AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.5
Data decisione, Autorità: 18.06.1999, TPT
Incarto n. 90.96.00005
Lugano 18 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 19 gennaio 1996 di
contro
la decisione del Consiglio di Stato n. __________ del __________.11.1995 che approva parzialmente il PR del Comune di __________ e respinge parzialmente il ricorso di __________ __________;
rilevato che nel ricorso di seconda istanza i ricorrenti, subentrati a __________ __________ come proprietari del mapp. __________ RFD __________, chiedono in via principale il suo inserimento in zona R2 e, in via subordinata, il rinvio degli atti al Consiglio di Stato, risp. al Municipio di __________ per l’approntamento di una variante che consenta il ripristino del vecchio mulino sito sul fondo, nonché dell’impianto di adduzione dell’acqua (canale, captazione ecc.);
visto l’udienza del 18 marzo 1997 in cui è stata decisa la sospensione della procedura in attesa della variante che il Comune si è impegnato a elaborare;
preso atto che il Comune ha adottato in via di variante un nuovo articolo della NAPR che disciplina la modalità degli interventi edificatori sul fondo in esame, segnatamente quelli volti al ricupero del __________;
che con scritto 31 marzo 1999 i ricorrenti chiedono lo stralcio della vertenza, ritenutala conclusa in loro favore, e l’assegnazione di “congrua indennità a titolo almeno parziale di rifusione delle spese ripetibili,” considerato che in sede di risposta il Comune aveva aderito solo in minima parte al loro ricorso;
considerato che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza),
che in concreto soccombente è il Comune che ha in larga misura aderito alle domande ricorsuali che se ne dichiarano soddisfatti;
che venuto così meno l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da avvocato;
che tutto considerato, visto la relativa semplicità della materia del contendere e la conclusione della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un onorario di fr. 1.500.- pare adeguato;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr. 1'500.-- di ripetibili al ricorrente.
Intimazione: - avv. __________. __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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