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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.153
Data decisione, Autorità: 27.12.2001, TPT
Incarto n. 90.1995.00153
Lugano 27 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Giudice Efrem Beretta
statuendo sul ricorso del 7 novembre 1995 di
__________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ del __________ settembre 1995 del Municipio di __________ istituente la zona di pianificazione per il Comparto Nord (__________);
viste le osservazioni 23 gennaio 1996 del Municipio di __________;
r i l e v a t o
in fatto
a. Il Municipio di __________ ha pubblicato dal 25 settembre al 24 ottobre 1995 una zona di pianificazione d’interesse comunale ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 LALPT avente per oggetto il comparto territoriale di __________ nord.
Contro questa decisione è insorto il ricorrente in epigrafe.
b. Nel frattempo la pianificazione ha seguito il suo corso e il Municipio, ritenuto giunti a termine gli studi e maturi per essere inseriti nel PR in revisione, ha deciso, con risoluzione n. __________ del __________ novembre 1998, di sopprimere la zona impugnata, comunicando singolarmente ai ricorrenti tale decisione con scritto del 1. febbraio 1999 (di cui ci è stata trasmessa copia con FAX del 20.12.01).
considerato
in diritto
Il diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale. In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).
La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza.
In concreto la zona di pianificazione è stata abrogata dal Municipio per aver assolto la sua funzione prima della scadenza e con ciò è venuto a mancare l'oggetto del litigio. Il ricorso deve dunque essere stralciato. Visto le circostanze si prescinde dal prelievo di tasse di giudizio e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Non si assegnano
ripetibili.
Municipio di __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il Presidente
Avv. Efrem Beretta
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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