AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.31
Data decisione, Autorità: 17.04.1997, TPT
Incarto n. 90.96.00031
Lugano 17 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 4 aprile 1996 di
contro
la decisione del __________ febbraio 1996 no. __________ del Consiglio di Stato che approva la revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 27 giugno 1996 del Municipio di __________;
vista la risposta del 8 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
esperiti i necessari accertamenti,
letti ed esaminati gli atti,
r i t e n u t o,
in fatto
a. La comunione ereditaria __________ __________, composta dagli eredi __________, __________, __________ __________ e __________ __________ __________ è proprietaria della particella no. __________sita nel Comune di __________ e comproprietaria con la signora __________ __________ della particella no. __________. La signora __________ __________ è proprietaria della particella no. __________ sempre nel Comune di __________a.
b. Nelle sedute del 21, 22, 28, 29 novembre e del 5 dicembre 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del Piano Regolatore. Nell’ambito di questa adozione i fondi no. ____________________sono stati assegnati alla zona dei nuclei vecchi con la particolarità che la casa ivi sita è stata qualificata come oggetto storico protetto (art. 34 cpv. 1 lett. e NAPR). Il fondo no. __________è percontro stato assegnato alla zona residenziale commerciale.
c. Contro queste scelte pianificatorie sono insorti gli eredi __________i, nonché le signore __________ e __________ __________ in data 24 maggio 1995 davanti al Consiglio di Stato. Essi hanno in particolare chiesto di non considerare oggetto storico protetto la casa __________ posta sui particellari no. __________e __________ e quindi di stralciare l’art. 34 cpv. 1 lett. e NAPR e di conseguenza pure il diritto di prelazione a favore del Comune di cui all’art. 37 NAPR. Gli eredi __________ hanno inoltre chiesto l’inserimento del loro fondo no. __________in zona residenziale semi estensiva e in via subordinata una modifica dell’art. 24 cpv. 2 lett. c) NAPR nel senso che l’indice di sfruttamento minimo del 1.o è valido per tutto il fondo, riservati i frazionamenti rispettivamente l’edificazione parziale del fondo. Per finire essi hanno domandato una completazione dell’art 18 NAPR relativo al trasferimento degli indici che deve comprendere pure l’indice di sfruttamento e non limitarsi all’indice di occupazione.
d. Con risoluzione 27 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR e respinto l’impugnativa avanzata dal ricorrente. Al proposito il Governo ha specificato come esso non può sostituirsi al comune nelle scelte pianificatorie di portata locale se sufficientemente fondate anche qualora altre soluzioni potrebbero apparire altrettanto opportune o migliori. Esso ha comunque accolto la richiesta di modifica dell’art. 18 NAPR nel senso d’introdurre anche la possibilità di trasferimento dell’indice di sfruttamento.
e. Dissentendo da questa decisione i signori __________ sono nuovamente insorti davanti a questo Tribunale in data 4 aprile 1996 ribadendo in sostanza quanto già rilevato davanti all’istanza di primo grado, ossia che la casa sita sui particellari no. __________e __________non presenta alcun valore storico culturale in grado di giustificarne l’inserimento tra gli oggetti protetti. Ancor meno si giustifica il diritto di prelazione che il Comune si è riservato su di essa. Per quel che concerne l’azzonamento previsto per il mappale no. __________essi ribadiscono l’assurdità di inserirlo in zona residenziale commerciale, essendo che questo tipo di zona si estende unicamente lungo la via __________ __________, per cui inserirvi pure i fondi no. __________, __________, __________e __________risulta assolutamente fuori luogo dato che questi terreni hanno una vocazione unicamente residenziale trovandosi discosti dalla strada principale dove si concentrano le attività commerciali. Comunque nell’ipotesi che questa zona dovesse essere mantenuta, i ricorrenti chiedono nuovamente che l’art 24 cpv. 2 lett. c) NAPR venga modificato nel senso che l’indice di sfruttamento minimo dell’1.0 sia valido per tutto il fondo riservati i frazionamenti rispettivamente l’edificazione parziale del fondo (riattazione/ampliamento rustico).
f. Con risposta del 8 giugno 1996 al ricorso il Consiglio di Stato chiede la reiezione dell’impugnativa riconfermandosi nelle argomentazioni già addotte con la risoluzione impugnata. Dal canto suo il Municipio, nelle sue osservazioni del 27 giugno 1996, rileva come l’edificio posto sui mappali no. __________e __________sia stato inserito nell’inventario degli oggetti storici protetti su proposta della commissione culturale. A detta del Comune questo vincolo non impedisce comunque ai proprietari di restaurare l’edificio a scopo abitativo, fermo restando che gli interventi vengano attuati con la dovuta professionalità. Inoltre esso sostiene che il diritto di prelazione non costituisce un impedimento gravoso per i proprietari. Per finire a riguardo dell’azzonamento del mappale __________esso rileva come il comparto interessato potrebbe ben prestarsi per un particolare interesse commerciale, essendo legato in modo diretto al centro comunale e a tutte le attività collaterali d’interesse pubblico ch’esso genera. In definitiva l’esecutivo comunale propone la reiezione integrale dell’impugnativa.
g. In data 28 novembre 1996 si è esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibili in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità,( tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT (Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
4.1 Giusta l’art. 17 cpv. 2 LPT per la protezione di siti caratteristici, luoghi storici e monumenti naturali e culturali, il diritto cantonale può prevedere invece dell’istituzione di zone protette, altre misure adatte a tutelarne i valori. L’art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT prevede espressamente la possibilità per il comune d’istituire nel PR dei vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi per la protezione tra l’altro pure degli edifici di pregio storico-culturale.
Tale scopo perseguono pure le norme di attuazione del piano regolatore, nelle quali deve essere stabilito l’obbligo di conservazione di tali oggetti (art. 29 cpv. 2 lett. d) LALPT). In concreto gli oggetti storici protetti sono stati singolarmente indicati e definiti nell’art. 34 delle NAPR, dal quale risulta appunto un dettagliato elenco di tutti i monumenti culturali d’importanza cantonale, rispettivamente d’importanza locale che il Comune intende salvaguardare.
La casa dei qui ricorrenti è stata indicata al cpv. 1 lett. e del citato articolo come meritevole di protezione a livello comunale. Da queste considerazioni risulta chiaramente che la misura pianificatoria in concreto adottata è sorretta da una valida base legale.
4.2 Quanto all’interesse pubblico a questa scelta pianificatoria, va innanzitutto rilevato che, giusta la giurisprudenza del Tribunale Federale, un edificio può essere qualificato quale monumento storico anche se non abbia in sé uno straordinario valore architettonico, ma sia tipico e caratteristico di un'epoca passata (cfr. Adelio Scolari, Commento della Legge edilizia del Canton Ticino, art. 16, nota 43). Con il sopralluogo si è potuto costatare come la casa dei signori __________ rivesta senz’altro un interesse culturale. Trattasi in effetti di una casa che ancora presenta le caratteristiche tipiche dell’architettura rurale del passato contadino di __________. Essa rappresenta in pratica una delle ultime testimonianze ancora presenti sul territorio comunale di un’epoca ormai trascorsa. L'interesse pubblico alla sua conservazione va quindi sicuramente confermato.
4.3 Verificata la presenza di un interesse pubblico alla misura in contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, il vincolo così adottato dal comune risulta ragionevole, attuabile e sopportabile e segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l’interesse privato contrapposto. Se così fosse il vincolo violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 400). Come risulta dagli atti dell’incarto, il vincolo in esame non toglie ai proprietari la possibilità di operare degli interventi edilizi sulla casa, fermo restando naturalmente che queste opere vengano eseguite in rispetto delle caratteristiche dell’edificio protetto. Il sacrificio imposto ai proprietari appare senz’altro ragionevole se paragonato all’interesse pubblico perseguito. Del resto va evidenziato che giusta il capoverso 4 dell’art 34 NAPR in oggetto, il Comune può concedere un sussidio per le opere di restauro quando il sacrificio richiesto al proprietario per la conservazione risultasse troppo oneroso. Da ciò risulta quindi che il vincolo per la conservazione del previsto monumento culturale e storico d’importanza locale limita in modo legittimo la proprietà privata, in quanto fondato su una valida base legale, sorretto da un interesse pubblico preminente e rispettoso del principio della proporzionalità.
4.4. Quanto al contestato diritto di prelazione istituito sulle particelle no. __________e __________a favore del Comune a norma dell’art. 37 NAPR, non appare, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, di grave impedimento alla loro facoltà di disporre, ritenuto ch’esso entra in linea di conto solo in caso di vendita dei fondi a terzi. Il Comune allora avrà la facoltà entro sei mesi di esercitare tale diritto, acquistando il bene alle medesime condizioni pattuite con i terzi. L’interesse pubblico a questa disposizione consiste nel riservare al Comune la possibilità di fare proprio un oggetto che per le sue caratteristiche costituisce una pregevole testimonianza dell’architettura rurale del passato e quindi rappresenta un valore per il territorio, garantendone così la salvaguardia.
5.1 Giusta l’art. 24 NAPR la zona residenziale commerciale è destinata alla costruzione di edifici d’abitazione, di edifici commerciali e amministrativi, di alberghi e ristoranti. All’interno devono essere rispettate tutta una serie di prescrizioni tra cui l’imposizione di un indice di sfruttamento minimo pari a 1.0, applicabile pure alle ricostruzioni o alle trasformazioni importanti. I ricorrenti si oppongono a questo tipo d’azzonamento, previsto oltre che per il loro fondo no. __________anche per i particellari no. __________, __________e __________ adiacenti, ritenendolo assolutamente fuori luogo dato che questo fondi , a loro dire, hanno una vocazione puramente residenziale trovandosi discosti dalla via San __________, dove si concentrano le attività commerciali. Esaminati gli atti a nostra disposizione e considerate le risultanze del sopralluogo, questo Tribunale ritiene quanto segue. Trattasi in concreto di un comparto che pur non essendo direttamente prospiciente alla via San __________, risulta posizionato in modo tale da giustificare effettivamente un’estensione su di esso della zona residenziale commerciale. Esso appare infatti direttamente relazionato alla casa comunale e quindi anche a tutte quelle attività commerciali che gravitano attorno ad essa e che in definitiva costituiscono il centro del paese. Prevedere quindi in questo comparto un’edificazione forte, capace di portare ad una completazione urbanistica della zona, con degli insediamenti che oltre all’abitazione offrano pure delle possibilità di tipo commerciale-amministrativo e anche di ristorazione o alberghiero, costituisce una scelta pianificatoria coerente. Di conseguenza la censura sollevata dai ricorrenti al riguardo non merita conferma.
5.2 In merito alla richiesta, presentata dai ricorrenti in via subordinata, di modifica dell’art. 24 cpv. 2 lett. c NAPR “nel senso di ritenere l’indice di sfruttamento minimo dell’1.0 (previsto per la zona residenziale commerciale) valido per tutto il fondo, riservati i frazionamenti, rispettivamente l’edificazione parziale del fondo (riattazione/ampliamento rustico)”, vanno fatte le seguenti considerazioni. L’indice di sfruttamento è il rapporto numerico tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo (art 37 LE). Esso stabilisce in pratica in modo vincolante per ogni particella e per ogni proprietario la densità necessaria dell’utilizzazione edilizia. Il significato d’imporre un indice di sfruttamento minimo va ricercato nella volontà d’impedire che i fondi edificabili vengano sotto utilizzati, ovvero sfruttati in modo non razionale. Così appunto nel caso in esame dove l’azzonamento del particellare no __________nella zona residenziale commerciale presuppone una certa densità dell’utilizzazione edilizia e ciò indipendentemente dalle dimensioni, nonché dalla forma dei singoli fondi. Ecco quindi che prescindere dall’applicazione dell’indice di sfruttamento minimo dell’1.0 in caso di frazionamento, rispettivamente di edificazione parziale del fondo, come richiesto dai ricorrenti, sarebbe evidentemente contrario alla finalità perseguita dall’imposizione del parametro in esame. La norma NAPR così come prevista è a mente di questo Tribunale conforme alla destinazione di zona data al comparto, ragion per cui merita di essere confermata. La censura dei ricorrenti non può quindi essere accolta nemmeno su questo punto.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.--.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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