AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.141
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00141
Lugano 25 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 26 ottobre 1995 di
contro
la risoluzione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato, n. __________, che approva il PR del Comune di __________ ed evade i ricorsi di prima istanza
viste le osservazioni 29 dicembre 1995 del Municipio di __________ e la risposta 6 febbraio 1996 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________, __________ e __________, membri della CE fu __________, sono comproprietarie della part. n. __________RFD __________o, situata nel nucleo di __________ a. Sul mappale sorge una casa d’abitazione con annesso un ampio giardino.
b. Il PR di __________ (revisione 1995) é stato adottato dal Consiglio comunale nelle sue sedute del 16 e 17 maggio 1994.
Il Piano particolareggiato del nucleo di __________ (PPNG), parte integrante del PR, prevede nell’ambito della ristrutturazione della piazza di __________ l’ampliamento dell’attuale posteggio pubblico (f.n. __________ RFD) su parte del fondo n. __________. Questa porzione del fondo é quindi stata attribuita alla “superficie vicolo pubblico e superficie privata soggetta ad esproprio”.
c. Le qui ricorrenti hanno contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l’abbandono del progetto di ampliamento del posteggio e lo stralcio del vincolo. A sostegno della loro impugnativa hanno invocato la mancanza di interesse pubblico e proporzionalità del provvedimento nonché la mancata presa in considerazione di alternative.
d. Con decisione 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il ricorso di prima istanza; l’autorità governativa ritiene infatti che la contenibilità abitativa del nucleo di __________ prevista dal nuovo PR giustifichi un aumento della disponibilità di parcheggi nelle sue vicinanze e che i sacrifici richiesti alle ricorrenti siano del tutto proporzionati all’importanza dell’opera, dal momento che il vincolo non incide sulla capacità edificatoria del loro fondo.
e. Dissentendo da tale decisione le sigg. __________, __________ e __________ sono insorte davanti al TPT chiedendone l’annul-lamento.
A sostegno delle loro domande ha riproposto, in sostanza, censure e domande del ricorso di primo grado, sottolineando in particolare come il progetto di ristrutturazione della piazza e del posteggio siano definiti in modo troppo vago dai documenti di PR. Osservano inoltre che l’ubicazione di un posteggio all’interno del nucleo é sfavorevole anche dal profilo ambientale.
f. Nelle rispettive osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ postulano l’integrale reiezione dell’impugnativa.
L’autorità comunale ha ribadito la validità dell’impostazione pianificatoria del nucleo di __________, confermando la necessità del vincolo di superficie pubblica soggetta ad esproprio apposta su parte del fondo n. 12.
g. In data 29 maggio 1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva delle ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
Simile argomentazione non può tuttavia essere accolta.
L’art. 5.6. delle NAPR __________ indica che le aree destinate a posteggio pubblico sono quelle colorate di giallo e contrassegnate dalla lettera “P”; ora sia la rappresentazione grafica del piano delle zone del PR, sia quella del Piano particolareggiato del nucleo, permettono di dedurre in modo chiaro ed inequivocabile i limiti del vincolo ed in particolare la superficie sottratta al fondo delle ricorrenti necessaria per l’estensione del posteggio. Quanto alle indicazioni contenute all’art. 6.12 NAPR, altro non fanno che precisare il futuro assetto della zona di __________, con la prevista demolizione degli edifici sorgenti sui fondi n. __________e __________RFD, l’allargamento delle piazza pubblica sul mapp. n. __________e la correzione dell’attuale impianto posteggi comunali nella parte terminale inferiore.
Alla luce di queste considerazioni si può senz’altro affermare che il vincolo di “superficie vicoli pubblici e superfici private soggette ad esproprio” risulta sufficientemente definito nelle disposizioni accompagnanti il PR; le censure ricorsuali su questo punto vanno respinte giacché infondate.
Da quanto riportato alle pagg. 5-6 del Rapporto di pianificazione si evince che il nucleo di __________ dispone di una contenibilità teorica superiore di 70-105 unità rispetto a quella attuale, il che giustificherebbe già di per se un ampliamento della struttura esistente. L’attuale posteggio (istituito in “zona blu” alcuni anni orsono per favorire la rotazione degli utenti), se risulta scarsamente occupato nei giorni feriali, é invece sovraffollato nelle ore serali (presenza di due esercizi pubblici nelle vicinanze) e nei giorni festivi. Un ulteriore aumento della popolazione residente nel nucleo, come prospettato dal PR in esame, necessita quindi un adeguamento alle future necessità, se si vuole evitare l’ingombrante presenza di veicoli posteggiati nelle strette stradine del nucleo e prevenire la disordinata realizzazione di posteggi privati in questa parte pregiata del villaggio.
Alla luce di queste considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
Le ricorrenti negano l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa censura non può però essere seguita.
L’area scelta per l’infrastruttura, a ridosso del nucleo di __________ a e lungo la strada principale si presta in modo particolare alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti del nucleo; questa ubicazione ha il vantaggio di essere facilmente accessibile e molto vicina alle abitazioni (é infatti noto che un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe utilizzata dai potenziali fruitori). Si tratta inoltre di un ampliamento di una struttura esistente, che in questi anni ha dimostrato tutta la sua utilità, e che può essere realizzata senza eccessivo spreco di terreno e dispendio di finanze pubbliche.
Né può essere negata la proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che ne deriva al privato.
Si osserva infatti che l’area gravata dal vincolo é tutto sommato modesta (un angolo del giardino) e non incide sulle capacità edificatorie del fondo delle ricorrenti (cfr. art. 4.3.3.3 delle NAPR relativo al Piano particolareggiato del nucleo di __________).
Il pur comprensibile sacrificio che ne deriva alle proprietarie deve, nella presente fattispecie, cedere il passo al preminente interesse pubblico all’ampliamento del posteggio pubblico su parte del loro fondo.
Prive di fondamento sono infine le considerazioni in merito ad un’incompatibilità ambientale della prevista infrastruttura o ancora ad accresciuti pericoli del traffico. Non é infatti dato di vedere come un posteggio pubblico di ridotte dimensioni, fornito di comodo accesso alla strada principale, possa risultare di pericolo per la sicurezza stradale, tenuto conto anche della velocità ridotta che una simile struttura impone agli automobilisti (ci si effettuano solo le manovre di posteggio). Anche il paventato aumento del carico ambientale può ritenersi trascurabile, considerato che la strada principale che conduce a __________ ed __________ attraversa già completamente il centro di __________ (separando le due parti del nucleo), e che il traffico in transito su di essa é di gran lunga superiore, sull’arco dell’intera giornata, a quello, invero modesto, originato dal posteggio.
Stando così le cose, il ricorso deve essere respinto.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Le ricorrenti sono condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
Intimazione: - Avv. __________, __________ i, __________, per le ricorrenti;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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