AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.156
Data decisione, Autorità: 24.01.1997, TPT
Incarto n. 90.95.00156
Lugano 24 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto il ricorso del 8 novembre 1995 di
__________ , __________ -, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la decisione no. __________ del __________ ottobre 1995 del Consiglio di Stato che approva la revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 20 dicembre 1995 del Comune di __________ e la risposta del 2 maggio 1996 del Consiglio di stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
__________sita in prossimità del nucleo di __________ nel Comune di __________.
b. Nelle sedute del 18, 20, 25 aprile 1994 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato la revisione del Piano Regolatore proposta dal Municipio. Tale piano prevede, fra l’altro, la realizzazione di un parcheggio, a valle del nucleo di __________, il quale risulta ubicato sul mappale no. __________di proprietà della signora __________.
c. Con ricorso del 19 luglio 1994 la signora __________ ha contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo, in via principale che la sua particella venisse integralmente liberata dall’onere della progettata opera pubblica e in via subordinata uno stralcio parziale (nella misura dei 2/3) di detto vincolo. Essa ha rilevato come in realtà la presunta necessità di parcheggi in loco non sia da ricondurre al fabbisogno del nucleo di __________, ma bensì alla nuova zona AP-EP destinata alla costruzione di alloggi a pigione moderata prevista a monte del medesimo. Con questa impugnativa la ricorrente ha inoltre chiesto che la Fontana della __________, sita sul mappale no. __________, venga riconosciuta come fabbricato degno di protezione e che il rustico di cui al sub A del mappale no. __________ venga pure inserito fra i fabbricati degni di protezione giusta l’art. 18 NAPR.
d. Con decisione del 3 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di _________ e respinto il ricorso di prima istanza. L’autorità governativa ha in particolare osservato come essa non può sostituirsi al Comune nelle sue scelte pianificatorie quando queste risultano sufficientemente fondate e ciò anche se altre soluzioni potrebbero apparire altrettanto opportune o migliori. Il Governo ha inoltre evidenziato come sia compito del PR prevedere un potenziamento dei posteggi di servizio per i nuclei dato ch’esso ha come obiettivo non soltanto la tutela di quest’ultimi, ma anche la loro rivitalizzazione. In merito alla richiesta d’inserimento della Fontana della __________, al mappale no. __________8, e del rustico sub. A, al mappale no. __________, tra i fabbricati degni di protezione (art. 18 NAPR), il Consiglio di Stato ha fatto proprie le considerazioni del Municipio rilevando come la valenza storica ed architettonica dei manufatti in questione fosse di modesta importanza e come una particolare protezione non fosse in fondo necessaria data la loro inclusione in zona AP-EP.
e. Dissentendo da tale decisione la signora __________ insorge ora dinanzi a questo Tribunale riproponendo, in sostanza, le medesime censure del ricorso di primo grado.
f. Nelle rispettive osservazioni al gravame, Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne chiedono l’integrale reiezione.
In particolare il Municipio evidenzia come la prevista attuazione della zona per alloggi a pigione moderata evocata dalla ricorrente, comporti pure la realizzazione dei relativi posteggi di servizio sui sedimi __________, __________, __________e __________, ciò che porta a concludere che il parcheggio previsto al mappale no. __________persegue altri fini.
g. In data 29 agosto 1996 è stato esperito un sopralluogo nel quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. All’occasione il Municipio si è impegnato a produrre a questo Tribunale la documentazione relativa alla necessità di parcheggi nel comune. Atti pervenutici in data 10 settembre 1996 e sui quali la ricorrente ha preso posizione con osservazioni del 30 ottobre 1996. Il Municipio su richiesta di questo Tribunale ha pure trasmesso, in data 6 novembre 1996, una documentazione fotografica relativa alla “Fontana della __________ ” con l’indicazione della prevista ubicazione del contestato posteggio. Documentazione visionata e commentata dalla ricorrente con scritto del 18 novembre 1996.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
Ora, dal Rapporto di pianificazione sul Piano del traffico figurante agli atti, si evince che il Comune di __________ ha proceduto alla raccolta di tutti gli elementi necessari alla verifica del funzionamento dei posteggi, comprendente, oltre al rilievo di tutte le aree pubbliche di posteggio e dei principali posteggi ad uso pubblico presenti sul territorio comunale, un’indagine sul tasso di occupazione dei posteggi di breve durata e lo stazionamento “illegale” nei periodi di forte affluenza turistica. Da ciò è risultato che la situazione dei posteggi nel Comune di __________ presenta due situazioni ben distinte; durante l’estate e in periodi turistici (quando la popolazione in pratica raddoppia) si registra un numero di posteggi nettamente insufficiente per soddisfare la domanda; nei restanti periodi dell’anno non si pongono particolari problemi, se non presso i nuclei delle frazioni. Ritenuto che tra gli indirizzi pianificatori sviluppati dal comune figura pure quello della valorizzazione dei nuclei tradizionali, l’intenzione del comune di rivalutare, da un lato, i percorsi pedonali all’interno dei nuclei, cercando dall’altro lato di creare aree di posteggio periferiche in maniera da eliminare i posteggi abusivi lungo le strade e permettere comunque la sosta, appare senz’altro confacente allo scopo. In particolare per quanto riguarda il parcheggio qui contestato, va osservato ch’esso serve, da una parte a trovare una soluzione al problema parcheggio durante i mesi estivi e dall’altra a consentire la ristrutturazione, rispettivamente l’ampliamento di abitazioni del nucleo, con conseguente rivitalizzazione e rivalutazione del medesimo, ciò che attualmente risulta difficile data l’impossibilità di creare posteggi privati. In entrambi i casi lo scopo perseguito é quello di liberare le strette stradine e le corti del nucleo dall’ingombrante presenza di veicoli posteggiati e di prevenire la disordinata realizzazione di posteggi privati in zone sensibili come quelle del nucleo. Contrariamente a quanto paventato dalla ricorrente, per medesima ammissione del Municipio, questo parcheggio non è assolutamente da mettere in relazione con la futura realizzazione della zona destinata alla costruzione di alloggi a pigione moderata prevista in prossimità del nucleo, ma bensì solamente all’esclusiva necessità di posti di sosta inerenti il nucleo. Per il citato comparto infatti sono previste apposite aree di parcheggio sui mappali interessati. La realizzazione della zona ZEC esula quindi completamente da questo contesto.
Alla luce di queste considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde ad un concreto e giustificato interesse pubblico.
La ricorrente nega l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Ritiene che esistono altre soluzioni tecnicamente più agevoli e con minor impatto ambientale. Questa censura non può però essere seguita.
L’area scelta per l’infrastruttura, posta all’entrata del nucleo di __________, si presta, a mente di questo Tribunale, in modo ideale alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti del nucleo; questa ubicazione ha infatti il vantaggio di essere facilmente accessibile e molto vicina alle abitazioni (é infatti noto che un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe utilizzata dai potenziali fruitori). Del resto già nel vecchio PR era previsto un vincolo di parcheggio su questa particella. Inoltre circa la presunta esistenza di ubicazioni alternative più adeguate, va rilevato che nessun dato concreto è stato al proposito rilevato, ragion per cui la censura non può venir accolta. Comunque non è compito di questo Tribunale, come già spiegato in ingresso, di scegliere tra più soluzioni possibili la più adatta. Sufficiente è la fondatezza della misura scelta. Da verificare nell’ambito del principio della proporzionalità resta però la questione a sapere se è giustificata l’estensione del vincolo all’intero particellare, o se percontro sarebbe più corretto, come del resto espressamente richiesto dalla ricorrente in via subordinata, limitare il vincolo a solo un terzo della proprietà. A questo proposito va evidenziato come dal rapporto di pianificazione relativo al Piano del Traffico risulta che solo una parte del mappale no. __________riservato quale AP-EP verrà utilizzata per la realizzazione di posteggi. L’altra parte resta riservata ad altri non meglio precisati scopi (cfr. Rapporto di pianificazione sul Piano del Traffico, pag. 19). Ciò potrebbe portare quindi alla conclusione che l’intera l’estensione del vincolo così come prevista non si giustifichi, sennonché dal Piano del Paesaggio risulta che la parte non adibita a parcheggio coincide con un comparto indicato come zona di pericolo per allagamenti, erosioni, scoscendimenti o scivolamenti. Un’eventuale inclusione del resto del particellare nella zona edificabile sarebbe quindi ugualmente da escludere. Di conseguenza una riduzione del previsto vincolo non porterebbe comunque nessun giovamento alla ricorrente.
La legge cantonale per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946 (in seguito LMS), avente quale oggetto la protezione particolare di cose mobili ed immobili di pregio storico od artistico dichiarate monumenti storici ai sensi di legge, prevede che la protezione dei monumenti spetta al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento della pubblica educazione, coadiuvato dalla commissione dei monumenti e da altri eventuali organi (art. 3). In particolare la facoltà di dichiarare una cosa monumento nel senso della succitata legge spetta al Dipartimento, il quale delibera su proposta della commissione (art. 5), a cui spetta il compito di accertare il patrimonio storico e artistico dell’intero Cantone redigendo e aggiornando il catalogo dei monumenti (art 13 del Regolamento d’applicazione della legge 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici e artistici). Dal canto loro i Comuni hanno l’obbligo di esercitare la vigilanza sui monumenti del rispettivo territorio (art. 4 LMS), rispettivamente devono tener debitamente conto del loro interesse prevalente e del loro contorno nella preparazione dei progetti di piano regolatore (art. 10 lett. c) Regolamento d’applicazione della LMS). La LALPT prevede infatti la facoltà del Governo di ordinare l’iscrizione nei PR di speciali vincoli per la protezione dei monumenti (art. 31 LALPT). L’art 28 cpv. 2 lett. h prevede inoltre espressamente la possibilità per il Comune di fissare nelle rappresentazioni grafiche del PR i vincoli speciali per la protezione degli edifici di pregio storico-culturale e quindi di disciplinare nelle norme di attuazione l’obbligo di mantenere costruzioni che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio (art. 29 cpv. 2 lett. d LALPT). Quindi mentre il cantone è legittimato a tutelare beni d’importanza cantonale, il Comune è senz’altro autorizzato a prevedere nel PR determinati vincoli a tutela di beni d’importanza solo locale ma significativi dal punto di vista storico, estetico, architettonico o quant’altro. Ora nel caso in esame sia la Fontana della __________ che il menzionato rustico non risultano rilevati ed inventariati come beni d’importanza cantonale. L’opportunità di tutelarli come beni d’importanza locale spetta unicamente al comune, in forza della sua riconosciuta autonomia pianificatoria (cfr. sentenza TPT del 6.7.1993 in re “Lucchini/Comune Loco). In concreto con la revisione del PR il Comune di __________ non ha ritenuto necessario proteggere i due fabbricati indicati dalla ricorrente ed ha stralciato la “Fontana della __________ ” dall’elenco dei monumenti meritevoli di protezione in cui l’aveva inserita il vecchio PR. Come risulta dalla documentazione fotografica agli atti, trattasi dei resti di un vecchio lavatoio che attualmente è ostruito dal materiale trasportatovi dal riale. Il rustico è stato invece catalogato nell’apposito inventario dei rustici. In siffatte evenienze l’inserimento da parte del TPT dei due beni in esame nel novero dei fabbricati degni di protezione ex art. 18 NAPR non appare giustificato. L’impugnativa non merita pertanto conferma neppure su questo punto.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
La ricorrente è condannata al pagamento di una tassa di giudizio e di spese per complessivi fr. 300.-- (trecento).
Intimazione:
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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