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Numero d'incarto:
90.1995.129
Data decisione, Autorità:
05.03.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00129
Lugano
5 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 7 settembre 1995 di
Municipio di __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la
risoluzione __________ luglio 1995 del Consiglio di Stato relativa all’art.
65 NAPR del comune di __________
visto
la risposta 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato che propone l'accoglimento
del ricorso;
preso
atto dello scritto 29 febbraio 1996 del comune di __________ che con
riferimento alla risposta del Consiglio di Stato chiede la prolazione della
sentenza;
considerato
in fatto e diritto:
che il tribunale procede,
d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico;
che a norma dell’art. 31
LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT
condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il
gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione
(desistenza);
che in concreto nella
suddetta risposta il Consiglio di Stato ammette la fondatezza delle
argomentazioni addotte dal comune a giustificazione della versione dell’art. 65
NAPR presentata per approvazione e modificata d’ufficio dalla decisione
impugnata, motivo per il quale propone di accogliere il ricorso e di modificare
le norme del PR “ai sensi del ricorso interposto dal Municipio”;
che questa proposta vale
acquiescenza da parte del Consiglio di Stato, dimodoché, venuto a mancare
l’oggetto del ricorso, la vertenza va stralciata e devono essere riconosciute
ripetibili al Comune che, visto la delicatezza della problematica, si è
opportunamente fatto patrocinare da un avvocato:
decreta
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'000.-- di ripetibili alla
ricorrente.
-
Intimazione a: -
Avv. __________ __________, __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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