AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.149
Data decisione, Autorità: 21.01.2002, TPT
Incarto n. 90.1995.00149
Lugano 21 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 novembre 1995 di
__________, __________,
contro
la decisione 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato concernente l’approvazione della revisione generale del PR del comune di __________ e l’evasione dei ricorsi di prima istanza.
visto la risposta 20 dicembre 1995 del Municipio di __________ e 2 maggio 1996 del Consiglio di Stato, rappresentato dalla Divisione della pianificazione territoriale;
letti gli atti e compiuti i necessari accertamenti;
ritenuto
in fatto
a. La ricorrente contesta l’esclusione dalla zona edificabile della part. 1805 RFD __________, di sua proprietà, dolendosi che il Consiglio di Stato l’avesse confermata con la qui avversata decisione, respingendo il suo ricorso di prima istanza.
Chiede che il fondo sia inserito almeno in parte nella zona edificabile o nella zona di mantenimento confinanti.
b. La mancata inclusione è dovuta essenzialmente al carattere boschivo del fondo, rilevato dal circondario forestale e riportato a titolo indicativo nel PR nell’attesa dell’accertamento formale del limite del bosco a contatto con la zona edificabile, a norma dell’art. 10 cpv. 2 LFo.
c. Dopo l’udienza del 29 agosto 1996 in cui le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, la procedura di accertamento ha avuto luogo e si è conclusa con la decisione del Consiglio di Stato no. __________del 4 settembre 2001.
Di interesse per la presente vertenza è l’approvazione del limite del bosco a contatto con la zona edificabile rilevato dai piani no. __________ e __________, dai quali risulta che la part. __________si trova interamente in area forestale.
considerato
in diritto
Ora questa enuncia all’art. 3 LFo il precetto fondamentale che “l’area forestale non va diminuita”.
Gli fa eco l’art. 5 LFo vietando in linea di principio i dissodamenti.
Deroghe sono ammesse solo se il richiedente comprova l’esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto alla conservazione della foresta, più altre condizioni che qui non conta enumerare. Esse riguardano essenzialmente il dissodamento finalizzato alla realizzazione di opere importanti, attuabili solo in quel luogo (art. 5 cpv. 2 LFo). E’ precisato che non sono motivi gravi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l’acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo).
Tra i casi di dissodamento l’art. 12 LFo contempla l’inclusione della foresta nei piani di utilizzazione (PR), subordinandola all’ottenimento del relativo permesso. Questo sarà concesso, analogamente a quanto sopra ricordato, solo se i motivi sono di tale rilevanza da prevalere sulla conservazione della foresta. Tipico caso, la necessità di insediare nell’area forestale un’opera o un impianto di grande interesse pubblico il cui impatto non consente di far capo ad una semplice autorizzazione eccezionale fuori zona edificabile, ma richieda la creazione in quel luogo di una specifica zona di utilizzazione. Non si concederà invece il dissodamento del bosco semplicemente per allargare la zona edificabile.
Giustamente, quindi, il Consiglio di Stato ha negato l'inserimento della part. __________in una zona di utilizzazione, visto il carattere boschivo dell’area, confermato dall’accertamento formale.
La domanda di attribuirne almeno parte alle confinanti zone residenziale estensiva o di mantenimento non può essere accolta.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si prelevano tasse di giustizia.
Intimazione: - __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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