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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.30
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, TPT
Incarto n.
90.1996.30
Lugano
15 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello
Balerna
assistito
dalla segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2/3 aprile 1996 di
contro
la risoluzione __________ febbraio 1996 (n.
__________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano
regolatore di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
e considerato
in fatto e in diritto
che
l’insorgente ha chiesto l’inserimento del mapp. __________ nella zona dei nuclei
vecchi;
che all’udienza del 28 novembre 1996, il
procedimento è stato sospeso in vista di una variante del piano regolatore
concernente la disciplina dei nuclei;
che, con risoluzione 28 gennaio 2003,
cresciuta in giudicato, il Consiglio di stato ha approvato una variante del
piano regolatore che contempla l’attribuzione del fondo in oggetto alla zona
dei nuclei vecchi;
che, con scritto 5 settembre 2003, questo
tribunale ha fissato alle parti interessate un termine di 30 giorni per inoltrare
eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai
ruoli del ricorso;
che, nel termine menzionato nessuna delle
parti si è opposta allo stralcio;
che il gravame di cui trattasi è divenuto
privo di oggetto per effetto della variante di piano regolatore;
che esso va dunque stralciato dai ruoli;
che il tribunale non preleva tasse di
giustizia (art. 28 PAmm);
decreta
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano tasse di giustizia.
-
Intimazione
a:
__________ __________ __________;
__________ di __________, __________ ______;
Consiglio di Stato, _______;
Divisione della pianificazione territoriale, __________;
Il presidente La
segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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