AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.143
Data decisione, Autorità: 20.11.2001, TPT
Incarto n. 90.95.00143
Lugano 20 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
visto il ricorso del 24 ottobre 1995 di
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contro
la risoluzione 19 settembre 1995 (n° 5249) del Consiglio di Stato che approva il Piano regolatore particolareggiato __________ (PRP-PF) del Comune di __________
viste le osservazioni 21 dicembre 1995 del Municipio di __________ e la risposta 5 gennaio 1996 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
Premessa
a. Con risoluzione n. 919 del 10 marzo 1987 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________, successivamente aggiornato con tre varianti ratificate dall'Autorità governativa, rispettivamente nel 1989, 1992 e 1994.
Il Governo, tuttavia, nella risoluzione n. __________non ha approvato la zona industriale __________, che il comune aveva pianificato a __________, in quanto questo comparto, inserito in un comprensorio ancora ampiamente libero da costruzioni, era all'epoca oggetto di studi cantonali per la localizzazione di un interporto-ridotto di interesse regionale.
Di conseguenza, allo scopo di salvaguardare quest'area da insediamenti che potessero compromettere la pianificazione cantonale in fieri, l'allora Dipartimento dell'ambiente ha pubblicato una zona di pianificazione sui comuni di __________ e di __________, successivamente scaduta nel settembre 1992, senza che la situazione pianificatoria fosse risolta.
b. Frattanto, con risoluzione 5 luglio 1990 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda di Piano direttore (PD) n. 11.4 di risultato intermedio relativa al "__________", che individua l'orientamento pianificatorio per questo comparto territoriale nell'obiettivo di mantenerne la potenzialità insediativa, segnatamente per funzioni di interesse sovracomunale, salvaguardando la qualità dell'ambiente e garantendo l'approvvigionamento idrico del __________ __________.
Il piano d'indirizzo (concetto urbanistico) e il PRP __________
c. L'8 maggio 1991 il Municipio di __________ ha avviato lo studio di un Concetto urbanistico generale, coinvolgendo l'Autorità cantonale, i comuni limitrofi, le FFS e i proprietari direttamente interessati, allo scopo di definire l'assetto di tutto il territorio del __________ a, compresa quindi anche l'ampia area dello scalo merci.
Questo studio ha dato luogo a due strumenti urbanistici, uno di concetto e l'altro operativo, che possono essere così succintamente illustrati:
il Piano di indirizzo (concetto urbanistico), che interessa tutta l'area dell'intero __________, vale a dire il comparto compreso in pratica tra via __________, via __________, via __________, via __________ e __________, a __________. Esso individua le finalità di utilizzazione ed organizzazione territoriale del comprensorio, inclusa l'area ferroviaria di cui ne propone la riconversione, attraverso la ricerca di un concetto urbanistico generale, al fine di realizzare un Parco tecnologico o un Parco industriale-terziario innovativo. Questo piano ha un orizzonte temporale di riferimento dell'ordine di 30-50 anni ed ha valore indicativo;
il Piano regolatore particolareggiato __________ (__________), strumento giuridicamente vincolante ai sensi dell'art. 54 LALPT, rappresenta il primo tassello operativo del Piano d'indirizzo e stabilisce le diverse forme di utilizzazione per una parte distinta del __________. Questo piano è stato concepito dal Municipio per colmare il vuoto pianificatorio determinato dalla mancata approvazione della zona industriale del PR __________, di cui si è detto in precedenza.
d. Il Piano regolatore particolareggiato __________ è stato adottato dal Consiglio comunale di __________ nella sua seduta del
12 dicembre 1994 e pubblicato per un periodo di 30 giorni a partire dal 23 gennaio 1995 presso la Sala riunioni 4 del Palazzo comunale.
e. __________ e altri 39 cofirmatari hanno contestato questa decisione innanzi al Consiglio di Stato. Pur condividendo sostanzialmente gli obbiettivi del PRP-PF, essi si sono opposti alla sua realizzazione a causa dell’inadeguatezza degli accessi stradali e della mancata predisposizione di adeguate misure ambientali (protezioni foniche in particolare).
f. Con risoluzione del 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PRP-PF, respingendo i ricorsi di prima istanza.
L'autorità governativa ha osservato che l'accesso al comparto interessato dall'autostrada N2 era garantito in località __________ dall'asse viario che da via __________ (strada cantonale ) attraversava il sottopasso alla cantonale e alla ferrovia () e continuava su via __________.
Il raddoppio del sottopasso e la sistemazione delle strade afferenti, già previste nel PR __________, riguardavano la prima tappa, transitoria, relativa agli allacciamenti alla N2 e corrispondevano alle esigenze derivanti dall'attuazione del PRP-PF.
Solo in una seconda tappa, relativa alla previsione di realizzazione del Piano d'indirizzo, avrebbe dovuto essere realizzato un accesso più diretto allo svincolo della N2 (cfr. risoluzione n. 5249, pag. 36, ad b): a tale scopo il PRP-PF prevedeva 3 varianti, in attesa dell’elaborazione da parte della neo-costituita Commissione dei trasporti del __________ (__________) del piano dei trasporti regionale, comprendente anche gli allacciamenti all’autostrada N2 delle aree produttive del __________.
Tutte le varianti attraversavano unicamente delle zone miste o delle zone artigianali-industriali, per cui i problemi di inquinamento atmosferico e fonico sarebbero risultati modesti.
g. Dissentendo da tale decisione __________ e gli altri cofirmatari sono insorti davanti al TPT con atto di ricorso 24 ottobre 1995, chiedendo lo studio di nuovi raccordi stradali più compatibili con le esigenze di protezione ambientale dell’area residenziale di __________ nella quale risiedono. A sostegno delle loro allegazioni hanno ribadito, sostanzialmente, quanto già detto in prima istanza.
h. Nella sua risposta del 5 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame; ha sottolineato come il progetto di raddoppio del sottopassaggio in zona “__________ ”, già previsto nel PR __________e attuabile quale situazione transitoria, avrebbe dovuto smaltire adeguatamente il traffico indotto verso la zona del __________.
Da parte sua, il Municipio di __________ ha segnalato che la pubblica utilità dell’allargamento del sottopassaggio, essendo il PR 1987 cresciuto in giudicato, non poteva più essere messa in discussione dagli insorgenti.
i. In data 3 maggio 1996 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo un'ampia discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
l. Per completezza va aggiunto che lo Stato del Cantone Ticino, intendendo procedere ai lavori di sistemazione della via __________, dell'accesso alla strada cantonale principale __________ a e all'allargamento del sottopassaggio __________, ha dato inizio alla procedura d'approvazione del progetto definitivo. Pubblicato con gli atti d'esproprio dall'11 novembre al 10 dicembre 1996 su ordine del Tribunale d'espropriazione, è stato giudicato conforme al PR __________del comune di __________ (a tale proposito cfr. Trib. espr. sott. 2.2.1998 N. 20/96-102 in re Stato del Cantone Ticino, RDAT N. 25/II-1998).
m. I suddetti lavori di risistemazione viaria sono iniziati nel gennaio 1998 e si sono conclusi a fine maggio 1999, mentre che il collaudo del sottopasso __________ è stato eseguito il 15 luglio 1999.
n. Dopo uno scambio di corrispondenza, i ricorrenti hanno invitato con scritto 5 luglio 2001 questo Tribunale a voler statuire nel merito.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti in prima istanza, è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Il piano particolareggiato organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obbiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 LALPT).
Di seguito, si procederà ad una disamina separata di queste due tematiche.
5.1 Allacciamento allo svincolo della N2.
5.1.1 Prima di entrare nel merito, si osserva che la LPT impone a tutte le autorità competenti in materia di pianificazione - Comune, Cantone e Confederazione - di elaborare e coordinare le loro attività di incidenza territoriale. Ogni provvedimento deve infatti porsi in consonanza con l'obbligo di pianificare sancito dall'art. 2 LPT e ripreso per il PR dall'art. 14 LPT. Il territorio comunale dev'essere suddiviso in zone e in particolare nelle in zone edificabili, agricole e protette, definite nei loro tratti essenziali dagli art. 15, 16 e 17 LPT. La possibilità offerta dall'art. 18 LPT di delimitare altre zone deve essere vista alla luce di quest'obbligo, in quanto tutto il territorio deve avere una destinazione chiara e definita.
5.1.2 Il Piano di realizzazione del __________, a pag. 104 del rapporto di pianificazione, indica in merito alle opere di urbanizzazione generale che il collegamento del comparto con lo svincolo della N2 verrà effettuato da via __________ tramite via __________ e la realizzazione di due rotonde (cfr. tratto stradale contrassegnato in rosso nelle Planimetrie a pag. 106 e 118 del Rapporto). A partire dalla seconda rotonda, il PRP-PF propone tre varianti di allacciamento: la prima utilizza via __________ e il sottopassaggio __________s; la seconda disegna un raccordo parallelo alla N2; la terza indica una posizione intermedia tra le prime due (cfr. linee tratteggiate in arancio sui piani a pag. 106 e 118). I pianificatori indicano che il territorio di riferimento è tutto il comprensorio del __________ (Piano di indirizzo) comprese le zone edificabili sui territori giurisdizionali di __________ e _________.
Il piano generale di sintesi del PRP-PF delimita un comprensorio in località __________, tratteggiato cartograficamente a bande diagonali color bianco e grigio, ove, in sovraimpressione, figura l'indicazione "varianti raccordo N2", denominato in legenda "Area particolare". L'art. 18 NAPRP-PF, che ne disciplina l'utilizzo, dispone che:
L'area particolare di __________ comprende un settore interessato alla realizzazione del raccordo tra la via Sottobisio, via __________ e la N2.
L'edificabilità è disciplinata dalle disposizioni del PR ordinario.
Gli eventuali progetti che dovessero interessare la zona dovranno tener conto dei tracciati del raccordo di progetto.
Il Municipio ha la facoltà di negare la concessione della licenza edilizia qualora la realizzazione del raccordo fosse ostacolata o resa più difficoltosa.
I pianificatori sottolineano che i tracciati scelti, ancorché indicativi in attesa dell’elaborazione di una variante definitiva, risultano essere i più corti tra il __________ e lo svincolo autostradale di __________, ed evitano di dirottare il traffico verso la città di __________, già congestionata.
Il Comune giustifica l'indicazione delle tre varianti con il fatto che la realizzazione di uno tra questi raccordi spetta al Cantone; quest’ultimo ha demandato lo studio della soluzione definitiva alla neo costituita Commissione Trasporti del __________ (__________), che dovrà elaborare un progetto globale di mobilità nella regione e studiare le possibilità di allacciamento delle aree produttive alla N2 (non solo il __________ quindi, ma anche le altre zone industriali del __________).
5.1.3 L'indicazione a PR delle tre varianti relative all'acciamento diretto allo svincolo autostradale N2 è incompatibile col dovere di pianificare sancito all'art. 2 LPT.
A tal proposito giova ricordare che giusta l’art. 27 cpv. 1 LPT (cfr. art. 58 ss LALPT), se i PR mancano o devono essere modificati, l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”. La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza (cfr. art. 62 LALPT). Contro la zona di pianificazione e contro la proroga è dato ricorso al TPT entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (cfr. art. 64 LALPT).
In tutta evidenza l'area particolare del PRP-PF ha soltanto lo scopo di salvaguardare i tracciati delle tre varianti di allacciamento alla N2 da eventuali interventi che ne possano pregiudicare la scelta definitiva prima, la sua realizzazione poi. Questa zona si sovrappone alle aree del PR __________, riservandone la disciplina, come se fosse una zona di pianificazione, tuttavia senza rispettare la procedura, né la durata conformemente agli art. 58 e ss. LALPT.
5.1.4 In conclusione va riconosciuto che, nella fattispecie, l'area particolare del piano delle zone del __________ e l'art. 18 NAPRP non costituiscono gli strumenti pianificatori idonei per raggiungere gli scopi prefissi di salvaguardia della pianificazione perseguiti dal comune e pertanto non potevano venir approvati dal Consiglio di Stato senza incorrere in una violazione del diritto. Il ricorso è pertanto accolto su questo punto.
Va da sé che le misure relative alla protezione ambientale dovranno essere predisposte nell'ambito della pianificazione, una volta chiarita la scelta del tracciato più opportuno da parte dell'autorità competente, sia essa comune o Cantone.
5.2 Accesso PRP-PF: Raddoppio sottopassaggio __________
5.2.1 In merito a questa problematica, occorre ricordare che in questo caso è in discussione l'accesso vero e proprio al PRP-PF, quale primo tassello operativo del Piano d'indirizzo (cfr. in fatto, ad c). Preliminarmente, occorre premettere che la questione dell'allargamento del sottopasso __________, della risistemazione del tratto stradale afferente e delle misure di protezione fonica, quale miglioria per l'accesso alla strada cantonale __________ (via __________) verso l'autostrada N2, è stata sanzionata dal PR __________, cresciuto in giudicato, quindi in quanto tale non più sindacabile in questa sede (cfr. Trib. espr. sott. 2.2.1998 N. 20/96-102 in re Stato del Cantone Ticino, RDAT N. 25/II-1998).
5.2.2 I ricorrenti fanno comunque notare che questa via d'accesso è carente per rapporto ai flussi di traffico futuri generati dall'attuazione della nuova pianificazione.
Prima di entrare nel merito, è necessario richiamare la genesi della pianificazione in oggetto, già illustrata in narrativa. Il sostituisce in pratica la zona industriale a suo tempo non approvata dal Consiglio di Stato. Ciò non è avvenuto per carenze intrinseche alla pianificazione comunale, bensì, occorre ribadire, perché quella pianificazione si sovrapponeva con l'allora progetto in fieri di ordine superiore, in seguito abbandonato, che prevedeva un interporto di interesse regionale (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato di approvazione del PR di __________ del 10 marzo 1987, pag. 11). Per contro, la rete di accessi a detta zona industriale, fra i cui tasselli si annoverava via __________ e il sottopassaggio __________, è stata approvata, giacché ritenuta coerente con le previsioni pianificatorie relative all'interporto. Il __________, subentrando in seguito a tale progetto d'interesse regionale, si inserisce in questa rete di accessi già pianificati con il PR __________7.
Di conseguenza, ritenuto quanto esposto al punto precedente, questo Tribunale può soltanto verificare se il __________ rappresenti un aggravio delle condizioni rispetto alle pianificazioni precedenti, tale da rimettere in discussione le vie d'accesso pianificate con il PR __________.
5.2.3 In linea generale si può ritenere che un'area destinata per la raccolta, lo smistamento e lo scambio di merci trasportate sia da treni, sia autotrasportate come un interporto, induca un flusso di traffico veicolare quantomeno pari, se non superiore, di un'area destinata alla realizzazione di un parco industriale-terziario innovativo.
In particolare, occorre sottolineare che il PRP-PF, per la sua specifica natura, avrà un'incidenza notevolmente inferiore su questo punto rispetto alla vecchia pianificazione non approvata (zona industriale) e a quella regionale poi abbandonata sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo: da un lato esso, coprendo una superficie notevolmente inferiore rispetto alla vecchia pianificazione, in quanto ne riserva ca. un terzo all'uso agricolo, consente un insediamento di attività più limitato, generando così flussi di traffico più contenuti. Difatti, la contenibilità del piano, con un grado di attuazione ragionevole del 70%, prevede l'insediamento di 1'322 posti di lavoro (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 66).
Dall'altro lato, esso prevede quale destinazione d'uso l'insediamento di attività "che rientrano nella categoria dell'High-Tech con la presenza di settori di ricerca, laboratori, sistemi informatici, supporti logistici per la formazione, centri espositivi ed in generale in cui sono presenti degli effetti sinergici indotti su attività produttive e servizi…Deroghe alla destinazione prescritta sono in particolare ammesse nel caso di aziende con alto valore aggiunto e con carichi ambientali minimi oppure nel caso di sedi finanziarie-amministrative. Sono in ogni caso escluse tutte quelle attività che presuppongono il deposito di macchinari, veicoli e materiali e in particolare di quelle legate all'industria edilizia e affini sia su terreni aperti che in stabili o capannoni. Sono parimenti escluse le infrastrutture e le aree di parcheggio per il trasporto e il trattamento di merci che non siano collegate ad un'attività aziendale insediata sul sedime di pertinenza. Sono inoltre escluse tutte quelle attività con carichi ambientali quantitativamente importanti con emissioni di rumori, vibrazioni, polveri o sostanze volatili e ciò a prescindere dal rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente" (cfr. art. 5 NAPRP-PF). Da questa lunga definizione del genere di attività ammissibili - non ammissibili - (per un'esemplificazione di dettaglio cfr. rapporto di pianificazione, pag. 10 ss.), per lo più orientata verso i servizi, esula quella industriale intesa nel senso tradizionale del termine, come era invece il caso della ZI non approvata. Vale a dire una zona versata esclusivamente alla produzione e generatrice per sua natura di un notevole traffico indotto, in particolare quello pesante, che, oltre a determinare un carico più incisivo sulle vie di comunicazione, risulta oltretutto inevitabile, giacché decisivo per la fornitura di materie prime o di semi-lavorati da una parte e per la distribuzione dei prodotti finiti dall'altra. Aspetto quest'ultimo di portata ben più limitata relativamente ad un parco tecnologico come quello all'esame, dove per altro, va notato, domina una consistente fetta (circa un terzo dell'intera area) destinata a centro direzionale e a attività sportive.
5.2.4 D'altro canto, non giova ai ricorrenti citare la rilevazione del traffico in zona sottopassaggio __________ del 1994. Difatti, anche quest'ultima è stata presa in considerazione al momento dell'allestimento del progetto definitivo inerente il raddoppio del sottopasso, il quale avrà una capacità di "almeno 16'000 veicoli/giorno con una punta oraria di 1'400 veicoli" (cfr. risposta della Divisione della pianificazione territoriale 5 gennaio 1996, pag. 2), a fronte di un picco massimo di 7'720 transiti giornalieri misurati giovedì 16 giugno 1994: da questo dato si evince agevolmente l'ampio margine di riserva, che, visto i contenuti particolari del __________ F, difficilmente potrà essere eroso, pur tenendo conto della contenibilità a piena attuazione del piano e del traffico indotto da esso generato.
Da ultimo non va disconosciuto che questa strada non costituisce l'unica via d'accesso al parco tecnologico. Essa rappresenta soltanto l'anello di congiunzione più diretto e privilegiato all'autostrada N2, dal quale transiterà principalmente il traffico pesante. Il __________ è accessibile difatti sia da via __________, sia dalla strada __________.
5.2.5 Da quanto precede, si può riconoscere in definitiva che __________ non presenta una situazione peggiore, ma addirittura migliore rispetto alle pianificazioni che lo hanno preceduto e dalle quali sono poi state mutuate le sue vie di accesso.
Pertanto, nella misura in cui gli insorgenti contestano il sottopasso __________ quale via d'accesso al __________ il ricorso va respinto.
5.3 In conclusione, il ricorso è accolto in merito alla zona Area particolare del piano delle zone del __________ e all'art. 18 NAPRP, che vanno stralciati, mentre che è respinto sul restante.
Per questi motivi,
viste le norme alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva la zona area particolare del piano delle zone del __________ e il relativo art. 18 NAPRP.
Non si prelevano spese né tassa di giudizio.
Intimazione: - __________, __________, per i cofirmatari
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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