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Numero d'incarto:
90.1996.20
Data decisione, Autorità:
04.11.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00020
Lugano
4 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 5 marzo 1996 di
__________ e __________
__________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione n. ____________________luglio 1994 del
Consiglio di Stato che approva la definizione della passeggiata a lago del
Comune di _________
visto
le osservazioni 21.6.1996 del Comune di _________ e la risposta 12.7.1996 della
Divisione della pianificazione territoriale;
rilevato
che con scritto 7.2.97 __________ __________ e __________ __________,
__________, nuovi proprietari del part. __________già di proprietà di
__________ e __________ __________, hanno comunicato di subentrare nella
procedura ricorsuale;
preso
atto dello scritto 15.10.1997 del Comune di _________ che comunica di aver
abbandonato il progetto di passeggiata a lago, qui in contestazione, e con esso
la posa del CDG che verrà invece sistemato nella strada comunale;
considerato
in fatto e diritto:
che il tribunale procede,
d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico;
che a norma dell’art. 31
LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT
condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata, rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si
sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione;
che la rinuncia da parte
del comune alla progettata passeggiata lago, approvata dal Consiglio di Stato
con la qui contestata risoluzione, rende questa priva d’oggetto e con essa il
ricorso che l’avversa, giustificando la messa a carico del comune, soccombente,
di congrue ripetibili a favore dei ricorrenti, patrocinati da un avvocato;
decreta
-
Il ricorso é stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giudizio. Il Comune di _________ rifonderà ai ricorrenti fr. 900.- di
ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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