AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.10
Data decisione, Autorità: 10.09.1997, TPT
Incarto n. 90.96.00010
Lugano 10 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 12 febbraio 1996 di
Prof. __________ __________, __________, 2. __________ __________ già __________ __________, __________,
__________ __________, __________, 4. __________ e __________ __________, __________, 5. __________ __________, __________, 6. __________ __________, __________, 7. __________ e __________ __________, __________, 8. __________ e __________ __________, __________, 9. __________ e __________ __________, __________, 10. __________ e __________ __________ __________, __________,
Comunione Ereditaria fu __________ __________, __________,
__________ __________, __________, 13. __________ __________, __________, 14. __________ __________, __________, 15. __________ __________, __________, 16. __________ __________, __________, 17. dott. __________ __________, __________, 18. __________ __________ e __________, __________, 19. __________ __________, , 20. __________ - __________, __________, 21. __________ e __________ __________, __________, 22. __________ e __________ __________, __________, 23. __________ e __________ __________, __________, 24. __________ __________, __________, 25. dott. __________ e __________ __________, __________, 26. __________ e __________ __________, __________, 27. __________ e __________ __________, __________, 28. __________ __________, __________, 29. __________, __________ e __________ __________, __________,
__________ __________, __________, 31. __________ e __________ __________, __________, 32. __________ e __________ __________, __________,
__________ __________, __________,
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__________ __________, _________,
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__________ __________, __________. __________,
__________ e __________ __________, _________,
__________ __________, __________,
__________ e __________ __________, __________,
contro
la risoluzione 10 gennaio 1996 del Consiglio di Stato che approva il Piano Particolareggiato della _________ (_________) nel Comune di _________;
viste le osservazioni 19 agosto 1996 del Municipio di _________ (rappr. dall’avv____________________) e la risposta 12 aprile 1996 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Nella sua seduta del 14 dicembre 1992 il CC di _________ ha adottato il Piano Particolareggiato della _________ (in seguito : _________), elaborato allo scopo di salvaguardare l’importante patrimonio storico e ambientale del comprensorio della _________ e delle aree circostanti.
b. Contro gli indirizzi pianificatori del _________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato __________cittadini della zona limitrofa, con motivazioni e richieste sostanzialmente identiche. Le contestazioni vertono principalmente sull’assetto viario della zona, ed in particolare sul previsto accesso stradale al “Comparto A” del , che comporterebbe un intollerabile aumento del traffico su Via _________ e Viale _________ _________ con gravi inconvenienti a tutti gli abitanti del quartiere “”.
c. Con decisione 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato il PP in esame e respinto tutti i ricorsi di prima istanza.
A sostegno della sua decisione, l’autorità governativa ha osservato che le perizie eseguite dimostrano come l’aumento del traffico su Via _________ e Viale _________ _________ non risulterebbe dannoso per il carattere residenziale del quartiere _________.
d. Dissentendo da tale decisione, gran parte dei ricorrenti di prima istanza (per l’esattezza 55), sono insorti con unico gravame davanti al TPT, chiedendone l’annullamento.
A sostegno delle loro domande hanno riproposto, in sostanza, le allegazioni del ricorso di primo grado. Chiedono in particolare che vengano studiate delle soluzioni alternative per l’accesso stradale al “Comparto A”, che prescindano dall’attraversamento del quartiere _________.
e. Nelle rispettive osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di _________ auspicano la reiezione dell’impugnativa.
Quest’ultimo osserva anzitutto che i __________ricorrenti non disporrebbero della legittimazione attiva; nel merito ribadisce l’attendibilità dei calcoli sull’evoluzione del traffico eseguiti dal perito, sottolineando che dal profilo pratico non vi sono altre possibilità di accesso al “Comparto A” oltre a quella contemplata dal _________.
f. In data 10 settembre 1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. In quest’occasione il Municipio ha fatto presente di essere disposto a verificare la possibilità di creare, in funzione di un’edificazione concreta, l’accesso alla nuova edificazione sul Comparto A parte su Via _________ (da N) e parte su Viale _________ _________ (da S). Per il resto , le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
A. In ordine
Contro queste decisioni è dato ricorso al TPT, a norma dell’art. 38 cpv. 1 LALPT. Così nel caso concreto.
In concreto i ricorrenti, che già insorsero, per gli stessi motivi, in prima istanza, sono legittimati a ricorrere nella presente a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Interposto nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
Secondo il resistente i ricorrenti, “ancorché cittadini attivi nel Comune, non risultano legittimati al ricorso dal profilo materiale (risalto ns.).”
La tesi non può trovare adesione. Nella misura in cui sono cittadini attivi la potestà ricorsuale è conferita loro dall’art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT. Il disposto istituisce l’actio popularis, ossia il diritto di ricorrere aperto ad ogni cittadino attivo del comune, abbia questi un interesse degno di protezione o no. Siffatto interesse è richiesto dall’art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT solo a capo di enti o di persone che non siano per l’appunto cittadini attivi.
Questo in prima istanza. Se il ricorso è respinto il ricorrente ha il diritto di insorgere nella successiva, per gli stessi motivi fatti valere nella precedente. Va considerato che quale destinatario della decisione egli è direttamente interessato a una corretta evasione della sua impugnativa; interesse, questo, degno in sè di protezione, a prescindere dal suo fondamento materiale (cfr. DTF 112 Ib 157).
NeI caso che ne occupa ciò vale per tutti i ricorrenti, eccetto __________ __________ e __________ __________ e __________, domiciliati a __________ __________, il primo, a __________ gli altri due.
E’ solo nei loro confronti che la legittimazione a ricorrere in prima istanza presuppone, a norma dell’art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT, un interesse degno di protezione.
Giova ricordare in proposito che a mente della giurisprudenza l’interesse è degno di protezione se il ricorrente si trova in un rapporto speciale con l’oggetto del litigio ed è toccato più di chiunque altro dalla decisione.
In altri termini, egli deve avere un interesse personale rilevante, diretto e attuale all’annullamento o modifica della decisione impugnata.
Così è se la sua situazione giuridica o di fatto può essere influenzata dall’esito della vertenza (DTF 123 II 115 consid. 2a pag. 117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177 con riferimenti).
Non occorre invece che l’interesse fatto valere sia di natura giuridica; basta un interesse di fatto, anche un interesse economico, e non è più richiesto, come inizialmente dalla giurisprudenza federale, che tale interesse sia protetto dalla norma asseritamente violata (DTF 121 II 176 consid. 21 pag. 17).
I surrichiamati presupposti assumono particolare rilevanza quando a ricorrere è un terzo e non il destinatario stesso della decisione (sent. cit. pag. 178).
Come il TF ha messo in evidenza in DTF 112 Ib 159 consid. 3 non è possibile definire concettualmente i limiti della legittimazione a ricorrere di terzi. Da una parte occorre evitare un incontrollabile allargamento della potestà ricorsuale, dall’altra non van posti limiti così stretti da escludere il controllo giudiziario dell’applicazione del diritto, controllo chiaramente voluto dal legislatore.
Che l’interesse degno di protezione sia dato in concreto a capo dei suddetti ricorrenti, proprietari di fondi che danno su viale della _________, non può alla fin fine essere disconosciuto.
Censurato è il maggior traffico cui verrà presumibilmente esposta questa arteria per effetto del nuovo assetto viario previsto dal _________, tenuto conto dell’edificazione intensiva consentita dal _________ nel comparto A (ca. 70 nuovi appartamenti).
Stando ai calcoli degli specialisti il carico è suscettibile di aumentare da 1200 a 2000 veicoli al giorno (cfr. relazione __________ e __________ 19.10.95 a UTC _________, pag. 3).
Troppo per sostenere che il disturbo colpisca i ricorrenti in discorso alla stessa stregua di chiunque altro nel comune e negare che abbiano un rilevante interesse personale, in stretta, specifica relazione con l’oggetto del litigio, a chiedere l’annullamento della decisione loro pregiudizievole.
E’ esatto, come ricordato dal Comune nelle sue approfondite osservazioni, che il TF ha escluso in DTF 112 Ib 154 il TF la legittimazione dei confinanti di una strada di paese a ricorrere contro un deposito di rifiuti distante 900 mtl, con la conseguenza di aumentare di un decimo il traffico di autocarri sulla strada comunale e del 5% il rumore complessivo. Percontro in DTF 113 Ib 226 sono stati ammessi a ricorrere gli abitanti siti a circa un km. dall’accesso di una cava di ghiaia, comportante una media giornaliera di 120 viaggi di autocarri (andata e ritorno) per 40-50 anni.
Nel nostro caso se il maggior carico ambientale non raggiunge gli estremi della seconda sentenza, appare tuttavia più gravescente di quello riferito nella prima, al punto da giustificare a nostro giudizio l’ammissione a ricorrere.
Non senza osservare, per rispondere all’argomento che il comune ha ripreso dalla giurisprudenza federale, che il criterio della chiara distinguibilità degli effetti di una determinata opera, in casu del nuovo assetto viario, dalle immissioni prodotte in generale dal traffico non ci pare di grande utilità al fine di stabilire la soglia di intensità delle immissioni al disopra della quale l’interesse a ricorrere dev’essere riconosciuto. Il criterio può servire semmai nei casi in cui la natura del traffico cambia (inserimento di una forte componente di traffico pesante, come nei casi giurisprudenziali surriferiti), non, o troppo difficilmente, quando cambia solo la quantità dello stesso tipo di traffico.
In genere siamo comunque dell’opinione che in un ordinamento assai aperto come quello della LALPT, che all’art. 35 prevede in prima istanza l’actio popularis, non si debba essere troppo severi nell’ammettere il ricorso di chi non sia cittadino attivo ma abbia ragioni personali da far valere, anche se non di grande momento. Sarà all’atto del giudizio di merito che nel ponderare gli interessi in gioco l’eventuale scarsa consistenza dell’interesse personale farà pendere la bilancia a sfavore del ricorrente. L’opinabilità delle soluzioni pianificatorie giustifica un controllo accresciuto dell’autorità ricorsuale, specie di un’autorità come quella governativa che è nel contempo autorità di approvazione del piano e delle sue varianti. E’ la premessa per un successivo controllo giudiziario che la suddivisione del territorio in una molteplicità di enti pianificatori rende, ci pare, particolarmente auspicabile.
Alla luce di queste considerazioni riteniamo, in concreto, che la legittimazione ricorsuale sia data anche a favore di __________ __________ e __________ __________ e __________. Il Consiglio di Stato è quindi rettamente entrato nel merito del loro gravame, oltre che degli altri ricorrenti, a beneficio, questi, dell’actio popularis.
Nel merito
I ricorrenti, proprietari di fondi edificati siti in località _________ che fa capo al viale _________ _________ e alla via della _____, contestano il disciplinamento dell’accesso al comparto A previsto dal piano particolareggiato di _________ () e il mantenimento del collegamento tra via della __________ e via della __________ - _________ già previsto dal PR __________.
Per quanto concerne il comparto A si noti che mentre il PR __________inseriva quest’area in zona R2, con una SUL di 4250 mq., il _________ vi prevede la costruzione di 6 corpi di fabbrica di tre piani, per una SUL di 7250 mq. Ciò consente la costruzione di ca. 70 appartamenti, corrispondenti, con un grado di motorizzazione medio di 1,4 vetture per appartamento, all’immissione di 100 nuovi veicoli. Ammessa una percorrenza media di 3 viaggi al giorno ne deriva un traffico supplementare di circa 300 veicoli (v. relazione 19.10.1995 dello studio __________ e __________, specialisti in pianificazione e tecnica del traffico, pag. 3).
Quanto a via della __________ presenta nella parte superiore, in corrispondenza del comparto A, un tratto non asfaltato largo solo mtl. 2,80.
Il PR 77 ne prevedeva l’allargamento a mtl. 7, pari al calibro previsto per l’intera via e peraltro per il viale _________ _________.
Il _________ percontro non indica espressamente la larghezza della strada in quella tratta, ma la fa combaciare con la situazione catastale, sicché ne risulta una larghezza totale di mtl. 5,50, il piano non indicando se parte del sedime verrà occupato da un marciapiede o se verrà tutto destinato al traffico veicolare.
Infine, nel progetto di nuovo PR, prossimo ad essere sottoposto al Consiglio comunale, la larghezza della discussa tratta è prevista di soli mtl 4,20.
Importa conoscere a questo punto le ragioni che hanno presieduto alla previsione nel PR 77 (e, ancorché con un calibro minore, nel _________) dell’allargamento dell’attuale strettoia in via della __________.
Va tenuto presente che la mancanza di un vero e proprio collegamento stradale tra i quartieri alti di __________ __________, a nord, e _________ _________, a sud, consentiva in pratica l’accesso __________ __________ solo attraverso via _________ e via __________. Ora, mentre la prima ha un calibro di soli mtl. 5,50 ed è sprovvista di marciapiede ponendo quindi in conflitto il traffico veicolare con quello pedonale, la seconda presenta diversi punti critici tra cui la curva nei pressi del Cimitero alla __________, il passaggio molto stretto in corrispondenza della __________ e in generale il calibro limitato (min. 2,60 e max. 4,50 mtl) che la “rendono inadatta al ruolo di strada di accesso ad un’area residenziale importante” (rel. cit. pag. 2). “Un aggiramento di questi ostacoli, prosegue la relazione, non è proponibile, soprattutto per l’elevato onere finanziario che comporterebbe.”
Percontro il quartiere di _________ _________ è servito dall’omonimo viale che sta per essere allargato su tutta la lunghezza a mtl 5,50, con l’aggiunta di un marciapiedi di mtl. 1,50.
Ecco il motivo per cui il PR 77 ha previsto di creare il contestato collegamento, che consenta di accedere alla parte alta del quartiere __________ __________ non più attraverso la via _________ e l’angusta via __________ __________, bensì passando dal settore sud e precisamente dal viale _________ _________.
Secondo i calcoli degli specialisti ciò avrebbe comportato il dirottamento su questa arteria di ca. 500-550 veicoli al giorno, sgravando di tanto il traffico sul percorso nord. Su questo (via _________ e via __________ __________) il carico era di ca. 1700 viaggi/giorno e sarebbe dunque sceso a 1150 - 1100; su viale _________ _________ si sarebbe di converso passati da 1.200 a 1.700 - 1750 vetture al giorno di media. Se poi a questo traffico si aggiunge quello indotto dall’edificazione del comparto A (calcolato in 300 macchine dagli specialisti) si perverrebbe secondo gli specialisti a 2.000 viaggi/giorno .
Prima di passare in rassegna le proposte alternative formulate dai ricorrenti occorre tener presente che gli specialisti sono partiti dal presupposto che tutti gli abitanti del comparto A transiteranno da viale _________ _________ e via della __________.
Idem per gli abitanti della parte a monte della strettoia di via __________ __________.
L’assunto va corretto. Già il fatto che il _________ abbia ridotto a mtl 5.50 l’allargamento di via della Selva, mantenendo in parte la strettoia attuale (rispetto al calibro di 7 mtl previsto dal PR __________per l’intera strada e per viale di _________ _________), non è privo di significato. Ben altrimenti drastica la proposta dei pianificatori __________ e __________ nella presa di posizione 22.7.1993 in merito alla viabilità di accesso alle zone _________ _________ / __________ __________ alla quale rimandiamo. In sintesi, il tratto centrale di Via __________ è mantenuto nello stato attuale, con funzioni essenzialmente pedonali. Il traffico veicolare deve arrestarsi alle sue estremità (nord e sud), eccetto il transito di veicoli di servizio o di mezzi speciali che abbiano difficoltà a superare la strozzatura alla __________. Quanto al traffico generato dalle nuove edificazioni sarà “suddiviso in due metà”. La prima farà capo al terminale nord (via __________ __________) e la seconda al terminale sud (via __________ __________) del tratto centrale in questione.
Il progetto di nuovo PR (prossimo ad essere presentato al Consiglio comunale) non ha ripreso questa soluzione estrema ma riduce la larghezza del tratto centrale di via della Selva a soli 4,20 mtl. Ciò esclude l’incrocio di due veicoli, che peraltro già lo sarebbe in regime di _________ se il sedime di 5,50 mtl ivi previsto venisse riservato per mtl 4,50 al campo stradale e per 1,50 al marciapiede.
Unita al sensibile allungamento del tragitto la strettoia di via __________ __________ è tale da esercitare un effetto deterrente su chi volesse accedere al settore nord passando dal settore sud. A ciò si aggiunga la possibilità di adottare provvedimenti di polizia o costruttivi che riprendano, con i necessari temperamenti, il concetto dell’accesso a tenaglia proposto dai pianificatori nel surricordato documento e tali da suddividere virtualmente se non fisicamente il comparto A in due settori. Quello a nord sarebbe raggiungibile (tranne le debite eccezioni) solo da via _________ - via alla __________ mentre il transito sul viale _________ _________ verrebbe riservato agli abitanti del settore sud.
E’ la fattibilità di una soluzione di questo tipo che il Municipio si è dichiarato disposto a verificare nel sopralluogo del 10.9.1996.
Il _________ non pregiudica a priori l’adozione di accorgimenti atti a ridurre l’impatto della nuova edificazione sulla località _________, riducendo l’incremento del traffico su viale _________ _________ e via __________ __________ rispetto alle previsioni degli esperti.
Ora, nel giudicare la tollerabilità di una soluzione pianificatoria non ci si può fondare esclusivamente sul potenziale massimo di inconvenienti cui essa può teoricamente dar luogo, ma occorre tener conto dei possibili provvedimenti atti a ridurne gli effetti negativi. Come giustamente osserva il Consiglio di Stato nella sua risposta al ricorso è questo il tasto che i ricorrenti devono più che altro battere.
Le soluzioni alternative da questi proposte sono state scartate per validi motivi dal Comune.
I ricorrenti insistono ad esempio affinché sia ripresa nel _________ la trasversale collegante via __________ con via _________. Questa via, prevista dal PR __________, avrebbe tolto una buona fetta del traffico da via _________ e alleggerito anche viale della _________. Sotto il profilo puramente viario la soluzione era per più versi provvida, aveva però il grossissimo, decisivo torto di tagliare in mezzo il parco di _________ ed era quindi stata stralciata dal piano particolareggiato, impegnato a valorizzare l’irripetibile insieme formato dalla _________ medesima con il parco che la circonda. L’incompatibilità con questi obiettivi è patente e non richiede ulteriori commenti. E peraltro la trasversale, che lambirebbe il piede del pendio all’estremità del parco, non servirebbe che molto malagevolmente, per non dire affatto, il comparto A, sul pianoro sovrastante e non varrebbe ad escludere l’accesso allo stesso attraverso il viale alla _________. La proposta di creare i garages nel pendio e di accedere al pianoro attraverso un sistema di ascensori è poco meno che fantasioso.
Giustamente quindi il Comune ha rinunciato a quella strada.
Le altre soluzioni prospettate sono state messe da parte dagli specialisti e dal comune stesso per la loro inadeguatezza o per i costi eccessivi (si pensi alla galleria artificiale prevista in via alternativa nella relazione tecnica Dicembre 1991, Allegato 4).
La soluzione qui avversata è il frutto di lunghi studi effettuati da provati specialisti e non si vede come si possa ragionevolmente sostituirla con altre più funzionali o meno pregiudizievoli.
Anche senza i correttivi surricordati e la rettifica del calcolo, quand’anche cioè il carico del viale alla _________ dovesse salire, a edificazione completa del comparto A, a circa 2000 veicoli giornalieri, il carattere residenziale della zona non verrebbe per ciò stesso compromesso, né la strada risulterebbe inadeguata a sopportare il traffico in questione. Le affermazioni in tal senso dello studio ing. __________ e __________ nella relazione 19.10.1995 non paiono infondate o artificiosamente ottimiste. “Una strada con un carico pari a 2.000 veicoli giornalieri mantiene ancora un carattere residenziale senza influssi particolari sulla sicurezza (strada con marciapiedi!) e la capacità viaria (sia della strada che del semaforo all’imbocco: circa 3 veicoli al minuto!). Il quantitativo di traffico è di scarso influsso anche sull’impatto ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) della zona.” Questa la conclusione degli specialisti a pag. 4 del documento. A titolo di confronto si noti che nel 1989 via __________ era percorsa in media da 5.000 v/g, Via __________ da 5.800, via __________ da 6.500, via __________ da 9.000 e via __________ da 13.500 (dati trasmessi telefonicamente dall’UTC).
Il tribunale, cui non compete il sindacato di opportunità, deve far prova di particolare discrezione in presenza di valutazioni essenzialmente tecniche come sono per loro natura le questioni viarie.
Infine, le ragioni di natura architettonico-culturali e squisitamente urbanistiche che hanno ispirato le scelte di base del Comune nell’ordinare l’assetto di un comprensorio illuminato dal “maestoso e nel contempo leggiadro monumento di _________” (ricorso, pag. 6) non potrebbero essere sovvertite dal tribunale se non per motivi particolarmente gravi di cui non si ravvisa qui né si può seriamente ipotizzare l’esistenza.
La soluzione contestata merita conferma e giustamente il Consiglio di Stato l’ha approvata con la risoluzione qui impugnata.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Le spese e tasse di giudizio per complessivi fr. 550.-- sono dovute in solido dai ricorrenti che verseranno fr. 1’650.--, sempre in solido, al comune, rappresentato da un avvocato.
Intimazione: - Ai ricorrenti
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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