alla buona fede non é ancora scontato. E’ infatti ancora necessaria una ponderazione tra l’interesse ad una corretta applicazione del diritto e l’interesse alla salvaguardia della buona fede. Se il primo dovesse predominare sul secondo la rivendicazione non può venir accolta.
Nella fattispecie in esame, non risulta che le autorità competenti in materia pianificatoria, ossia il legislativo comunale rispettivamente l’esecutivo cantonale, abbiano espressamente promesso al ricorrente il futuro inserimento del suo rustico nelle categorie “riattati” o di quelli passibili di riattazione con cambiamento di destinazione. A detta dell’insorgente delle comunicazioni in tal senso gli sarebbero state fatte durante la serata informativa sull’inventario degli edifici fuori zona edificabile ed ancora, dallo stesso Sindaco, durante i lavori di riattazione (abusivamente) eseguiti. Di tali assicurazioni verbali non vi é però traccia nell’incarto. Al contrario risulta che già al momento dell’esame preliminare dell’inventario, avvenuto il 1.12.1992, l’edifico in questione era stato definito chiaramente come stalla-fienile e valutato dal Comune quale “rustico-agricolo categoria 1d” (cfr. Doc. L). Questo giudizio non risulta modificato nemmeno dai successivi interventi di riattazione, eseguiti come detto sopra senza essere in possesso di valido titolo autorizzativo.
Da quanto premesso non si può certo concludere che nel caso concreto si è in presenza di una promessa vincolante di un organo competente, ai sensi di cui sopra, capace di giustificare l’appello alla violazione del principio della buona fede.
La censura di violazione della buona fede non può quindi essere accolta.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili
dichiara e pronuncia
1.1. Le domande di restituzione in intero dei termini contro la decisione di approvazione dell’inventario degli edifici fuori zona edificabile del 11 dicembre 1994 e di revisione della stessa sono respinte.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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