AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.378
Data decisione, Autorità: 01.02.1996, TPT
Incarto n. 90.94.00378
Lugano 1 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 4 maggio 1992 di
contro
la risoluzione __________marzo 1992, no. del Consiglio di Stato che ha approvato il piano particolareggiato zona __________ () del Comune di __________.
visto
la risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________
la risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato
il sopralluogo del 23 agosto 1993
letti gli atti e assunto gli accertamenti necessari
ritenuto
in fatto e diritto
a. __________ __________ è proprietario della part. __________RFD __________, in zona __________, di complessivi mq 288 (204 edificati, 84 cortile), con fronte su __________ __________.
Il piano particolareggiato della zona __________ (__________), adottato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992, prescrive tra l’altro una linea di arretramento di 6 mtl per la formazione di una zona verde alberata, vincolo contro il quale il proprietario è insorto dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e, vistosi respingere il gravame, a questo TPT, chiedendo l’annullamento della decisione governativa e quindi del vincolo contestato.
Tanto il comune di __________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e propongono la reiezione dell’impugnativa.
Con sentenza del 7 settembre 1994 questo TPT ha respinto il ricorso.
b. Il ricorso di diritto pubblico interposto da __________ __________ è stato accolto dal TF che con sentenza 3 luglio 1995 (intimata il 30 novembre 1995) ha annullato la sentenza del TPT.
c. Per i motivi esposti dal TF nella suddetta sentenza il vincolo in contestazione comporta una restrizione della proprietà privata non sorretta da un interesse pubblico preponderante e destituita della necessaria proporzionalità. Dacciò l’annullamento della nostra decisione che aveva respinto il ricorso contro la risoluzione governativa.
Per questi stessi motivi si impone in questa sede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del vincolo contestato.
d. Il comune, intervenuto a tutela di interessi non patrimoniali, va esente da tasse e spese di giustizia mentre deve una congrua indennità al ricorrente vittorioso in causa.
Per questi motivi,
decreta e pronuncia
§) Di conseguenza la risoluzione è annullata nella misura in cui approva il PR di __________ riferitamente all'imposizione della linea di arretramento alla part. __________RFD __________ che è dunque liberata da questo vincolo.
Non si prelevano spese né tasse di giustizia; il comune verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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