AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.7
Data decisione, Autorità: 06.10.1998, TPT
Incarto n. 90.96.00007 90.96.00008 90.96.00009
Lugano 6 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto i ricorsi di
1.__________ SA, , 2. SA,__________ 3.__________ __________ __________, __________ (1,2,3 rappresentati dall’Avv. ., __________)
contro
la decisione del Consiglio di Stato n. __________ del __________.11.1995 che approva parzialmente il PR del Comune di __________
visto la risposta 21 marzo 1996 della Divisione della pianificazione territoriale;
visto l’udienza del 2.09.1996 e quella del 9.04.1997;
rilevato
in fatto
a. Il PR del comune di __________ è stato adottato dal Consiglio comunale il 6.5.1994 e approvato parzialmente dal Consiglio di Stato con la risoluzione del __________.11.1996. Su taluni punti il PR è stato modificato d’ufficio, per altri l’approvazione è stata negata e il punto controverso rinviato per nuova decisione al Comune. La zona industriale ha formato oggetto di una separata istruttoria vertente essenzialmente sul rischio geologico e alluvionale cui è esposta la zona. A seguito delle risultanze della perizia giudiziaria esperita dal dott. __________ __________ si convenne di approntare una variante che ridefinisse da un lato la zona industriale includendovi i terreni la cui esclusione è contestata in causa e rivedesse dall’altro il piano del paesaggio in punto alle zone di pericolo, con lo stralcio delle aree designate a pericolo basso e il declassamento ad aree di pericolo basso di quelle designate a pericolo medio. Si è inoltre deciso di aggiungere un capoverso 9 all’art. 33 NAPR del seguente tenore: “nella zone soggette a pericolo naturale nuove costruzioni, modifiche, ampliamenti, trasformazioni e cambi di destinazione sono ammesi a condizione che vengano adottate misure costruttive di protezione diretta (ad es. rinforzi della costruzione, limitazione di aperture verso il pericolo), atte a ridurre in modo sostanziale la vulnerabilità. L’art. 33bis verrà soppresso con l’entrata in vigore della surriferita disposizione.”
La variante è stata in effetti adottata dal Consiglio comunale e il Consiglio di Stato l’ha approvata il 13 maggio 1998.
Con scritto 23 giugno 1998 i ricorrenti chiedono lo stralcio della vertenza e la decisione sulle ripetibili.
considerato
in diritto
Il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico.
A norma dell’art. 31 LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.
Soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza).
Soccombente in concreto è il Consiglio di Stato, il quale dopo aver negato l’approvazione della zona in considerazione del pericolo incombente sulla medesima ha poi approvato, a seguito della citata perizia, la riammissione nella zona stessa dei terreni esclusi.
Venuto così meno l’oggetto della vertenza, questa va stralciata, con obbligo a carico del Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili agli insorgenti, assistiti da avvocato.
Nel caso presente, considerata la non particolare difficoltà della fattispecie imperniata sul tema squisitamente tecnico e infatti risolto dalla perizia sulla pericolosità della zona litigiosa e tenuto conto del tempo occorrente per l’elaborazione degli allegati nonché per la partecipazione alle due udienze e per altri minori incombenti, riteniamo, in applicazione dei combinati disposti degli articoli 8, 10 e 26 TOA, che le ripetibili possano ragionevolmente essere fissate in fr. 4.000.-, corrispondenti ad un dispendio di tempo di 20 ore per 200.- fr/h, aumentate del 20% giusta l’art. 12 lett. b essendo che nel caso concreto il patrocinatore ha condotto la medesima pratica per più clienti, per un totale di fr. 4.800.-., ossia fr. 1’600.- per ogni ricorrente.
P.q.M.
decreta
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 4'800.-- di ripetibili da suddividere in Fr. 1’600.- per ogni ricorrente.
Intimazione a : - Avv. __________ __________, __________,
Municipio di __________,
Consiglio di Stato, Bellinzona,
Sezione pianificazione urbanistica,
Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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