AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.158
Data decisione, Autorità: 05.12.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00158
Lugano 5 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 8 novembre 1995 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la decisione no. __________ del __________ ottobre 1995 del Consiglio di Stato che approva la revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 20 dicembre 1995 del Comune di __________ e la risposta del 2 maggio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il Signor __________ __________ è proprietario della particella no. __________sita in prossimità del nucleo __________ nel comune di __________.
b. Nelle sedute del 18, 20, 25 aprile 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del Piano Regolatore proposta dal Municipio. Tale piano prevede, fra l’altro, la realizzazione di un parcheggio lungo la strada per il nucleo di __________ che risulta parzialmente ubicato sul mappale no. __________ di proprietà del signor __________.
c. Con ricorso del 8 agosto 1994, il signor __________ ha contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che la sua particella venisse liberata dall’onere della progettata opera pubblica. Egli ha in particolare censurato la necessità di realizzare un parcheggio in quel luogo, evidenziando come altre ubicazioni meglio si presterebbero a questo scopo.
d. Con decisione del 3 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di Brissago e respinto il ricorso di prima istanza. L’autorità governativa ha in particolare osservato come essa non può sostituirsi al Comune nelle sue scelte pianificatorie quando queste risultano sufficientemente fondate e ciò anche se altre soluzioni potrebbero apparire altrettanto opportune o migliori. Il Governo ha inoltre evidenziato come sia compito del PR prevedere un potenziamento dei posteggi di servizio per i nuclei dato ch’esso ha come obiettivo non soltanto la tutela di quest’ultimi, ma anche la loro rivitalizzazione.
e. Dissentendo da tale decisione il signor __________ insorge ora dinanzi a questo Tribunale riproponendo, in sostanza, le medesime censure del ricorso di primo grado e segnatamente la mancanza di un effettivo fabbisogno di posteggi, la difficoltà tecnica di realizzazione del previsto parcheggio, con conseguenti costi eccessivi, e l’esistenza di alternative più appropriate.
f. Nelle rispettive osservazioni al gravame, Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne chiedono l’integrale reiezione.
g. In data 29 agosto 1996 è stato esperito un sopralluogo all’occasione del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
Ora, dal Rapporto di pianificazione sul Piano del traffico figurante agli atti, si evince che il Comune di __________ ha proceduto alla raccolta di tutti gli elementi necessari alla verifica del funzionamento dei posteggi, comprendente, oltre al rilievo di tutte le aree pubbliche di posteggio e dei principali posteggi ad uso pubblico presenti sul territorio comunale, un’indagine sul tasso di occupazione dei posteggi di breve durata e lo stazionamento “illegale” nei periodi di forte affluenza turistica. Da ciò è risultato che la situazione dei posteggi nel Comune di __________ presenta due situazioni ben distinte; durante l’estate e in periodi turistici (quando la popolazione in pratica raddoppia) si registra un numero di posteggi nettamente insufficiente per soddisfare la domanda; nei restanti periodi dell’anno non si pongono particolari problemi, se non presso i nuclei delle frazioni. Ritenuto che tra gli indirizzi pianificatori sviluppati dal comune figura pure quello della valorizzazione dei nuclei tradizionali, l’intenzione del comune di rivalutare da un lato i percorsi pedonali all’interno dei nuclei, cercando dall’altro lato di creare aree di posteggio periferiche in maniera da eliminare i posteggi abusivi lungo le strade e permettere comunque la sosta, appare senz’altro confacente. In particolare per quanto riguarda il parcheggio qui contestato, va osservato ch’esso serve, da una parte a trovare una soluzione al problema parcheggio durante i mesi estivi e dall’altra a consentire la ristrutturazione, rispettivamente l’ampliamento di abitazioni del nucleo, con conseguente rivitalizzazione e rivalutazione del medesimo, ciò che attualmente risulta difficile data l’impossibilità di creare posteggi privati. In entrambi i casi lo scopo perseguito é quello di liberare le strette stradine e le corti del nucleo dall’ingombrante presenza di veicoli posteggiati e di prevenire la disordinata realizzazione di posteggi privati in zone sensibili come quelle del nucleo.
Alla luce di queste considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
Il ricorrente nega l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa censura non può però essere seguita.
L’area scelta per l’infrastruttura, posta all’entrata del nucleo d’Incella si presta, a mente di questo Tribunale, alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti del nucleo; questa ubicazione ha infatti il vantaggio di essere facilmente accessibile e molto vicina alle abitazioni (é infatti noto che un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe utilizzata dai potenziali fruitori). Attualmente del resto già viene utilizzata a questo scopo; si tratterebbe dunque semplicemente di mutare una situazione provvisoria in definitiva. Del resto le localizzazioni alternative suggerite dal ricorrente risultano troppo discoste dalle abitazioni e meno appropriate dal profilo della sicurezza del traffico e quindi in definitiva meno adatte allo scopo in concreto perseguito dal Comune.
Il pur comprensibile sacrificio che ne deriva al proprietario deve, nella presente fattispecie pertanto cedere il passo al preminente interesse pubblico soggiacente alla realizzazione del posteggio pubblico sul suo fondo.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente è condannato al pagamento di una tassa di giudizio e di spese per complessivi fr. 300.-- (trecento).
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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