AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.93
Data decisione, Autorità: 31.07.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00093 90.95.00094
Lugano 31 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visti i ricorsi 13 giugno 1995 di
__________, __________;, 2. __________ __________, __________;,
1,2 rappr. da avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ maggio 1995 del Consiglio di Stato che approva la variante del PR di __________;relativa alle zone AP/EP in località ;” e “ ”.
viste le risposte 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato e 17 ottobre 1995 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ é proprietario del fondo n. __________RFP di _________ _________; __________ __________ dei fondi n. __________, __________, __________, __________, __________e __________RFD.
Questi terreni, situati nella località di “_________ ”, sono attualmente utilizzati come deposito di materiali inerti e macchinari da parte dell’impresa di __________ __________ __________ e dell’impresa __________ F.lli. __________, di cui sono titolari i due ricorrenti.
b. Il PR adottato nel 1986 ha attribuito i fondi alla zona senza destinazione specifica (SDS). Contro questo azzonamento erano insorti i qui ricorrenti, postulando l’abbandono della zona SDS e l’inclusione dei propri fondi in una zona artigianale-industriale. Con decisione 14 dicembre 1992 il Gran Consiglio, in accoglimento parziale dei gravami, ha disposto lo stralcio della zona SDS, invitando tuttavia il Comune a inserire il comparto “_________ ” in zona AP/EP per i bisogni del futuro Centro sportivo regionale della __________;.
c. Nella seduta 23 novembre 1994 il Consiglio comunale di _________ _________ ha adottato la variante di PR inerente all’istituzione di due aree AP/EP nelle località di “_________ ” e di “_________ ”.
Sulla prima, a cavallo del confine giurisdizionale con _________ , é prevista la realizzazione di un centro sportivo intercomunale composto da campo da calcio, campetto da allenamento, pista di atletica, spogliatoi e posteggi; a “_________ ” dovrebbe invece trovare posto il centro balneare-ricreativo della _________ .
Promotore di queste opere é il “Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della _________ e della _________ ” (in seguito : Consorzio), costituto il 22 ottobre 1992 da 14 comuni della regione.
d. Gli insorgenti hanno contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio dell’area AP/EP e l’attribuzione dei propri fondi alla zona artigianale-industriale.
A sostegno delle loro richieste hanno invocato l’assenza di pubblica utilità e di concretezza del centro sportivo, la mancata proporzionalità del vincolo (i loro terreni non servono affatto al centro sportivo) e il grave danno che risulterebbe per le loro attività dall’inserimento in zona AP/EP.
e. Con decisione 9 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR e respinto i ricorso dei sigg. __________ e __________.
L’autorità governativa ritiene infatti che dagli atti accompagnanti la variante si evince come il comparto in questione sia oggetto di studi pianificatori approfonditi che individuano nella proprietà dei ricorrenti la superficie necessaria per la sistemazione di 200 posteggi. Quanto alla richiesta avanzata dagli insorgenti di inserire il comparto “_________ ” in un’area artigianale-industriale, rammenta come la questione sia già stata decisa in senso negativo dal Gran Consiglio.
f. Dissentendo da tale decisione __________ __________ e __________ __________ insorgono dinanzi a questo Tribunale riproponendo, in sostanza, le censure del ricorso di primo grado, e, segnatamente, la richiesta di stralciare dal piano delle attrezzature pubbliche l’area del centro sportivo “_________ ”. Lamentano inoltre una violazione del diritto di essere sentiti per il mancato esperimento del richiesto sopralluogo da parte del Consiglio di Stato.
g. Nelle rispettive osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di _________ _________ ne chiedono l’integrale reiezione.
Il Municipio, in particolare, ricorda che i posteggi previsti nell’area di “_________ ” sono destinati non solo ai futuri centri sportivo e balneare, ma anche ai bisogni della Caserma di _________ .
h. In data 7 febbraio 1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio nell’ambito del quale il rappresentante del Consorzio e il sindaco di _________ _________ hanno dichiarato che é allo studio un progetto di zona artigianale d’interesse regionale, che dovrebbe soddisfare le esigenze di tutte le ditte della regione. Per il resto le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentati nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
A questo proposito va rilevato che il diritto di essere sentiti, sancito dall’art 4 Cost., impone all’autorità giudicante di offrire alle parti la possibilità di partecipare all’assunzione delle prove, rispettivamente di proporne e di discutere le risultanze dell’istruttoria (cfr. DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvii, DTF 116 Ia 99 c. 3b, 115 Ia 11 c. 2b e rinvii). Un mezzo di prova, sebbene invocato, può nondimeno essere considerato superfluo dall’autorità giudicante con un giudizio anticipato sulle prove. In effetti giusta l’art 18 cpv. 1 LPamm (in concreto applicabile grazie al rinvio previsto all’art 38 cpv. 6 LALPT), l’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo il suo libero convincimento. A mente di questo Tribunale, nel caso di specie, il Consiglio di Stato era senz’altro autorizzato in forza di un anticipato giudizio sulle prove a rinunciare al sopralluogo richiesto, ritenuto che la documentazione a sua disposizione bastava ai fini di un corretto giudizio (cfr. DTF 112 Ia 202 consid. 2b; DTF 101 Ia 104 e rinvii). I luoghi della presente vertenza sono d’altronde noti al Consiglio di Stato, dal momento che il comparto “_________ ” é già stato oggetto di ripetute procedure ricorsuali che per la loro trattazione hanno necessitato di numerosi sopralluoghi.
Va del resto considerato che la giurisprudenza ammette la sanatoria del vizio se il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’autorità di ricorso in grado di esaminare liberamente tutte le questioni che avrebbero potuto essere sottoposte all’autorità inferiore (se questa avesse sentito la parte); in altri termini se sui punti essenziali per il giudizio l’autorità di ricorso ha lo stesso potere cognitivo dell’autorità inferiore (DTF 118 Ib 11 consid. 4, 117 Ib 87 consid. 4, 114 Ia 314, 110 Ia 82, 105 Ib 174).
E’ quanto è avvenuto in concreto. I ricorrenti hanno potuto proporre in questa sede tutte le loro censure e sostanziarle, senza limitazione alcuna. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. E' censurata l'inutilità della misura pianificatoria, l’errato azzonamento, la violazione del diritto e in particolare della costituzione federale; il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, ecc., temi tutti inerenti al diritto e dunque rientranti nel suo potere cognitivo (art. 38 cpv. 2 LALPT). Se violazione del diritto di essere sentito v’è stata, al vizio è stato posto rimedio in questa sede, garantendo ai ricorrenti il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali, ivi compreso il sopralluogo del 7 febbraio 1996.
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole o centri per il tempo libero, evitando o riducendo al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. Accade sovente che un comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presti ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici che ne impongono la sua protezione a dispetto delle altre idoneità. In simili circostanze i criteri degli art. 15, 16 e 17 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile.
In definitiva, solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
Ora, a questo proposito va considerato che é nella natura dei piani regolatori di tener conto degli sviluppi prevedibili, non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT; DTF 110 Ia 53 consid. 4a, 109 Ia 191 consid. 4) ma anche per ogni altra fascia di utilizzazione delimitata da essi (DTF 109 Ia 267 consid. 4a). L'interesse di una zona per attrezzature ed edifici pubblici può così consistere anche nei bisogni futuri della comunità, purché siano indicati precisamente dall'organo che procede alla pianificazione e l'aspettativa abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi (DTF 6 giugno 1988 in re __________ e DTF 103 Ia 187 con riferimenti, specialmente 102 Ia 369).
In DTF 114 Ia 336 il Tribunale Federale conferma i principi sopra evocati, con la precisazione che se attente analisi e prognosi, effettuate coi metodi riconosciuti della pianificazione del territorio, comprovano l'asserita necessità di terreno per determinate esigenze pubbliche, la fissazione di zone AP-EP non è censurabile. Che l'esecuzione delle opere prospettate possa richiedere un lungo lasso di tempo non è motivo sufficiente per togliere concretezza alla previsione. E neppure osta all'istituzione delle zone AP-EP il fatto che sulle opere da inserirvi si fosse discusso da lungo tempo senza averle mai realizzate (RDAT II 1993, n. 37, p. 96).
5.1. Nel caso concreto la volontà politica che soggiace alla realizzazione del centro sportivo non può essere messa in discussione.
Le indicazioni fornite dagli atti accompagnanti la variante, ed in particolare dal rapporto di pianificazione del 27 ottobre 1994, sono sufficientemente chiare e dettagliate in merito all’interesse pubblico perseguito, ai contenuti e alle modalità di realizzazione del centro; vi sono enumerate le varie strutture che troveranno posto nei rispettivi comparti di “_________ ” (centro sportivo intercomunale) e di “_________ ” (centro balneare). Per quanto attiene specificatamente al primo (oggetto della fattispecie), l’allegato 7 riporta una planimetria dello studio preliminare elaborato dall’arch. __________ dal quale si evince che nell’area AP/EP di “_________ ” verrebbero situati i posteggi e il campetto di allenamento, mentre nell’adiacente zona AP/EP di _________ sorgerebbe il campo di calcio vero e proprio con pista di atletica e relativi spogliatoi.
In seguito al sopralluogo del 7 febbraio 1996, il Consorzio ha inoltre trasmesso al TPT la documentazione relativa al finanziamento delle opere oggetto della variante, composta da una valutazione di massima dei costi , dal piano di realizzazione delle opere e dal piano di riparto tra i comuni consorziati.
Va infine considerato che nell’autunno dello scorso anno il Consorzio ha indetto un concorso di idee per la realizzazione delle citate opere, al quale hanno aderito 12 progettisti della zona.
Da quanto esposto, risulta che il progetto di centro sportivo della _________ é sufficientemente concreto da giustificare l’apposizione del vincolo AP/EP; né possono sussistere dubbi sulla realizzazione dello stesso nei termini previsti o sul suo finanziamento. Come d’altronde ricordato nel paragrafo precedente, il fatto che l'esecuzione delle opere prospettate possa richiedere un lungo lasso di tempo e che del centro sportivo della _________ si discuta oramai da anni non è motivo sufficiente per togliere concretezza alla previsione.
Le censure sollevate dai ricorrenti su questo punto non meritano pertanto accoglimento.
Dal canto loro, le autorità comunali, cantonali e consortili ribadiscono invece la necessità della struttura per la regione _________ -_________ , attualmente carente di impianti sportivi e ricreativi; ricordano inoltre che l’ubicazione in zona “_________ ” non é frutto dell’improvvisazione o della casualità, ma bensì il risultato di lunghi e ponderati studi, che hanno evidenziato nei fondi degli insorgenti la superficie necessaria per realizzare 200 posteggi.
Si tratta pertanto di esaminare “in primis” la questione a sapere se il vincolo AP definito dalla variante in contestazione risponde ad un interesse pubblico prevalente su quello dei proprietari relativo al mantenimento della zona senza destinazione specifica (SDS), o, in via subordinata, di vedere attribuiti i fondi ad una zona artigianale-industriale.
6.1. A mente di questo Tribunale, la censura ricorsuale volta a negare il requisito di pubblico interesse al centro sportivo deve essere respinta.
Dagli atti figuranti nell’incarto (in particolare dal Rapporto di pianificazione 27.10.1994) risulta infatti che la regione é, nel suo complesso, sotto-dotata di strutture sportive e/o ricreative. Per quanto concerne gli impianti sportivi in particolare, nella media _________ e nella _________ sono attualmente disponibili un solo campo da calcio (quello di _________ _________ in zona “__________ ”), oltre a 2 campi da tennis (sempre a _________ _________) e 3 palestre. L’unico campo da calcio deve soddisfare i bisogni di 2 squadre di attivi, 1 di veterani e 7 di allievi, per un totale di ca. 200 praticanti; ugualmente sentito é il bisogno di una pista di atletica, disciplina praticata da un centinaio di giovani; limitata é pure la disponibilità di campi da tennis, tanto che non si esclude in futuro il raddoppio degli esistenti, situati a fianco del campo da calcio.
Alle esigenze di una popolazione locale di ca. 8000 abitanti (di cui ca. 2500 giovani in età scolastica o pre-scolastica), che ha conosciuto negli ultimi anni un rapido aumento, si aggiungono quelle di un consistente flusso turistico, che nel periodo estivo fa aumentare la popolazione residente a 13-14.000 abitanti (cfr. dati a pag. 15, pto. 2.2. del Rapporto). La disponibilità di infrastrutture sportive di qualità, situate nelle vicinanze di un centro balneare, non farebbe che aumentare l’attrattività turistica della zona, a beneficio indiretto dell’intera economia regionale.
Non va inoltre dimenticata la portata regionale del previsto impianto; il Consorzio é infatti composto da 14 comuni situati in regioni periferiche rispetto ai principali luoghi di svago e pratiche sportive (Lugano, lago), circostanza che attualmente obbliga la popolazione locale a lunghi spostamenti onde poter praticare le attività preferite. I centri sportivi e balneari contemplati dalla variante in esame risulterebbero invece facilmente accessibili, sia con mezzi privati che con quelli pubblici, data la loro posizione centrale nel comprensorio della _________ . Nel caso concreto gli intendimenti delle autorità pianificatorie corrispondono senz’altro ai precetti della LPT in materia di edifici o impianti di interesse pubblico, dal momento che tengono conto sia dei bisogni regionali (art. 3 cpv. 4 lett. a LPT) sia della loro facile accessibilità da parte della popolazione (art. 3 cpv. 4 lett. b).
In definitiva si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde senz’altro ad un giustificato interesse pubblico.
6.2. Resta da esaminare la questione a sapere se il vincolo AP rispetti il principio della proporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Gli insorgenti lo negano; a loro suo modo di vedere i sacrifici che il progetto del centro sportivo comporta per le loro attività commerciali non sono proporzionati, dal momento che non é stata assolutamente dimostrata la necessità di far capo a questi fondi per la realizzazione dell’opera. Essi ribadiscono pertanto la richiesta di istituire in corrispondenza del comparto “_________ ” una zona artigianale-industriale, osservando che i fondi situati nella prevista area AP/EP sono utilizzati da anni quali deposito intermedio delle loro ditte (un’impresa di costruzioni e una di trasporti) e che per poter continuare le loro attività in modo sicuro e conforme alla legge questo azzonamento sarebbe auspicabile, oltre che logico.
Ora, l’ubicazione dei posteggi in zona “_________ ” risponde a dei criteri di razionalità e uso parsimonioso del territorio che non possono essere disconosciuti.
La posizione del comparto, situato all’incrocio tra strada cantonale _________ -_ e la strada che porta alla Caserma di _________ , é sicuramente ottimale dal profilo dell’accessibilità tramite mezzi privati e mezzi pubblici, tanto che non vi é necessità di realizzare degli accessi stradali supplementari. L’assenza di costruzioni fisse sui fondi (vi sono depositati unicamente degli inerti di origine edile) unitamente alla natura pianeggiante della zona facilita inoltre la sistemazione di posteggi.
Funzionale é anche la posizione dei posteggi rispetto alle strutture pubbliche da servire: dall’altro lato della strada cantonale si trovano infatti gli attuali campo da calcio e campi da tennis (che verranno mantenuti); sul lato ovest, in territorio di _________ , é prevista la realizzazione del centro sportivo vero e proprio; a sud, a breve distanza (100-150 metri), é invece previsto l’insediamento del centro balneare-ricreativo di “_________ ”. Infine, i posteggi in zona “_________ ” dovranno soddisfare anche i bisogni della vicina Caserma di _________ ; su esplicita richiesta del Dipartimento militare federale (il quale, non va dimenticato, ha messo a disposizione gran parte della superficie necessaria all’insediamento del centro sportivo) il Consorzio ha infatti concesso alla truppa l’uso a titolo gratuito dei posteggi del futuro centro sportivo (art. 4 del contratto di costituzione del diritto di superficie stipulato tra il Consorzio e la Confederazione svizzera, rappresentata dal DMF).
Alla luce di queste considerazioni si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame rispetta il principio della proporzionalità; la soluzione consacrata dalla variante di PR di concentrare in un unica area (quella di “_________ ” appunto) i posteggi del centro sportivo, del centro balneare e della Caserma appare senz’altro logica e sostenibile, e merita conferma anche in questa sede.
L’istituzione di una simile zona, di indubbio beneficio per le ditte della regione (attualmente manca nella _________ una vera zona industriale-artigianale), potrebbe inoltre avvenire in tempi relativamente brevi, dal momento che il PR di _________ _________ é in fase di revisione.
Tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
I ricorrenti sono condannati al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1000.-- (mille), in ragione di fr. 500.-- (cinquecento) cadauno..
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________, per i ricorrenti;
Municipio di _________ _________;
Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo balneari dei comuni della _________ e della _________ , _________ ;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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