AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1996.49
Data decisione, Autorità: 05.12.1996, TPT
Incarto n. 90.96.00049
Lugano 5 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 14 maggio 1996 di
-__________, __________,
contro
la decisione __________ aprile 1996 no. __________ del Consiglio di Stato che statuisce definitivamente su parte della zona R2 prevista nella revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;
vista la risposta del 19 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. La signora __________ __________ -__________, è proprietaria del fondo no. __________RFD , posto in località “ __________ __________ __________ ”.
b. In data 29 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore del Comune di . Nell’ambito di questa approvazione il Governo ha espresso l’intenzione di non confermare un comparto della zona edificabile prevista dal Comune e più precisamente la zona R2 sita in località “ e __________ __________ __________ ” così come indicata nell’allegato no. 3 della risoluzione di cui sopra (cfr. punto 3.6.2 lett.b della decisione e planimetria allegata no. 3), della quale fa appunto parte il particellare della qui ricorrente. Esso ha quindi comunicato a tutti i proprietari interessati la sua intenzione, dando loro facoltà d’inoltrare eventuali osservazioni in merito entro due mesi dalla data d’intimazione della risoluzione a salvaguardia del loro diritto di essere sentiti prima dell’emanazione della decisione definitiva.
b. In data 30 gennaio 1996 la signora __________ -__________ ha inoltrato le proprie osservazioni al riguardo, contestando la scelta del Consiglio di Stato e chiedendo che il comparto in località “__________ e __________ __________ __________ ” venisse mantenuto in zona residenziale R2 così come votato dal Consiglio comunale in data 6 maggio 1994.
c. Con decisione no. __________del aprile 1966 il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto di non approvare la porzione di zona edificabile R2 in località “ e __________ __________ __________ ” e meglio come indicato nell’allegato no. 1 della stessa. In sostanza in questa risoluzione governativa sono state riprese le medesime argomentazioni già espresse nella precedente decisione del 29 novembre 1995 di approvazione del PR. A sostegno dello stralcio sono stati addotti essenzialmente motivi di sovradimensionamento del PR, motivi di natura agricola, di natura paesaggistica e di natura infrastrutturale, essendo i terreni interessati ancora liberi da costruzioni e non ancora completamente urbanizzati. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che il limite di zona così come previsto in questo punto dal Comune non rappresenta una delimitazione corretta e oggettiva, ciò che in futuro potrebbe creare delle difficoltà per rifiutare ulteriori domande di ampliamento del comparto edificabile in zona. Per concludere il Governo ha precisato che la mancata approvazione di questa parte di zona residenziale R2 non incide in modo marcato sull’economia generale del PR e non si configura in una rigida applicazione del diritto pianificatorio.
d. Dissentendo da questa definitiva decisione, la signora __________ -__________ è insorta in data 12 maggio 1996 davanti a questo Tribunale contestando la natura agricola del suo fondo, come dell’intero comparto interessato, nonché l’esistenza di un interesse pubblico ad estendere oltre il già vasto comparto agricolo. Essa ha percontro evidenziato l’importanza d’edificare quest’area. L’insorgente ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso con conseguente riinserimento del suo particellare nella zona R2 così come deciso dal Consiglio Comunale.
e. Con risposta del 19 giugno 1996 al ricorso, il Consiglio di Stato chiede la reiezione dell’impugnativa della ricorrente, riconfermandosi nelle argomentazioni già addotte con la risoluzione impugnata.
f. In data 12 settembre 1996 è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità,( tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT (Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
Innanzitutto per quanto riguarda la zona edificabile va rilevato che giusta l’art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Va tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
a. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPA). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle
infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
b. Per stabilire se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (__________), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (__________) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria alla diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 d)da).
c. Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente usato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata. Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile si da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule. Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
5.1 Dalla relazione generale sul Piano Regolatore del Comune di , rispettivamente dal relativo aggiornamento del giugno 1994, si evince che la contenibilità teorica del PR a pieno sfruttamento è di 1790 unità insediative, di cui 1160 abitanti e 345 posti lavoro. Ciò equivarrebbe ad una riserva di 684 unità abitative, dal momento che la popolazione residente a fine 1994 era di 476 abitanti (Annuario statistico ticinese, ed 1995). Per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe quindi verificare, nei prossimi 10, 15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un aumento della popolazione pari al 144% circa rispetto a quella attuale. Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che l’evoluzione demografica registrata nel comune negli ultimi decenni rende altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione economica residente nel comune è passata da 374 unità nel 1970 a 405 nel 1980 e a 396 nel 1990, facendo registrare nell’ultimo decennio persino una percentuale negativa ossia una diminuzione del 2,22 %. Quindi, anche se negli ultimi anni la popolazione legale permanente è leggermente aumentata passando dai 422 abitanti della fine del 1990, ai 438 fine ‘91, ai 437 a fine ‘92, rispettivamente ai 471 a fine ‘93, nonché a 476 abitanti fine 1994 (per un aumento medio annuo di circa il 3% della popolazione), siamo ben lontani da poter raggiungere il potenziale edificatorio previsto. Bisogna inoltre considerare, come risulta chiaramente dalla relazione di pianificazione, che già il vecchio PR, elaborato nel 1975, prevedeva una superficie insediativa molto estesa, concepita per un incremento demografico molto marcato, che nel periodo quindicinale di validità del piano non si è però realizzato (cfr. pag. 5.8 della relazione). Al proposito il pianificatore ha evidenziato che dal compendio dello stato dell’urbanizzazione, allestito nell’ambito della revisione del PR, è risultata una riserva di terreni ancora liberi di tutto rispetto, in particolare nelle aree di insediamento residenziale (cfr. pag. 5.8). Egli ha quindi concluso che il nuovo PR non può semplicemente proporre l’estensione delle aree insediative aprendo nuove zone all’edilizia, come auspicato da buona parte della popolazione, ma se vuole tener conto di un possibile sviluppo edificatorio deve apporre dei correttivi al già esistente comparto edificabile, operando per esempio sui parametri edilizi (cfr. pag. 5.8 rispettivamente pag. 5.12 e 5.14). Del resto il comprensorio edificabile era già stato ampliato a due riprese, con una variante nel 1979 e l’altra nel 1984, per circa 2 ettari di superficie netta degli insediamenti. Già nell’esame preliminare il Dipartimento del Territorio si era quindi dichiarato contrario, sia per motivi di uso parsimonioso del suolo che per motivi agricoli, all’ampliamento della zona edificabile in località “ __________ __________ ” e aveva invitato il Municipio a riesaminare i limiti della zona R2. In simili circostanze, l’aggiunta di questa nuova area edificabile a quella prevista dal piano precedente (come detto peraltro già notevolmente sovradimensionata), porterebbe ad un ulteriore sovradimensionamento complessivo delle zone edificabili di PR. Ciò non risponde evidentemente ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e nel contempo è contrario al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15 anni).
5.2 Anche il presupposto di una preesistente ampia edificazione, nonché dell’idoneità all’edificazione di cui all’art 15 lett. a LPT, non sono in concreto adempiuti. Tutti i fondi facenti parte del comparto risultano in effetti ancora liberi da costruzioni e non completamente urbanizzati.
Considerato quanto sopra, si può già sin d’ora affermare che in principio il Consiglio di Stato ha rettamente ridotto la zona edificabile stralciando l’area in contestazione, non essendo in concreto adempiuti i presupposti di cui all’art 15 LPT. Inoltre ciò corrisponde alla costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
6.1 In concreto trattasi di un’area posta a nord-ovest del territorio comunale, situata al margine del comparto già edificato, priva di costruzioni e formata prevalentemente da prati e vigneti. Dalla relazione tecnica risulta che questa fascia di terreno riveste una funzione paesaggistica importante, in quanto crea un distacco tra il bosco e l’abitato, evidenziandone le caratteristiche. Il sopralluogo ha permesso in effetti di rilevare che la presenza di queste aree aperte, costituite da spazi verdi e vignati, poste al limite del comprensorio edificato, rappresentano una cornice ideale per l’immagine del Comune. Permettervi l’edificazione pregiudicherebbe evidentemente l’integrità di questo paesaggio.
6.2 L’impugnata risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta l’art. 16 cpv. 1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni). Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.”
Nel caso concreto, il sopralluogo ha evidenziato che l’inserimento in zona agricola è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui sopra: l’area all’esame non è, come detto, improduttiva né tanto meno sterile e forma un’area agricola relativamente vasta e pregiata anche dal punto di vista paesaggistico. In un primo tempo questo comparto era stato assegnato dal PD alla zona SAC (superfici per l’avvicendamento colturale); ora risulta comunque come territorio agricolo sussidiario che nell’interesse generale deve essere utilizzato dall’agricoltura. È quindi senz’altro da attribuire alla zona agricola perlomeno a norma dell’art. 16 cpv. 1 lett. b LPT e dell’art. 5 lett. c LTAgr (“altri terreni agricoli sussidiari”).
L’attribuzione alla zona agricola trova pure conferma nelle indicazioni del Dipartimento del territorio, che nell’ambito dell’esame preliminare aveva suggerito di dezonare e attribuire il comparto alla zona agricola.
6.3 Per concludere si può ancora affermare che la riduzione della zona edificabile proprio su questo comparto si giustifica in quanto il criterio adottato dal Comune per fissare, sull’intero territorio, il margine del comprensorio edificabile, è stato quello di limitarlo ai comparti già costruiti, tralasciando le aree ancora verdi. Trovandosi l’area in oggetto al di là dal territorio già edificato, in quanto completamente libera da costruzioni dato che prima d’ora non è mai stata inserita nella zona edificabile, ben si comprende come proprio essa sia stata considerata per lo stralcio. Si deve inoltre convenire con il Governo che l’estensione della zona edificabile anche a quest’area potrebbe effettivamente ingenerare futuri problemi sia pianificatori che di parità di trattamento, nel caso in cui appunto proprietari di fondi viciniori dovessero presentare domanda di ampliamento della zona.
Tutto ciò considerato, questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie in esame l’interesse privato dei singoli proprietari a edificare i loro fondi in questa località, deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico volto ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle medesime delle parti paesaggisticamente meritevoli di essere salvaguardate. L’impugnativa dell’ insorgente non può quindi venir accolta e di conseguenza la decisione di stralcio del Consiglio di Stato viene confermata.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
La ricorrente è condannata al pagamento delle tassa di giudizio e delle spese per complessivi Fr. 600.--.
Intimazione: - __________ __________ -__________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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