AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.160
Data decisione, Autorità: 18.04.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00160
Lugano 18 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 30 novembre 1995 di
__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ottobre 1995 del Consiglio di Stato che approva la variante di poco conto relativa al vincolo pubblico sul fondo n. __________RFD __________ __________ e respinge il ricorso di prima istanza;
viste le risposte 31 gennaio 1996 del Municipio di __________ __________ e 5 febbraio 1996 del Consiglio di Stato,
la replica 4 marzo 1996 del sig. __________ e la duplica 20 marzo 1996 del Municipio di __________ __________;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Con decisione 18 agosto 1994 il Dipartimento del Territorio ha approvato, conformemente agli art. 14 e 15 RLALPT, una variante di poco conto che modifica la destinazione del fondo n. __________RFD di __________ __________ (gravato da vincolo AP/EP) da “area di svago-parco giochi” in “posteggio pubblico”.
Il sedime é situato in località “__________ __________ __________ ”, a lato della strada cantonale, sotto la collinetta sulla quale sorge la chiesa del villaggio.
b. Contro tale approvazione é tempestivamente insorto innanzi al Consiglio di Stato __________ , chiedendo che venga annullata sia la procedura di adozione della variante di poco conto, sia il contenuto della variante stessa. A sostegno delle sue allegazioni ha invocato la violazione del diritto di essere sentito, l’incostituzionalità dell’art. 15 RLALPT, la violazione della procedura d’adozione della variante (che sostiene non essere di “poco conto”), la mancata presa in considerazione di alternative nella scelta dell’ubicazione del parcheggio e la deturpazione dei luoghi (zona di protezione della chiesa). Lamenta inoltre che scopo della realizzazione dell’opera in quel punto é quello di favorire gli utenti del vicino albergo “ __________ ”, notoriamente carente di posteggi, piuttosto che la popolazione locale.
c. Con decisione 25 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dal sig. __________ contro la variante di poco conto.
L’autorità governativa ritiene infatti che la procedura seguita nella fattispecie sia legittima, dal momento che la modifica muta in maniera minima una disposizione d’uso ammissibile del suolo sostituendo un vincolo pubblico (area di svago) con un altro (posteggio). Ricorda inoltre che il posteggio sul fondo n. __________sostituisce un altro posteggio già previsto nel PR in vigore, non realizzato per questioni inerenti alla protezione della natura. Sulla scelta dell’ubicazione, il Governo rammenta l’obbligo di rispetto dell’autonomia comunale in campo pianificatorio; osserva come il Municipio di __________ __________ abbia comunque attentamente vagliato numerose alternative prima di scegliere quella proposta per motivi pratici ed economici.
d. Dissentendo da tale decisione il ricorrente é nuovamente insorto dinanzi al TPT riproponendo, in sostanza, le censure del ricorso di primo grado. Ribadisce che la procedura di variante di poco conto non era proponibile in questo caso e che le ubicazioni alternative dell’opera andavano quantomeno sottoposte all’Assemblea comunale prima di prendere una decisione in merito.
e. Nelle rispettive osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ __________ ne chiedono l’integrale reiezione.
Quest’ultimo sottolinea in particolare la necessità e l’urgenza dell’opera, ricordando che le numerose alternative al posteggio sul fondo n. __________sono state scartate dopo consultazione con l’autorità cantonale per problemi di accesso, sicurezza stradale o ancora di costi eccessivi. Osserva che l’Assemblea comunale di __________ __________ ha già concesso il credito per l’acquisto del fondo e la realizzazione del posteggio, avallando implicitamente la scelta pianificatoria del Municipio; ribadisce inoltre che la realizzazione dell’opera non comporterà nessuna deturpazione per il paesaggio circostante.
Da parte sua il Consiglio di Stato osserva che le problematiche inerenti l’albergo “__________ __________ ” e la sistemazione del vicino fondo n. __________RFD esulano dalla presente procedura e non possono valere ai fini del giudizio.
g. In data 4 marzo 1996 e 20 marzo 1996 il ricorrente e il Municipio di __________ __________ hanno presentato al TPT i rispettivi allegati di replica e duplica. Delle argomentazioni sviluppate in questi documenti, si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.
h. Con decisione 20 marzo 1996 il Presidente del TPT ha accolto l’istanza per la concessione dell’effetto sospensivo al gravame giudicando che in concreto l’immediata esecutività della variante di PR consentirebbe l’esecuzione dei posteggi paventata dal ricorrente e renderebbe vano il ricorso stesso.
i. Il 26 marzo 1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; all’occasione il sindaco di __________ __________ ha fatto presente che il giorno precedente si é tenuta la prima assemblea comunale di approvazione del nuovo PR (in revisione), documento che riprende la soluzione del posteggio prevista dalla variante di poco conto impugnata dal sig. __________. Per il restante le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Sono di poco conto le modifiche che interessano una ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno non superiore ai 2000 mq e che, segnatamente, mutano in misura minima una o più disposizioni sull’uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) (art. 14 RLALPT). Il Municipio allestisce gli atti per le modifiche di poco o conto e, previa approvazione del Dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni (art. 15 RLALPT).
Municipio e Consiglio di Stato considerano invece che nella fattispecie la variante di poco conto sia perfettamente legittima, dal momento che ad un vincolo di natura pubblica (area di svago-parco giochi) ne viene sostituito un altro di medesima natura (posteggio). Osservano inoltre come sia già stato votato il credito per la realizzazione dell’opera e come il posteggio sul fondo n. __________sostituisca un altro già previsto a PR. Quanto alla prevista area di svago-parco giochi per bambini, sottolineano che la stessa é già stata realizzata altrove, e non ve ne é quindi più bisogno in tale zona.
Pur riconoscendo, come sostenuto dalle autorità inferiori, che il vincolo gravante il fondo n. __________RFD rimane lo stesso (zona AP/EP), questo Tribunale non può esimersi dall’osservare che vi é una notevole differenza dell’uso ammissibile del suolo a dipendenza della realizzazione di un’area di svago con parco giochi per bambini oppure di un posteggio pubblico di 13 posti, di cui 9 coperti (cfr. planimetria e illustrazioni del modellino del progetto in atti). Nel primo caso non verrebbe probabilmente intaccato più di quel tanto l’aspetto odierno dell’area; questa conserverebbe in gran parte intatti i suoi caratteri naturali e paesaggistici quali gli alberi e il prato che digrada da sotto la chiesa sino alla strada cantonale, giustificando al massimo la posa di alcune attrezzature di modeste dimensioni tipiche di un parco-giochi (altalena, scivolo, panchine,..).
Diversa sarebbe invece l’incidenza sul suolo in caso di realizzazione del prospettato parcheggio; l’opera comporterebbe infatti la copertura in asfalto o cemento della parte pianeggiante del fondo (accessi, posteggi scoperti, area di manovra), nonché lo scavo al di sotto della collina sulla quale sorge la chiesa per ricavarne i nove posti-auto coperti. Differente é l’impatto dal profilo del traffico, con evidenti ripercussioni sul piano viario (immissioni foniche), e dal profilo paesaggistico-naturalistico (copertura di parte del fondo, abbattimento di alberi, ecc..). Pacificamente non sono dati i requisiti dell’art. 14 lett. a LALPT, per cui l’adozione della variante secondo la procedura di poco conto non é, nella fattispecie, legittima.
A questo nulla cambia che si tratti di un vicolo sostitutivo di un altro vincolo per posteggio pubblico previsto nelle vicinanze, non realizzato per questioni di natura economica (costi) e naturalistica (copertura di un riale); né può assurgere ad una specie di “cambiale in bianco”, il fatto che l’Assemblea comunale di __________ __________ abbia già approvato i crediti per l’acquisto del fondo n. __________ e la realizzazione del posteggio. In quell’ambito il legislativo comunale non aveva incaricato il Municipio di procedere ad una modifica di poco conto, potendo ragionevolmente pensare che il vincolo sarebbe stato iscritto in occasione della pendente revisione generale del PR.
Nemmeno la dichiarata urgenza (senz’altro reale, vista la difficoltà nel reperire posteggi constatata “de visu” durante il sopralluogo del TPT) può giustificare l’adozione del contestato provvedimento sotto forma di variante di poco conto, dal momento che manca uno dei requisiti fondamentali richiesti dalla legge.
Si deve ricordare a questo proposito che la misura prevista agli art. 14 e 15 RLALPT, emananti dal Consiglio di Stato sulla base dell’art. 41 cpv. 3 LALPT, deve essere utilizzata con parsimonia, e unicamente nei casi in cui la modifica pianificatoria risulti effettivamente di poca entità, a tal punto da rendere del tutto legittimo ed evidente l’esigenza di una procedura semplificata e accelerata.
Per finire si constata che la proposta pianificatoria oggetto della presente variante di poco conto é stata ripresa nel progetto di revisione del PR, attualmente al vaglio delle autorità comunali, e già sottoposta con esito positivo all’autorità dipartimentale per esame preliminare. Questo significa che l’accoglimento del ricorso (per motivi strettamente d’ordine) non vanifica le intenzioni del Municipio di __________ __________ di realizzare un posteggio sul fondo n. __________, intenzioni come detto avallate con pieno accordo delle autorità cantonali.
Per i motivi anzidetti e per l’annullamento della risoluzione impugnata che ne è l’inevitabile conseguenza si rende superfluo l’esame delle ulteriori censure sollevate nel ricorso.
Poiché il comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche va esente da spese e tasse di giustizia; dovrà tuttavia corrispondere fr. 1'000.-- di ripetibili alla parte vittoriosa, rappresentata da un avvocato.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é accolto. Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva una variante di poco conto relativa alla modifica della destinazione del fondo n. __________RFD di __________ __________ da “area di svago-parco giochi” in “posteggio pubblico”.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Il Comune dovrà corrispondere al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - Avv. __________. __________, __________ , per il ricorrente
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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