AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.12
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, TPT
Incarto n. 90.96.00012
Lugano 20 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 14 febbraio 1996 di
contro
la risoluzione __________ gennaio 1996 nr. __________ del Consiglio di Stato che approva la revisione del PR del Comune di __________ settori 2 e 3 e alcune varianti del PP centro storico;
visto la risposta del Consiglio di Stato del 21 marzo 1996 e le osservazioni 29 aprile 1996 del Comune di __________
ritenuto
in fatto
a. Con risoluzione n. __________del __________gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR del Comune di __________ - settori 2 e 3 e delle varianti del PP del centro storico, respingendo il ricorso con cui __________ e __________ __________ avevano contestato il regime pianificatorio conferito alla particella n. __________di loro proprietà, inserita a dir loro senza ragione nella zona residenziale pedemontana col corollario di parametri edilizi manifestamente inaccettabili.
b. La risoluzione governativa viene avversata in questa sede per le stesse ragioni invano addotte nella precedente. I ricorrenti rilevano che la part. __________di mq 5678 è l’unico terreno pianeggiante ancora libero nella zona R3 del precedente PR (Quartiere __________). In quel quartiere sorgono edifici “particolarmente imponenti”, quali l’Albergo __________, il __________, la Casa __________ __________, l’Istituto __________ __________, l’Istituto __________ __________ e altri ancora che hanno più di tre piani; alcuni raggiungono anzi i cinque piani e oltre. A sud si trova l’imponente collegio di __________ __________ e Palazzo __________. I ricorrenti fanno osservare che il vecchio PR prevedeva un IS dello 0,4 ed un’altezza degli edifici di mtl. 10.50 (art. 26 vPR).
Con il nuovo settore 2 l’IS viene portato allo 0,6 ma l’altezza massima viene abbassata a mtl. 8,50.
Ricordando che il loro fondo è stato bloccato per decenni in previsione della strada di circonvallazione nord finalmente abbandonata dal nuovo Piano viario del locarnese, i ricorrenti formulano, in via principale, la domanda che la zona R3 del precedente PR venga ripristinata sotto forma di un secondo comparto pedemontano speciale con un IS massimo dell’1,2 ed un’altezza massima degli edifici di ml. 15.00 (gli stessi parametri del Centro storico). In via subordinata chiedono un IS dello 0,8 ed un’altezza massima degli edifici di ml. 11,50.
Chiedono inoltre che per i comparti privati assoggettabili al piano di quartiere facoltativo la superficie venga ridotta a mq. 5.000 (in luogo dei previsti mq. 6.000) con relativa modifica dell’art. 20 cpv. 2 lett. b) NAPR).
Per il caso in cui non venisse creato il comparto pedemontano speciale postulato in via principale, i ricorrenti chiedono che sia pure annullata integralmente la variante alle norme di attuazione del PPCS (art. 40, 41, 53 e 54 NAPRCS). Con protesta di ogni spesa.
c. Nella sua risposta il Consiglio di Stato si limita a richiamare le osservazioni formulate nelle risposta al ricorso di prima istanza ritenendo di per sé lecita e coerente la decisione comunale ma invitando “(se del caso)” il Municipio a proporre al legislativo una proposta di variante di PR” riguardo alla richiesta ricorsuale di assegnare al comparto litigioso i parametri edificatori dell’adiacente centro storico e propone quindi il rigetto dell’impugnativa.
d. Nelle sue osservazioni il comune contesta motivazioni e conclusioni del ricorso riconfermandosi a sua volta nelle precedenti allegazioni, con particolare riferimento all’istanza di approvazione della revisione del PR del 9 maggio 1995. In esse il Municipio aveva ritenuto pertinenti le argomentazioni di natura pianificatoria dei ricorrenti: “infatti il fondo in questione dispone di una conformazione morfologica e di una superficie diversa rispetto ai fondi inseriti nella zona pedemontana, inoltre esso è in diretta relazione con la parte del centro storico situata a monte dell’asse stradale __________ __________ -via __________. ”Pertanto, “tenuto conto che i fondi sottostanti via __________ __________ __________ __________ e via __________ appaiono differenti rispetto agli altri fondi ubicati in collina, si propone l’accettazione del ricorso nel senso di prevedere al creazione di un comparto pedemontano speciale con parametri edificatori particolari, vale a dire un IS di 0,8 e un’altezza delle costruzioni di m 10.50.”
Il Consiglio di Stato propone invece di respingere la proposta di ridurre la superficie minima da 6.000 a 5.000 mq richiesta per la realizzazione di piani di quartiere. Questa soglia è il frutto di un’attenta indagine del territorio e delle sue potenzialità tenuto conto degli obiettivi urbanistici qualitativi propri del piano di quartiere.
e. Nell’udienza del 19 novembre 1996 il rappresentante del Municipio precisa che la situazione “anomala” del comparto __________ è riconducibile alla riduzione delle altezze delle costruzioni intervenuta nella zona pedemontana di cui la zona __________ fa parte. Ciò si è tradotto in un peggioramento della situazione di questo comparto rispetto al PR del 1978. Da qui, avverte il rappresentante municipale, la necessità di aderire alla richiesta ricorsuale di creare un ulteriore comparto pedemontano speciale, con un IS di 0,8 ed un’altezza massima delle costruzioni di m. 10,50. Del resto simile avviso è già stato formulato riguardo al part. 1149 appartenente ad altri proprietari.
considerato
in diritto
Contro queste decisioni è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio a norma dell’art. 38 cpv. 1 LALPT.
L’art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b) e i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti in prima sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 cpv. 2 LALPT, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1. giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55)
Scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.)
La LPT riprende e sviluppa tale postulato.
Il suolo dev’essere utilizzato con misura, prescrive l’art. 1, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio.
Il paesaggio va tutelato sia mantenendo superfici coltive sufficienti per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Funzionalità e razionalità, da una lato, ordine e armonia, dall’altro sono i contrapposti criteri ai quali deve ispirarsi la pianificazione. La realtà su cui è chiamata ad operare, complessa e contraddittoria, non può essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
Solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. in tema DTF 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Non v’è dubbio che difronte alla presenza di costruzioni di quell’importanza i parametri edificatori previsti dal nuovo PR mancano di aderenza alla realtà locale e appaiono chiaramente inadeguati.
Il quartiere __________ si differenzia sostanzialmente dalla sovrastante zona pedemontana e merita un diverso trattamento.
Rettamente dunque il Municipio ha ammesso la necessità di correggere l’attuale regime pianificatorio. La proposta di creare un subcomparto pedemontano speciale in quella zona di PR risponde chiaramente a questa esigenza. Quanto ai parametri proposti: IS di 0,8 e altezza massima di mtl 10,5 appaiono verosimilmente atti a consentire una calibrata progressione dalla densità edilizia del confinante centro storico (IS 1,5 e altezza mtl 15 per la parte a monte della strada) a quella più rada della vera e propria zona pedemontana (IS 0.6, altezza 8.50 per pendenze fino al 50%, 9.50 con pendenze superiori).
Non si ravvisano percontro motivi stringenti per ridurre da 6.000 a 5.000 mq la superficie minima dante diritto al piano di quartiere e ai relativi bonus. A dir vero non ha senso premurarsi di rivedere l’edificabilità della piccola zona attraverso un equilibrato riaggiustamento dei parametri edificatori e nello stesso tempo sovvertire questo equilibrio consentendo un importante sorpasso di questi parametri nell’unico grande terreno inedificato e quindi in grado di connotare nel senso desiderato il comparto. A ciò condurrebbe in concreto l’abbassamento della soglia da 6.000 a 5.000 mq.
Gli atti sono ritornati al comune affinché riveda la pianificazione di quel comparto, tracciandone esattamente il perimetro e regolamentandone l’edificabilità nelle NAPR alla luce delle pregresse considerazioni.
In quella parziale misura il ricorso è accolto.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
§) di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura in cui approvando il PR Settore 2 del Comune di __________ ha ammesso che il comparto __________ fosse conglobato, senza adeguarne la regolamentazione, nella zona residenziale pedemontana.
Gli atti sono rinviati al comune affinché riveda l’assetto di questo comparto definendone il perimetro e il regime pianificatorio.
Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Il Comune verserà fr. 600.-- di ripetibili ai ricorrenti.
Intimazione: - Avv. __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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