AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.88
Data decisione, Autorità: 16.07.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00088
Lugano 16 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 7 giugno 1995 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, ____________________,
contro
la risoluzione __________ maggio 1995 del Consiglio di Stato che approva la variante del PR di __________;relativa alle zone AP/EP in località __________;” e __________;”
viste le risposte 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato e 17 ottobre 1995 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ é proprietario dei fondi n. __________; e __________RFP di __________; situati in località __________;”. Il PR adottato nel 1986 ha attribuito i fondi alla zona agricola.
b. Nella seduta 23 novembre 1994 il Consiglio comunale di _________ _________ ha adottato una variante di PR inerente ad alcune modifiche dell’area AP/EP.
Tale variante prevede in particolare la realizzazione di un centro sportivo intercomunale in località “_________ ” e di un centro ricreativo-balneare composto da 2 piscine, bar-ristorante e posteggi in località “_________ ”. Promotore di queste opere é il “Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della _________ e della _________ ” (in seguito : Consorzio), costituto il 22 ottobre 1992 da 14 comuni della regione (cfr. statuto originale in atti).
c. Il ricorrente ha contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo in via principale lo stralcio dell’area AP/EP in località “_________ ”, ed in via subordinata, l’attribuzione di una superficie di ca. 1000 mq della sua proprietà alla zona edificabile, nella misura in cui non serva direttamente alla realizzazione del centro balneare.
A sostegno delle sue richieste ha invocato l’assenza di pubblica utilità di un simile centro nella _________ , la necessità di tutelare gli importanti contenuti paesaggistici e agricoli della zona e l’insufficiente consenso politico attorno al progetto sinora espresso dai comuni membri del Consorzio.
d. Con decisione 9 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR e respinto il ricorso del sig. __________.
L’autorità governativa ritiene infatti che attorno alla variante che prevede la realizzazione del centro balneare a _________ _________ vi sia ampio consenso, dal momento che il Consorzio ha formalmente deciso il 21 febbraio 1995 di rinunciare alla sua realizzazione in territorio di __________ (dopo il rifiuto di questo comune di accogliere la struttura originariamente prevista) adottando invece la soluzione “_________ ”. Quanto ai conflitti con i contenuti agricoli dell’area, il CdS ha deciso di subordinare la realizzazione del centro balneare alla presentazione da parte del Consorzio promotore di una proposta di compenso agricolo (cfr. cons. 3.2. della risoluzione impugnata).
e. Dissentendo da tale decisione __________ __________ insorge dinanzi a questo Tribunale riproponendo, in sostanza, le censure del ricorso di primo grado, e, segnatamente, la richiesta di stralciare dal piano delle attrezzature pubbliche il centro balneare “_________ ”. Chiede inoltre alle autorità cantonali e comunali di elaborare uno studio esauriente che esamini i bisogni effettivi in attrezzature sportivo-ricreative della zona della _________ .
f. Nelle rispettive osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di _________ _________ ne chiedono l’integrale reiezione.
Il Consiglio di Stato, in particolare, sottolinea il pubblico interesse del centro balneare per la regione _________ , attualmente sotto-dotata in fatto di attrezzature sportive e ricreative. Il Municipio dal canto suo, dopo aver ripercorso il tormentato cammino della variante del centro balneare, ribadisce i vantaggi dell’ubicazione in zona “_________ ”, osservando che l’area SAC sacrificata per il progetto potrà essere compensata con l’area AP/EP originariamente assegnata per l’insediamento del centro balneare nel comune di __________.
g. In data 7 febbraio 1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio nell’ambito del quale il patrocinatore del ricorrente ha chiesto l’edizione da parte della SPU dei preavvisi della Sezione agricoltura e dell’Ufficio protezione natura relativi all’esame preliminare della variante.
Un secondo sopralluogo é stato quindi indetto il 15 aprile 1996; all’occasione si é potuto constatare la presenza di una zona umida a fianco dell’attuale campo sportivo in loc. “__________ ”, mentre la zona prevista per l’insediamento del centro balneare (“_________ ”) é costituita da un vasto prato in posizione collinare.
Il 19 giugno 1996 si é infine tenuta un’udienza di dibattimento finale presso il TPT; dopo lunga discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole o centri per il tempo libero, evitando o riducendo al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. Accade sovente che un comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presta ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici che ne impongono la sua protezione a dispetto delle altre idoneità. In simili circostanze i criteri degli art. 15, 16 e 17 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile.
In definitiva, solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
E’ nella natura dei piani regolatori di tener conto degli sviluppi prevedibili, non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT; DTF 110 Ia 53 consid. 4a, 109 Ia 191 consid. 4) ma anche per ogni altra fascia di utilizzazione delimitata da essi (DTF 109 Ia 267 consid. 4a). L'interesse di una zona per attrezzature ed edifici pubblici può così consistere anche nei bisogni futuri della comunità, purché siano indicati precisamente dall'organo che procede alla pianificazione e l'aspettativa abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi (DTF 6 giugno 1988 in re __________ e DTF 103 Ia 187 con riferimenti, specialmente 102 Ia 369).
In DTF 114 Ia 336 il Tribunale Federale conferma i principi sopra evocati, con la precisazione che se attente analisi e prognosi, effettuate coi metodi riconosciuti della pianificazione del territorio, comprovano l'asserita necessità di terreno per determinate esigenze pubbliche, la fissazione di zone AP-EP non è censurabile. Che l'esecuzione delle opere prospettate possa richiedere un lungo lasso di tempo non è motivo sufficiente per togliere concretezza alla previsione. E neppure osta all'istituzione delle zone AP-EP il fatto che sulle opere da inserirvi si fosse discusso da lungo tempo senza averle mai realizzate (RDAT II 1993, n. 37, p. 96).
Dal canto loro, le autorità comunali, cantonali e consortili ribadiscono invece la necessità della struttura per la regione _________ -_________ , attualmente carente di impianti sportivi e ricreativi; ricordano inoltre che l’ubicazione in zona “_________ ” non é frutto dell’improvvisazione o della casualità, ma bensì il risultato di lunghi e ponderati studi, che hanno evidenziato i vantaggi della località prescelta rispetto ad altre prese in considerazione.
5.1. Si tratta pertanto di esaminare la questione a sapere se il vincolo AP definito dalla variante in contestazione risponde ad un interesse pubblico prevalente su quello relativo al mantenimento della zona agricola, e, in via subordinata, su quello del proprietario di vedersi attribuita parte dei fondi alla zona edificabile.
5.2. A mente di questo Tribunale, la necessità di disporre di un centro di balneazione nella regione _________ -_________ non può essere negata.
Dagli atti figuranti nell’incarto (in particolare dal Rapporto di pianificazione 27.10.1994) risulta infatti che la regione é, nel suo complesso, sottodotata di strutture sportive e/o ricreative. Per quanto concerne la balneazione in particolare, non esistono al momento delle piscine pubbliche, mentre quella nel laghetto di Origlio é stata proibita per motivi ambientali (zona protetta). Alle esigenze di una popolazione locale di ca. 8000 abitanti (di cui ca. 2500 giovani in età scolastica o pre-scolastica), che ha conosciuto negli ultimi anni un rapido aumento, si aggiungono quelle di un consistente flusso turistico, che nel periodo estivo fa aumentare la popolazione residente a 13-14.000 abitanti (cfr. dati a pag. 15, pto. 2.2. del Rapporto). La disponibilità di un impianto di balneazione e di altre infrastrutture sportive nelle vicinanze (campi di calcio e di tennis, pista per l’atletica) non farebbe che aumentare l’attrattività turistica della zona, a beneficio indiretto dell’intera economia regionale.
Non va inoltre dimenticata la portata regionale del previsto impianto; il Consorzio é infatti composto da 14 comuni situati in regioni periferiche rispetto ai principali luoghi di svago e pratiche sportive (__________, lago), circostanza che attualmente obbliga la popolazione locale a lunghi spostamenti onde poter praticare le attività preferite. I centri sportivi e balneari contemplati dalla variante in esame risulterebbero invece facilmente accessibili, sia con mezzi privati che con quelli pubblici, data la loro posizione centrale nel comprensorio della _________ . Nel caso concreto gli intendimenti delle autorità pianificatorie corrispondono senz’altro ai precetti della LPT in materia di edifici o impianti di interesse pubblico, dal momento che tengono conto sia dei bisogni regionali (art. 3 cpv. 4 lett. a LPT) sia della loro facile accessibilità da parte della popolazione (art. 3 cpv. 4 lett. b).
Alla luce di queste considerazioni, si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde senz’altro ad un giustificato interesse pubblico.
5.3. Nella valutazione degli interessi contrapposti vanno però presi in considerazione anche i sacrifici che il progetto del centro balneare comporta per le caratteristiche agricole e paesaggistiche della zona.
A questo proposito il ricorrente riporta ampi stralci dei preavvisi emanati in sede di esame preliminare dalla Sezione agricoltura e dell’Ufficio protezione natura, laddove si evidenziavano dubbi e perplessità circa l’inserimento del centro balneare in località “_________ ”, sottolineando i conflitti con interessi agricoli (zona agricola definita dal PD) e paesaggistici. Prima di pronunciarsi sull’approvazione definitiva della variante, i due servizi specialistici proponevano di approfondire la ricerca di eventuali soluzioni alternative non conflittuali con le esigenze d’ordine naturalistico (UPN) e di meglio precisare la questione del compenso agricolo (Sez. Agricoltura).
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Ora, é indubbio, e il sopralluogo lo ha confermato, che la zona prevista per l’ubicazione del centro balneare presenta delle qualità agricole e paesaggistiche non indifferenti : si tratta in effetti di una bella e vasta area prativa, circondata dal bosco, situata in posizione collinare rispetto alla piana esistente tra __________ e _________ _________.
Questi aspetti, lungi dall’essere trascurati, sono stati debitamente tenuti in conto dal Consiglio di Stato nella procedura di esame della variante. La soluzione scelta, vale a dire l’approvazione (a certe condizioni comunque) della variante “_________ ” deve essere vista come il frutto di una valutazione complessiva, che opera una ponderazione tra i vari interessi in gioco (cfr. cons. 3).
Per quanto attiene alla questione del compenso agricolo va preliminarmente osservato che la LTAgr. non impone all’autorità pianificatoria di prevedere già con esattezza tutti gli aspetti e le modalità del compenso agricolo, essendo sufficiente la chiara definizione del principio del compenso (art. 7 e segg. LTAgr).
Nel caso specifico, il Consiglio di Stato, oltre a ribadire il principio della compensazione, ha in parte già indicato le modalità dello stesso, suggerendo la riattribuzione alla zona agricola dell’area originariamente prevista per l’installazione del centro in territorio di __________; in tal senso si era d’altronde già pronunciato il Gran Consiglio nella sua risoluzione del 7 dicembre 1993, relativa al ricorso contro la modifica della scheda del PD intesa a cambiare il confine tra zona SAC e zona edificabile nel comune di __________ allo scopo di realizzare il centro ricreativo-balneare.
Con la risoluzione impugnata, l’autorità governativa ha inoltre subordinato la realizzazione vera e propria del centro balneare alla presentazione da parte dei promotori di una dettagliata proposta di compenso agricolo. A questo proposito il CdS ha giustamente osservato che qualora la superficie offerta in compensazione nel territorio di __________ non risultasse sufficiente, si potrebbe far capo ad un contributo pecuniario sostitutivo, conformemente all’art. 10 della LTAgr.
Quanto a ubicazioni alternative del centro balneare, che pure sono state considerate, queste hanno evidenziato (come meglio si vedrà nel considerando seguente) dei contrasti con la legislazione ambientale tali da suggerirne la rinuncia.
Sotto il profilo dell’esame delle componenti agricole e paesaggistiche della zona, la decisione del Consiglio di Stato non può quindi essere criticata.
A sostegno della propria tesi osserva come uno dei 12 progetti presentati nell’ambito del concorso di idee indetto dal Consorzio promotore (quello dell’arch. _) ha effettivamente previsto di concentrare tutte le infrastrutture oggetto della variante in esame (centro balneare compreso) nelle summenzionate aree, senza far capo al comparto di “ ”.
Queste proposte sono state attentamente vagliate dalle autorità pianificatorie e tuttavia scartate dopo essere giunte alla conclusione che implicavano un pregiudizio per l’ambiente ancora maggiore di quello riscontrato in zona “_________ ”.
Vi é infatti da considerare che la costruzione del nuovo centro sportivo con annessa pista d’atletica, campetto d’allenamento, spogliatoio e posteggi occuperà l’intera l’area AP/EP messa a disposizione in località “_________ ” (cfr. planimetria all’Allegato 7 del Rapporto di pianificazione); nemmeno la zona denominata “__________ ”, situata sull’altro lato della strada _________ _______-________, dove sono ubicati gli attuali campo da calcio e di tennis, dispone di spazi sufficienti.
Il progetto elaborato dell’arch. __________, che prevede l’inserimento del centro balneare nell’area tra gli attuali campi da tennis e la strada cantonale (grossomodo sui fondi n. __________e __________RFD), non é proponibile, dal momento che in quest’area si é in presenza di una zona umida inventariata quale biotopo di importanza cantonale . Né é disponibile per l’edificazione l’area a monte dei campi da tennis, dichiarata zona protetta nonché zona di pianificazione dall’attuale PR.
Ne risulta che, contrariamente alle affermazioni ricorsuali, per il centro balneare non vi é assolutamente più spazio disponibile all’interno delle aree AP/EP di “__________ ” o di “_________ ” e che un’ulteriore estensione di questi comparti non é possibile senza invadere delle aree protette dal lato naturalistico.
Per tali ragioni si é quindi ritenuta più coerente e corretta sotto il profilo della tutela ambientale l’ubicazione del centro nella località di “_________ ”.
Vi sono inoltre altre argomentazioni che hanno pesato sulla scelta definitiva della cosiddetta “variante _________ ”.
Da un lato, la sua vicinanza al comparto di “_________ ” permetterà di utilizzare in modo funzionale e complementare l’ampio posteggio che sarà costruito a lato del centro sportivo, in prossimità della stazione di arrivo dei mezzi pubblici, e di evitare la realizzazione di accessi stradali supplementari. Questa soluzione, oltre a rappresentare un migliore e più razionale utilizzo del territorio, permette di tutelare l’area paesaggisticamente sensibile del centro balneare dal traffico motorizzato, dal momento che potrà essere comodamente raggiunta dagli utenti a piedi o in bicicletta.
Dall’altro la localizzazione del centro in zona “_________ ” ha l’indiscusso vantaggio di utilizzare una superficie di ca. 8000 mq messa a disposizione dal Dipartimento militare federale, situata nell’area immediatamente a sud della caserma di __________ attualmente destinata ad attrezzature militari, evitando di conseguenza la sottrazione di ulteriori porzioni di territorio utile all’agricoltura o di natura boschiva.
In definitiva, bisogna riconoscere che la soluzione consacrata dalla variante di PR di ubicare in due comprensori separati (ma comunque vicini) gli impianti sportivi veri e propri (loc. _________ ) e le strutture balneari-ricreative (loc. _________ ) appare, per i motivi testé menzionati, sufficientemente congrua e sostenibile da meritare conferma anche in questa sede.
Simile argomentazione, al pari delle precedenti, non merita però accoglimento.
A seguito del rifiuto del comune di Lugaggia di ospitare il centro balneare sul proprio territorio, il Consorzio ha tempestivamente preso atto di questa decisione proponendo una revisione dell’art. 2 dello Statuto che contemplasse la realizzazione del centro in località “_________ ” a _________ . Questa modifica é stata approvata dalla delegazione consortile nella sua seduta del 21 febbraio 1995 ed in seguito da tutti i comuni consorziati, nel periodo compreso tra il 23 maggio 1995 (________) e il 31 gennaio 1996 (___, ultimo comune a pronunciarsi). I dubbi e le perplessità sull’approvazione della nuova ubicazione del centro balneare, se potevano forse sussistere al momento dell’inoltro del ricorso, sono dunque stati fugati dagli avvenimenti successivi.
Tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili;
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 700.-- (settecento).
Intimazione: - Avv. __________. __________, __________, per il ricorrente;
Municipio di _________ _________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo balneari dei comuni della _________ e della _________ , _________;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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